Language of document : ECLI:EU:T:2018:405





Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 giugno 2018 –
Romania / Commissione

(causa T478/15)

«Ricorso di annullamento – Risorse proprie dell’Unione europea – Responsabilità finanziaria degli Stati membri – Obbligo di versare alla Commissione la somma corrispondente a una perdita di risorse proprie – Lettera della Commissione – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

1.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera della Commissione con cui si invita informalmente uno Stato membro a mettere risorse proprie tradizionali a disposizione del bilancio dell’Unione – Esclusione

(Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1150/2000; decisione del Consiglio 2007/436)

(v. punti 28, 32, 41, 44, 53, 55, 61)

2.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atto meramente informativo – Esclusione

(Art. 263 TFUE)

(v. punti 29, 52)

3.      Risorse proprie dell’Unione europea – Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri – Responsabilità degli Stati membri – Portata

[Regolamento del Consiglio n. 1150/2000, artt. 2, § 1, 9, § 1, e 17, §§ 1 e 2; decisione del Consiglio 2007/436, artt. 2, § 1, a), e 8, § 1]

(v. punti 33, 34, 38)

4.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Possibilità di escludere tale presupposto invocando il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza

(Art. 6, § 1, comma 3, TUE; art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 7)

(v. punto 64)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Direzione Generale del Bilancio della Commissione che sarebbe contenuta nella lettera con riferimento Ares (2015) 2453089, dell’11 giugno 2015, con la quale quest’ultima avrebbe intimato alla Romania di mettere a sua disposizione la somma di EUR 1 079 513,09 lordi, dalla quale deve essere dedotto il 25% a titolo di spese di riscossione, corrispondente a una perdita di risorse proprie tradizionali, entro il primo giorno lavorativo successivo al diciannovesimo giorno del secondo mese che segue l’invio di detta lettera, pena l’applicazione di interessi di mora ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU 2000, L 130, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non vi è luogo a statuire sull’istanza di intervento della Repubblica slovacca.

3)

La Romania è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

2)

Non vi è luogo a statuire sull’istanza di intervento della Repubblica slovacca.

3)

La Romania è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Romania, la Commissione e la Repubblica slovacca sopporteranno ciascuna le proprie spese relative all’istanza di intervento di quest’ultima.

3)

La Romania è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Romania, la Commissione e la Repubblica slovacca sopporteranno ciascuna le proprie spese relative all’istanza di intervento di quest’ultima.

4)

La Romania, la Commissione e la Repubblica slovacca sopporteranno ciascuna le proprie spese relative all’istanza di intervento di quest’ultima.