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SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

15 giugno 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Nomenclatura combinata – Voci 1511 e 1517 – Olio di palma raffinato, sbiancato e deodorato – Insussistenza di un metodo previsto per verificare la consistenza di un prodotto»

Nella causa C‑292/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad – Varna (Tribunale amministrativo di Varna, Bulgaria), con decisione del 19 aprile 2022, pervenuta in cancelleria il 4 maggio 2022, nel procedimento

Teritorialna direktsia Mitnitsa Varna

contro

«NOVA TARGOVSKA KOMPANIA 2004» AD,

con l’intervento di:

Okrazhna prokuratura – Varna,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da D. Gratsias (relatore), presidente di sezione, M. Ilešič e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Teritorialna direktsia Mitnitsa Varna, da Y. Kulev;

–        per il governo bulgaro, da T. Mitova e L. Zaharieva, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da D. Drambozova e M. Salyková, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle voci tariffarie 1511 e 1517 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») che figura all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nelle sue versioni risultanti dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018 (JO 2018, L 273, pag. 1) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019 (JO 2019, L 280, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Teritorialna direktsia Mitnitsa Varna (Direzione territoriale delle dogane di Varna, Bulgaria; in prosieguo: la «direzione delle dogane») e la «NOVA Targovska kompania 2004» AD (in prosieguo: la «NTK 2004»), in merito ad una decisione che infligge a quest’ultima una sanzione pecuniaria per frode doganale, per il motivo che la classificazione tariffaria delle merci importate e dichiarate da tale società nell’aprile 2019 e nel settembre 2020 era errata.

 Contesto normativo

 Il SA

3        Il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato istituito con la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).

4        Le note esplicative del SA sono elaborate nell’ambito dell’OMD, conformemente alle disposizioni di tale convenzione.

5        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detta convenzione, ogni parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e quelle statistiche siano conformi al SA, in primo luogo, utilizzando tutte le voci e le sottovoci del SA, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, in secondo luogo, applicando le «regole generali per l’interpretazione del [SA]», nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci senza modificarne la portata, e, in terzo luogo, seguendo l’ordine di numerazione del SA.

6        La sezione III del SA, intitolata «Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale» comprende il capitolo 15 di quest’ultimo, recante lo stesso titolo.

7        La voce 1511 del SA, intitolata «Olio di palma e sue frazioni, anche raffinat[e], ma non modificat[e] chimicamente», comprende le sottovoci seguenti:

«1511.10 – Olio greggio

1511.90 – Altri».

8        Ai sensi della nota esplicativa relativa a tale voce:

«L’olio di palma è un grasso vegetale ricavato partendo dalla polpa dei frutti di diverse palme oleifere. (...) L’olio in questione è ottenuto per estrazione o per pressatura e il suo colore varia secondo il suo stato e la eventuale raffinazione. Esso si distingue dall’olio di palmisti (voce 1513), anch’esso ottenuto dalle stesse palme oleifere, per il suo tenore molto elevato di acido palmitico e di acido oleico.

L’olio di palma è utilizzato per la fabbricazione dei saponi, delle candele, nelle preparazioni cosmetiche o di toeletta, come lubrificante, per i bagni di stagnatura a caldo, per la fabbricazione di acido palmitico, ecc. L’olio di palma raffinato è utilizzato per l’alimentazione, in particolare come grasso di cottura e per la fabbricazione della margarina.

(...)».

9        La voce 1516 del SA, intitolata «Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati», comprende le seguenti sottovoci:

«1516.10 – Grassi e oli animali e loro frazioni

1516.20 – Grassi e oli vegetali e loro frazioni».

10      La voce 1517 del SA, intitolata «Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516» comprende le seguenti sottovoci:

«1517.10 – Margarina, esclusa la margarina liquida

1517.90 – Altre».

11      La nota esplicativa relativa alla voce 1517 del SA è così formulata:

«Questa voce comprende la margarina e altre miscele e preparazioni alimentari di grassi o oli animali o vegetali o di frazioni di diversi grassi o oli di questo Capitolo diverse da quelle della voce 1516. Si tratta generalmente di miscele o preparazioni liquide o solide:

1)      di diversi grassi o oli animali o delle loro frazioni;

2)      di diversi grassi o oli vegetali o delle loro frazioni;

3)      sia di grassi o oli animali e vegetali o delle loro frazioni.

I prodotti di questa voce, i cui oli o grassi possono essere stati preventivamente idrogenati, possono essere emulsionati (per esempio con latte scremato), impastati o essere stati sottoposti a testurizzazione (modificazione della tessitura o della struttura cristallina) o ancora addizionati con deboli quantità di lecitina, fecola, coloranti organici, sostanze aromatiche, vitamine, burro o altre materie grasse provenienti dal latte (...)

Rientrano anche in questa voce le preparazioni alimentari ottenute con un solo grasso (o con le sue frazioni) o olio (o con le sue frazioni), anche idrogenati, che sono stati sottoposti per emulsificazione, impastatura, e testurizzazione, ecc.

Questa voce copre i grassi, gli oli o loro frazioni idrogenati. Interesterificati, riesterificati, o elaidinizzati quando la modificazione fa intervenire più di un grasso o di un olio.

I principali prodotti rientranti in questa voce sono:

A)      La margarina (diversa dalla margarina liquida) che è una massa plastica generalmente giallastra, ricavata da grasso o da olio vegetale o animale oppure da una miscela di queste materie grasse. È una emulsione del tipo olio in acqua, trattata in modo da farla assomigliare, nell’aspetto, consistenza, colore, ecc., al burro.

B)      Miscele o preparazioni alimentari di grassi o oli animali o vegetali o di frazioni di diversi grassi o oli di questo Capitolo, diversi dai grassi e oli alimentari e dalle loro frazioni della voce 1516, come il simile-strutto (chiamato anche in certi paesi succedaneo dello strutto o lardo compound), la margarina liquida, nonché i prodotti detti “shortenings (ricavati da oli o grassi sottoposti a martellaggio con aria compressa).

(...)

I grassi e gli oli semplici, semplicemente raffinati, rientrano nelle voci rispettive, anche se sono condizionati per la vendita al minuto. (...)».

 Diritto dellUnione

 Regolamento (UE) n. 952/2013

12      Ai sensi dell’articolo 57 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1), intitolato «Classificazione tariffaria delle merci»:

«1.      Per l’applicazione della tariffa doganale comune, la “classificazione tariffaria” delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della [NC] in cui le merci in questione devono essere classificate.

2.      Per l’applicazione delle misure non tariffarie, la “classificazione tariffaria” delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della [NC], o di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni dell’Unione e che ricalchi interamente o in parte la [NC] o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono essere classificate.

3.      La sottovoce o ulteriore suddivisione determinata a norma dei paragrafi 1 e 2 è utilizzata ai fini dell’applicazione delle misure connesse a tale sottovoce.

4.      La Commissione può adottare misure intese a determinare la classificazione tariffaria delle merci conformemente ai paragrafi 1 e 2».

 La NC

13      Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, quale modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU 2000, L 28, pag. 16; in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»), la NC, istituita dalla Commissione, disciplina la classificazione tariffaria delle merci importate nell’Unione europea. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA, laddove soltanto la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie della NC.

14      Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi ai sensi dell’articolo 1, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Quest’ultimo regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

15      I regolamenti di esecuzione 2018/1602 e 2019/1776 sono stati adottati sul fondamento di tale disposizione. Ciascuno di tali regolamenti di esecuzione ha modificato la NC con effetto, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020. La formulazione delle disposizioni di tale nomenclatura rilevanti per la controversia di cui al procedimento principale è, tuttavia, rimasta invariata.

16      Le regole generali per l’interpretazione della NC, che figurano nell’allegato I, parte prima, titolo I, sezione A, nelle sue versioni risultanti da ciascuno dei suddetti regolamenti di esecuzione, enunciano quanto segue:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.      I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2.      (...)

b)      Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

3.      Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a)      la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. (...)».

17      La seconda parte di tale allegato I, intitolata «Tabella dei dazi», contiene una sezione III, intitolata «Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale». Tale sezione contiene un capitolo 15, intitolato «Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale». Ai sensi della nota complementare 1 di tale capitolo;

«Per l’applicazione delle sottovoci (...)1511 10, (...):

a)      gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare “greggi”, quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti:

–        decantazione entro i termini normali,

–        centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l’olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;

b)      gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare “greggi”, quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l’odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;

(...)».

18      Detto capitolo 15 comprende le seguenti voci:

Codice NC

Designazione delle merci

(...)


1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinat[e], ma non modificat[e] chimicamente

1511 10

– Olio greggio

1511 10 10

– – per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

1511 10 90

– – altro

1511 90

– altri:


– – Frazioni solide

1511 90 11

– – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

1511 90 19

– – – altrimenti presentate


– – altri:

1511 90 91

– – –per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

1511 90 99

– – – altri

(...)


1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

(...)


1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

1517 10

– Margarina, esclusa la margarina liquida:

1517 10 10

– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%

1517 10 90

– – altra

1517 90

– altre:

1517 90 10

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale al 15%


– – altre:

1517 90 91

– – – Oli vegetali fissi, fluidi, miscelati

1517 90 93

– – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

1517 90 99

– – – altre

(...)



 Diritto bulgaro

19      L’articolo 234 dello zakon za mitnitsite (legge sulle dogane) (DV n. 15, del 6 febbraio 1998), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, enuncia quanto segue:

«1)      Chi elude o tenta di eludere:

1.      In tutto o in parte, il pagamento di dazi doganali o di altri crediti pubblici dello Stato, riscossi dalle autorità doganali, o la costituzione di una garanzia a tal fine, o

2.      divieti o restrizioni all’importazione o all’esportazione di merci o l’applicazione di misure di politica commerciale, è punito per frode doganale.

2)      In caso di frode doganale le persone fisiche sono punite con ammenda, e le persone giuridiche e gli imprenditori individuali con sanzione pecuniaria, compresa tra il 100% e il 200%:

1.      dell’importo dei crediti pubblici dello Stato non pagati, per le violazioni di cui al paragrafo 1, punto 1 (...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20      L’8 aprile 2019, otto container esportati dalla Louis Dreyfus Company Asia Pte. Ltd., provenienti dalla Turchia, aventi come destinatario la NTK 2004, sono arrivati al terminale portuale di Varna Ovest (Bulgaria). Secondo la dichiarazione in dogana, la merce contenuta era «olio di palma MP 36-39 in CA 20-20 kg netti in cartoni», rientrante nel codice TARIC 1511 90 99 00, per il quale l’aliquota dei dazi doganali all’importazione applicabile è del 9%.

21      Il 28 settembre 2020, cinque container con la stessa provenienza, lo stesso esportatore e lo stesso destinatario, sono arrivati allo stesso terminal portuale e sono stati oggetto di una dichiarazione in dogana che menzionava la stessa sottovoce tariffaria indicata al punto precedente. I servizi doganali competenti hanno eseguito un controllo e hanno prelevato un campione delle merci di cui trattasi, che è stato esaminato dalla Tsentralna mitnicheska Laboratoria (laboratorio centrale delle dogane, Bulgaria; in prosieguo: l’«LCD»).

22      Il 7 gennaio 2021, l’LCD ha presentato una relazione in cui indicava che, secondo il metodo adottato, tale campione costituiva «“shortening” d’olio di palma», vale a dire una preparazione composta esclusivamente da olio di palma o da sue frazioni, non chimicamente modificata ma ottenuta mediante testurizzazione, destinata ad essere utilizzata in prodotti alimentari, come la pasta.

23      Sulla base di tali caratteristiche, la direzione centrale delle dogane ha deciso che le merci di cui trattasi dovevano essere classificate nella sottovoce 1517 90 99 e, di conseguenza, essere assoggettate ad un’aliquota di dazio doganale del 16%, dato che esse avevano subito, oltre alla raffinazione, un’ulteriore trasformazione irreversibile volta a modificare la struttura cristallina, mediante un processo di testurizzazione specificamente menzionato nelle note esplicative del SA relative alla voce 1517.

24      Tale amministrazione ha inoltre ritenuto che i risultati delle perizie dell’LCD fossero validi anche per le merci dichiarate l’8 aprile 2019, in quanto tali merci erano identiche a quelle dichiarate il 28 settembre 2020. Con decisione del 20 maggio 2021, adottata sulla base dell’articolo 234 della legge sulle dogane, nella sua versione applicabile al procedimento principale, la direzione delle dogane ha inflitto alla NTK 2004 una sanzione pecuniaria pari a 17 895,95 leva bulgari (BGN) (circa EUR 9 153), pari al 100% dei dazi non versati.

25      Con sentenza del 3 dicembre 2021, il Rayonen sad Devnia (Tribunale distrettuale, Devnia, Bulgaria), adito con ricorso dalla NTK 2004, ha annullato la decisione del 20 maggio 2021, poiché la frode doganale non era stata accertata. Tale giudice ha ritenuto, in particolare, che non fosse stata provata una convalida ufficiale del metodo utilizzato dall’LCD e che tale decisione fosse erroneamente fondata sulle note esplicative del SA, che fanno riferimento al processo di testurizzazione, in quanto prive di forza vincolante.

26      La direzione delle dogane ha impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, chiamato a pronunciarsi in ultima istanza.

27      Tale giudice indica che i giudici bulgari sono pervenuti a soluzioni contrastanti quanto alla classificazione tariffaria dello «“shortening” d’olio di palma». Alcuni di essi avrebbero convalidato decisioni con le quali le autorità doganali hanno riclassificato tale merce nella voce 1517, mentre altri avrebbero annullato decisioni di riclassificazione analoghe, in particolare per il motivo che il processo di «testurizzazione» è menzionato solo nelle note esplicative del SA, che non possono modificare la portata della NC.

28      Secondo la NTK 2004, poiché la merce di cui trattasi è stata trattata con processi fisici che non ne hanno modificato la composizione chimica, essa rientra nella voce 1511. Secondo le autorità doganali, tale merce è «testurizzata», cioè ha subito una trasformazione supplementare che ha modificato la sua struttura cristallina e deve, di conseguenza, essere classificata nella voce 1517.

29      Il giudice del rinvio rileva che il produttore della merce di cui trattasi l’ha descritta, nei certificati che ha emesso nel febbraio 2019 come «grasso di palma testurizzato». Orbene, la NTK 2004 afferma che il termine «testurizzato» è utilizzato solo per distinguere senza ambiguità l’olio di palma raffinato e confezionato, come la merce di cui trattasi, dall’olio raffinato rientrante nell’ambito di applicazione della stessa specifica, che non è confezionato, ma che costituisce una materia prima per la produzione di grassi idrogenati speciali e margarine, e dall’olio di palma non raffinato. Tutti gli oli raffinati sarebbero sottoposti a talune fasi del processo di testurizzazione, che farebbe parte integrante della raffinazione e del confezionamento, senza che ciò renda il prodotto «testurizzato», ai sensi della voce 1517. Infatti, tale voce farebbe chiaramente riferimento ad una trasformazione chimica successiva al fine di ottenere talune caratteristiche strutturali supplementari. In tal senso, la NTK 2004 sostiene che, quand’anche la merce di cui trattasi avesse subito una trasformazione supplementare volta a modificarne la struttura cristallina, una siffatta «testurizzazione» non costituirebbe un trattamento chimico.

30      Il giudice del rinvio indica tuttavia che dalla relazione dell’LCD risulta che l’olio di palma raffinato, sbiancato e deodorato subisce ulteriori trattamenti tecnologici, che possono includere il frazionamento, vale a dire la separazione delle frazioni solide e liquide di tale olio, la loro successiva miscela in proporzioni diverse e un «trattamento finale di plastificazione (testurizzazione) mediante cristallizzazione per modificare la struttura cristallina». Secondo tale relazione, vi sarebbe stato un «cambiamento significativo della consistenza» del campione prelevato dalla merce di cui trattasi, che dimostrerebbe che tale merce ha subito «una trasformazione finale di modificazione della sua struttura cristallina, denominata “testurizzazione”».

31      La NTK 2004 sostiene che l’LCD non era autorizzato ad eseguire analisi con il metodo da esso utilizzato, metodo il cui valore scientifico sarebbe stato contestato dinanzi ai giudici bulgari in altre cause. Il giudice del rinvio constata che né la NC, né le note esplicative della NC, né le note esplicative del SA prevedono norme, metodi, criteri o indicatori per analizzare la consistenza dell’olio di palma, il che renderebbe oggettivamente impossibile una corretta valutazione dell’obiettività e della validità delle conclusioni dell’LCD.

32      In tali circostanze, l’Administrativen sad – Varna (Tribunale amministrativo, Varna, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      In base a quali criteri un prodotto come quello di cui trattasi nel procedimento principale, segnatamente olio di palma raffinato, sbiancato e deodorato recante la designazione commerciale “PALM FAT MP 36-39”, il quale nel corso del suo processo tecnologico di produzione è stato “agitato, filtrato, raffreddato, temperato e confezionato” unicamente mediante processi fisici che non lo hanno modificato chimicamente, debba essere classificato nella voce 1511 o, rispettivamente, nella voce 1517 del capitolo 15 della NC.

2)      Quale sia il significato della nozione di “testurizzazione” utilizzata per descrivere il processo con cui è stato dichiarato l’ottenimento dei prodotti menzionati come “shortenings” nelle note esplicative del [SA] relative alla voce 1517.

3)      Se il fatto che “l’olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente” siano stati sottoposti a un “processo di testurizzazione” costituisca un motivo sufficiente per escluderlo dalla classificazione nella voce 1511.

4)      Se, in assenza di norme, metodi, criteri e valori di orientamento previsti dalla NC, dalle note esplicative della NC e dalle note esplicative del SA per la verifica della consistenza dell’olio di palma e per la prova della sua trasformazione mediante «testurizzazione», sia consentito alle autorità doganali competenti, ai fini della classificazione tariffaria dei prodotti rispettivamente nella voce 1511 e nella voce 1517, sviluppare e applicare autonomamente procedure operative analitiche come la RAP 66, versione 02/17.11.2020, impiegata nel [procedimento principale] ai fini del rilevamento della testurizzazione dei grassi mediante penetrazione, che si basa sul metodo AOCS Cc-16-[60] ufficialmente pubblicato.

Ove ciò non sia consentito, in base a quali norme, metodi, criteri e valori di riferimento possa essere condotto l’esame del prodotto al fine di dimostrare che esso è stato sottoposto a un “processo di testurizzazione” e che quindi costituisce uno “'shortening' d’olio di palma”.

5)      Se la [NC] debba essere interpretata nel senso che i prodotti descritti come “shortenings” ottenuti dall’olio di palma raffinato mediante testurizzazione devono essere classificati nella voce 1517 di detta nomenclatura e, in particolare, nella sottovoce 1517 90 99 della stessa».

 Sulle questioni pregiudiziali

33      In via preliminare, occorre ricordare che, quando la Corte è investita di un rinvio pregiudiziale in materia di classificazione tariffaria, la sua funzione consiste più nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, che non nel procedere essa stessa a tale classificazione. Tale classificazione è il risultato di una valutazione unicamente in punto di fatto, che non spetta alla Corte effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (sentenza del 9 marzo 2023, SOMEO, C‑725/21, EU:C:2023:194, punto 27 e giurisprudenza citata).

34      Spetterà, di conseguenza, al giudice del rinvio procedere alla classificazione delle merci in questione alla luce degli elementi forniti dalla Corte in risposta alle questioni sollevate.

35      Inoltre, si deve sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra il giudice nazionale e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se del caso, riformulare le questioni ad essa deferite (sentenza del 3 giugno 2021, BalevBio, C‑76/20, EU:C:2021:441, punto 51 e giurisprudenza citata).

36      Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio interroga la Corte, in primo luogo, con le sue questioni dalla prima alla terza e quinta, sull’interpretazione da dare alle voci 1511 e 1517 della NC ai fini della classificazione tariffaria della merce di cui trattasi e, in secondo luogo, con la sua quarta questione, chiede alla Corte di precisare se, in mancanza di metodi e criteri normativi relativi alla verifica della consistenza di un prodotto come quello di cui trattasi al fine di provare il suo trattamento mediante testurizzazione, le autorità doganali siano autorizzate a sviluppare e ad applicare le proprie procedure di verifica.

 Sulle questioni dalla prima alla terza e quinta

37      Con le questioni dalla prima alla terza e quinta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che una merce descritta dal suo produttore come «olio di palma testurizzato» rientra nella voce 1511 o nel senso che essa rientra nella voce 1517 di tale nomenclatura.

38      Conformemente alla regola generale 1 per l’interpretazione della NC, la classificazione tariffaria delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di tale nomenclatura. Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea generale, nelle loro caratteristiche e nelle loro proprietà oggettive, come definite dal tenore letterale della voce in questione di detta nomenclatura e delle corrispondenti note di sezioni o di capitoli (sentenza del 9 marzo 2023, SOMEO, C‑725/21, EU:C:2023:194, punto 28 e giurisprudenza citata).

39      Riguardo alle note esplicative del SA e della NC, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, nonostante non abbiano efficacia vincolante, esse costituiscono strumenti importanti per garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono elementi utili per l’interpretazione della stessa (sentenza del 9 marzo 2023, SOMEO, C‑725/21, EU:C:2023:194, punto 29 e giurisprudenza citata).

40      La voce 1511 della NC comprende, secondo la sua formulazione, «olio di palma e sue frazioni, anche raffinat[e], ma non chimicamente modificat[e]».

41      A tal riguardo, occorre rilevare che dalla nota esplicativa del SA, relativa alla voce 1511 del SA, il cui testo è identico a quello della voce 1511 della NC, risulta che l’olio di palma è destinato a diversi usi e che, quando è raffinato, è utilizzato per l’alimentazione, in particolare come grasso di cottura e per la fabbricazione della margarina.

42      Per quanto riguarda la voce 1517 della NC, essa comprende, oltre alla «margarina», le «miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516», vale a dire diversi dai «[g]rassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati».

43      Da un lato, dalla nota esplicativa del SA relativa alla voce 1517 del SA, la cui formulazione è identica a quella della voce 1517 della NC, risulta che tale voce comprende, in particolare, prodotti «i cui oli o grassi possono essere stati precedentemente idrogenati, possono essere emulsionati (...), impastati o essere stati sottoposti a testurizzazione (...) o [altro]». Per quanto riguarda più specificamente la nozione di «testurizzazione», essa è definita in detta nota esplicativa del SA come una «modificazione della tessitura o della struttura cristallina». Viene peraltro precisato che detta voce comprende anche le preparazioni ottenute con un solo grasso o olio, anche idrogenati, che sono state sottoposte a uno dei processi citati, in modo non esaustivo, da tale nota esplicativa e tra i quali figura la testurizzazione. Detta nota esplicativa cita espressamente, tra i «principali prodotti» rientranti nella voce 1517, i prodotti detti «shortenings» che, secondo questa stessa nota, sono «ricavati da oli o grassi sottoposti a martellaggio con aria compressa». In essa si precisa infine che «[i] grassi e gli oli semplici, semplicemente raffinati, rientrano nelle voci rispettive, anche se sono condizionati per la vendita al minuto».

44      Se ne deve dedurre che la caratteristica essenziale delle merci che possono rientrare nella voce 1517 è che esse costituiscono «miscele», vale a dire prodotti ottenuti da miscele di grassi e/o di oli, o «preparazioni», vale a dire prodotti ottenuti con un solo grasso o olio, che sono stati sottoposti a un trattamento mediante processi che sono, a titolo indicativo, citati nelle relative note esplicative del SA. Si deve constatare che nulla indica, né nella NC, né nelle note esplicative della NC o del SA, che per rientrare nella voce 1517 una miscela o una preparazione deve essere stata sottoposta a un trattamento che comporta la modifica chimica dei prodotti che la compongono.

45      D’altra parte, la voce 1511 comprende sia l’olio di palma greggio e le sue frazioni, sia l’olio di palma raffinato e le sue frazioni raffinate ma non chimicamente modificate. Pertanto, non possono rientrare in tale voce gli oli di palma sottoposti a un trattamento diverso dalla raffinazione. A tal riguardo, la questione se tali prodotti siano stati chimicamente modificati a causa di tale trattamento è irrilevante.

46      Pertanto, per escludere la classificazione dei prodotti di cui trattasi nella voce 1511, è sufficiente determinare se detti prodotti abbiano subito un qualsiasi trattamento diverso dalla raffinazione, come la testurizzazione, che consiste, secondo la relativa nota esplicativa del SA, nella modificazione della tessitura o della struttura cristallina del prodotto di cui trattasi.

47      Fatta salva la valutazione spettante al riguardo al giudice del rinvio, di tutti gli elementi di fatto di cui esso dispone, dalla decisione di rinvio risulta che il prodotto controverso è olio di palma raffinato, sbiancato e deodorato. Come indicato dal giudice del rinvio, risulta, peraltro, dai certificati forniti dal produttore di tale olio che esso è «testurizzato». Occorre inoltre dedurre dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che la NTK 2004 non contesta, nell’ambito del procedimento principale, che tale prodotto abbia potuto subire un trattamento diverso dalla raffinazione. Essa insiste, al riguardo, da un lato, sul fatto che tutti gli oli raffinati sono sottoposti ad alcune fasi del procedimento di testurizzazione come parte integrante della raffinazione e del confezionamento e, dall’altro, sul fatto che detto prodotto non ha subito alcuna modifica chimica, il che basterebbe a giustificare la sua classificazione nella voce 1511 ed escludere la sua classificazione nella voce 1517.

48      Alla luce di quanto precede, occorre constatare che un prodotto con caratteristiche e proprietà oggettive come quelle del prodotto di cui trattasi può rientrare nella voce 1517, fatte salve le verifiche, spettanti al giudice del rinvio, delle caratteristiche fisiche di tale prodotto, alla luce, in particolare, delle affermazioni delle parti nel procedimento principale relative a quest’ultimo (v., per analogia, sentenza del 19 ottobre 2017, Lutz, C‑556/16, EU:C:2017:777, punto 53). Più specificamente, per determinare se detto prodotto rientri nella voce 1511 o nella voce 1517, tale giudice dovrà verificare, sulla base degli elementi di cui dispone e dei risultati delle verifiche effettuate dalle autorità doganali, se lo stesso prodotto abbia subito un trattamento diverso dalla raffinazione.

49      Pertanto, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla terza e alla quinta questione che la NC deve essere interpretata nel senso che rientra nella voce 1517 una preparazione alimentare di olio di palma non ricompresa nella voce 1516 di tale nomenclatura e che sia stata sottoposta a un trattamento diverso dalla raffinazione, mentre la questione se tale preparazione sia stata chimicamente modificata a causa di tale trattamento è al riguardo irrilevante.

 Sulla quarta questione

50      Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente alla Corte di precisare se, in mancanza di metodi e criteri regolamentari relativi alla verifica della consistenza di un prodotto come quello di cui trattasi al fine di dimostrare il suo trattamento mediante testurizzazione, le autorità doganali siano autorizzate a sviluppare e ad applicare le proprie procedure di verifica.

51      Si deve constatare che né la NC né le note esplicative di quest’ultima indicano un metodo specifico secondo il quale occorrerebbe, se del caso, analizzare la consistenza di un prodotto come quello di cui trattasi.

52      Tuttavia, anche quando un metodo è specificamente previsto nelle note esplicative della NC, esso non deve essere considerato come l’unico metodo applicabile ai fini della verifica delle caratteristiche essenziali dei prodotti interessati, come la loro consistenza (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

53      Ne consegue che, se le autorità doganali di uno Stato membro o un operatore economico ritengono che un metodo previsto dalle note esplicative della NC non conduca ad un risultato conforme alla NC, esse possono proporre un ricorso dinanzi all’autorità competente. Spetterà, in tal caso, al giudice adito decidere quale sia il metodo più appropriato per determinare le caratteristiche dei prodotti di cui trattasi essenziali per la loro classificazione (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, punti 54 e 55). A fortiori, si deve ritenere che, qualora nessun metodo sia previsto dalla normativa applicabile, le autorità doganali sono libere di applicare il metodo di loro scelta, a condizione che tale metodo possa condurre a risultati conformi alla NC, circostanza che, in caso di contestazione, spetterà al giudice nazionale verificare.

54      Alla luce delle considerazioni che precedono, la NC deve essere interpretata nel senso che, in mancanza di metodi e di criteri definiti in tale nomenclatura al fine di determinare se una preparazione alimentare di olio di palma non ricompresa nella voce 1516 della medesima nomenclatura sia stata sottoposta a un trattamento diverso dalla raffinazione, le autorità doganali possono scegliere il metodo appropriato a tal fine, a condizione che esso possa condurre a risultati conformi a detta nomenclatura, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

 Sulle spese

55      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

1)      La nomenclatura combinata che figura all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019,

deve essere interpretata nel senso che:

rientra nella voce 1517 una preparazione alimentare di olio di palma non ricompresa nella voce 1516 di tale nomenclatura e che sia stata sottoposta a un trattamento diverso dalla raffinazione, mentre la questione se tale preparazione sia stata chimicamente modificata a causa di tale trattamento è al riguardo irrilevante.

2)      La nomenclatura combinata che figura all’allegato I del regolamento n. 2658/87, nelle sue versioni risultanti dal regolamento di esecuzione 2018/1602 e dal regolamento di esecuzione 2019/1776,

deve essere interpretata nel senso che:

in mancanza di metodi e di criteri definiti in tale nomenclatura al fine di determinare se una siffatta preparazione abbia subito un trattamento diverso dalla raffinazione, le autorità doganali possono scegliere il metodo appropriato a tal fine, a condizione che esso possa condurre a risultati conformi a detta nomenclatura, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.