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Sentenza del Tribunale del 1° febbraio 2018 – European Dynamics Luxembourg e a. / ECHA

(Causa T-477/15)1

(«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazioni di servizi informatici per le applicazioni dell’ECHA – Rigetto dell’offerta di un offerente – Criteri di aggiudicazione – Obbligo di motivazione – Errori manifesti di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio), Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: M. Sfyri, D. Papadopoulou e C.-N. Dede, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente E. Maurage, W. Broere e M. Heikkilä, successivamente W. Broere e M. Heikkilä, agenti, assistiti da J. Stuyck e A. M. Vandromme, avvocati)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni, comunicate alle ricorrenti con lettera del 25 giugno 2015, con le quali l’ECHA ha respinto l’offerta del consorzio European Dynamics per l’aggiudicazione dell’appalto ECHA/2014/86, relativo a prestazioni di servizi informatici per le applicazioni dell’ECHA, e ha aggiudicato tale appalto a un altro offerente e, dall’altro lato, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La European Dynamics Luxembourg SA, la European Dynamics Belgium SA e la Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

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1 GU C 363 del 3.11.2015.