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Ricorso proposto il 18 agosto 2008 - BVGD/Commissione

(Causa T-339/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Belgische Vereniging van handelaars in- en uitvoerders geslepen diamant (BVGD) (Anversa, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e C. Ronzi, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare ricevibile il presente ricorso;

annullare la decisione della Commissione 5 giugno 2008, con la quale la Commissione ha respinto la denuncia depositata dalla ricorrente in merito alla questione della preclusione all'acquisto ("input foreclosure"), per la ragione che sussistono motivi insufficienti per agire nel merito (caso COMP/39.221/E-2-De Beers/DTC Supplier of Choice [SOC]);

ordinare alla Commissione di fornire:

una versione corretta e significativa delle repliche presentate dalla De Beers e dalla Alrosa alla Commissione nel contesto della cosiddetta "procedura supplementare";

tutte le versioni non riservate delle denunce e dei documenti collegati sottoposti alla Commissione con riferimento al SOC e all'accordo amministrativo commerciale tra la De Beers e la Alrosa;

tutte le versioni non riservate dei documenti d'inchiesta riguardanti il SOC e l'accordo amministrativo commerciale tra la De Beers e la Alrosa;

la domanda depositata dalla Alrosa nella causa T-170/06;

l'esposizione delle eccezioni alle quali essa fa riferimento nella "decisione supplementare di rigetto";

le relazioni annuali sugli impegni assunti dalla De Beers, redatti dall'amministratrice fiduciaria;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

In seguito all'annullamento da parte del Tribunale di primo grado della decisione della Commissione 22 febbraio 2006, causa T-170/06, Alrosa/Commissione, disposto con pronuncia dell'11 luglio 2007, la Commissione ha deciso di avviare un procedimento supplementare basato sull'art. 7 del regolamento (CE) n. 773/2004, per valutare il possibile impatto dell'annullamento della decisione di impegno sulla conclusione generale relativa alla preclusione all'acquisto ("input foreclosure"), come esposto nella decisione 26 gennaio 2007, (2007) D/200338 (caso COMP/39.221/E-2-De Beers/DTC Supplier of Choice). Con tale decisione veniva respinta la denuncia, depositata dalla ricorrente presso la Commissione il 14 luglio 2005, in cui si asseriva l'esistenza di violazioni degli artt. 81 e 82 CE, connesse al sistema di accordi di distribuzione "Supplier of choice" ("distributore di prima scelta") di diamanti grezzi applicato dal gruppo De Beers (in prosieguo: la "decisione di rigetto"). La legittimità di tale decisione è stata contestata dal ricorrente nel ricorso depositato alla cancelleria della Corte il 6 aprile 2007. Tale ricorso è attualmente in esame nella causa T-104/07 1.

Mediante il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione supplementare della Commissione 5 giugno 2008, (2008) D/203543, adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 773/2004 2, mediante la quale la Commissione ha concluso che non sussistevano motivi per riesaminare la decisione di rigetto nei limiti in cui, per quanto riguarda la preclusione di acquisto, sussisteva un livello di interesse comunitario insufficiente per condurre un'ulteriore inchiesta in merito alle asserite violazioni.

La ricorrente solleva tre motivi principali a sostegno della sua istanza:

In primo luogo, la ricorrente sostiene che l'art. 7 del regolamento (CE) n. 773/2004 non costituisce la base giuridica corretta per il procedimento supplementare e per la decisione impugnata. Essa afferma, infatti, che detta disposizione non autorizzerebbe la Commissione a riesaminare una determinata situazione, ma riguarderebbe soltanto il rigetto dell'istanza e consentirebbe, quindi, alla Commissione di informare il denunciante in merito all'insufficienza dei motivi per agire su denuncia, stabilendo un limite temporale entro il quale il denunciante può comunicare la sua posizione per iscritto. Inoltre, il ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe disapplicato i principi giuridici generali sulla revoca retroattiva degli atti amministrativi.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che i suoi diritti processuali, derivanti dagli artt. 7 e 8 del regolamento (CE) n. 773/2004, sarebbero stati violati, in quanto gli sarebbe stato precluso l'esercizio del diritto di accesso ai documenti su cui la Commissione avrebbe basato la sua valutazione provvisoria. Al riguardo, la ricorrente asserisce che la Commissione non avrebbe dimostrato che il limitato accesso al fascicolo poteva essere giustificato dalla necessità di garantire la tutela della riservatezza, intesa nel senso di "segreto commerciale".

In terzo luogo, la ricorrente asserisce che la decisione contestata viola gli artt. 2 e 3 CE, la nozione di interesse comunitario e l'obbligo di motivazione.

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1 - GU C 129, pag. 18.

2 - Regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123, pag. 18).