Language of document : ECLI:EU:T:2018:52





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 1° febbraio 2018 – European Dynamics Luxembourg e a. / ECHA

(causa T477/15)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazioni di servizi informatici per le applicazioni dell’ECHA – Rigetto dell’offerta di un offerente – Criteri di aggiudicazione – Obbligo di motivazione – Errori manifesti di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»

1.      Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse ad agire – Presentazione di un solo ricorso da parte di due ricorrenti – Ricevibilità del ricorso di uno dei ricorrenti – Necessità di esaminare la ricevibilità del ricorso riguardo al secondo ricorrente – Insussistenza

(Art. 263 TFUE)

(v. punto 22)

2.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di comunicare, a seguito di una domanda scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Obbligo di fornire una sintesi minuziosa della disamina di ciascun dettaglio dell’offerta respinta nell’ambito della sua valutazione o un’analisi comparativa minuziosa dell’offerta prescelta e di quella dell’offerente escluso – Insussistenza

(Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 966/2012, art. 113, § 2, comma 1; regolamento della Commissione n. 1268/2012, artt. 149, § 3, e 161, § 3, comma 3)

(v. punti 3437)

3.      Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 966/2012)

(v. punti 47, 126)

4.      Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti – Necessità di garantire la parità di opportunità e di conformarsi al principio di trasparenza – Portata

(v. punti 124, 125)

5.      Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Aggiudicazione degli appalti – Offerta economicamente più vantaggiosa – Criteri di aggiudicazione – Rispetto dei principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza – Potere dell’amministrazione aggiudicatrice di strutturare il proprio lavoro di esame e di analisi delle offerte presentate senza modificare i criteri di aggiudicazione dell’appalto stabiliti nel capitolato d’oneri – Ammissibilità

(Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 966/2012, art. 110, § 2; regolamento della Commissione n. 1268/2012, art. 149, §§ 1, 2 e 3)

(v. punto 130)

6.      Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Aggiudicazione degli appalti – Criteri di aggiudicazione – Obbligo di rispettare i principi della parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza – Criteri che devono essere formulati nel capitolato d’oneri o nel bando di gara – Elementi di valutazioni riconducibili a tali criteri

(Regolamento della Commissione n. 1268/2012, art. 159)

(v. punto 131)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni, comunicate alle ricorrenti con lettera del 25 giugno 2015, con le quali l’ECHA ha respinto l’offerta del consorzio European Dynamics per l’aggiudicazione dell’appalto ECHA/2014/86, relativo a prestazioni di servizi informatici per le applicazioni dell’ECHA, e ha aggiudicato tale appalto a un altro offerente e, dall’altro lato, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La European Dynamics Luxembourg SA, la European Dynamics Belgium SA e la Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).