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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portogallo) il 16 febbraio 2024 – CD Tondela – Futebol, SAD e altri / Autoridade da Concorrência

(Causa C-133/24, CD Tondela e a.)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: CD Tondela – Futebol, SAD; Clube Desportivo Feirense – Futebol, SAD; Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP); Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD; Os Belenenses – Sociedade Desportiva de Futebol, SAD; Boavista Futebol Clube, Futebol SAD; Sporting Clube de Braga, Futebol, SAD; Sporting Clube da Covilhã – Futebol, SDUQ, Lda; Estoril Praia – Futebol, SAD; Gil Vicente Futebol Clube – Futebol, SDUQ, Lda; Leixões Sport Clube, Futebol, SAD; Clube Desportivo de Mafra – Futebol, SDUQ, Lda; União Desportiva Oliveirense – Futebol, SAD; Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda; Futebol Clube de Penafiel, SA; Portimonense Futebol, SAD; Rio Ave Futebol Clube – Futebol SDUQ, Lda; Santa Clara Açores – Futebol, SAD; Varzim Sporting Club - Futebol, SDUQ, Lda.; União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD; Futebol Clube de Famalicão – Futebol SAD; Moreirense Futebol Clube – Futebol, SAD; Marítimo da Madeira, Futebol, SAD; Vitória Sport Clube – Futebol, SAD; Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD; Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD; Sport Lisboa e Benfica, Futebol, SAD; Associação Académica de Coimbra - Organismo Autónomo de Futebol, SDUQ, Lda.

Convenuta: Autoridade da Concorrência

Questioni pregiudiziali

Se un accordo concluso, per via telematica sulle piattaforme Zoom o Microsoft Teams, il 7 aprile 2020, fra tutte le società sportive di calcio professionistico della serie A cui in seguito, con la medesima modalità, il giorno successivo, abbia aderito la maggioranza delle società sportive di calcio professionistico della serie B di uno Stato membro, in entrambi i casi con la connivenza dell'associazione che, in tale Stato membro, ha la finalità di garantire e disciplinare le attività calcistiche professionistiche, nel senso di non assumere fra le società in parola calciatori professionisti di dette serie i quali risolvessero unilateralmente il loro contratto di lavoro, adducendo questioni sorte in conseguenza della pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale derivante dalla stessa, in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, nelle circostanze descritte nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale configuri una norma che riguarda lo sport ai sensi della giurisprudenza Meca-Medina (causa C-519/04 P, Meca-Medina [e Majcen/Commissione, EU:C:2006:492]).

Se, ai fini della giurisprudenza derivante dalle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C-309/99, EU:C:2002:98, punto 97), e del 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen/Commissione (C-519/04 P, EU:C:2006:492, punto 42), una norma, derivante da un accordo concluso, per via telematica sulle piattaforme Zoom o Microsoft Teams, il 7 aprile 2020, fra tutte le società sportive di calcio professionistico della serie A cui in seguito, con la medesima modalità, il giorno successivo, abbia aderito la maggioranza delle società sportive di calcio professionistico della serie B di uno Stato membro, ine entrambi i casi con la connivenza dell'associazione che, in tale Stato membro, ha la finalità di garantire e disciplinare le attività calcistiche professionistiche, nel senso di non assumere fra le società in parola calciatori professionisti di dette serie i quali risolvessero unilateralmente il loro contratto di lavoro, adducendo questioni sorte in conseguenza della pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale derivante dalla stessa, in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, con le caratteristiche, gli obiettivi e le circostanze individuati nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, possa ritenersi proporzionata e appropriata e, pertanto, ai sensi dell'articolo 165 TFUE, compatibile con l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

C)    Se l’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE osti a un'interpretazione secondo la quale un accordo con le caratteristiche, gli obiettivi e nelle circostanze descritte nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, concluso, per via telematica sulle piattaforme Zoom o Microsoft Teams, il 7 aprile 2020, fra tutte le società sportive di calcio professionistico della serie A cui in seguito, con la medesima modalità, il giorno successivo, abbia aderito la maggioranza delle società sportive di calcio professionistico della serie B di uno Stato membro, in entrambi i casi con la connivenza dell'associazione che, in tale Stato membro, ha la finalità di garantire e disciplinare le attività calcistiche professionistiche, nel senso di non assumere fra le società in parola calciatori professionisti di dette serie i quali risolvessero unilateralmente il loro contratto di lavoro, adducendo questioni sorte in conseguenza della pandemia di COVID-19 o da qualsiasi decisione eccezionale derivante dalla stessa, in particolare dal prolungamento della stagione sportiva, possa essere qualificato come una restrizione della concorrenza per oggetto, poiché presenta un grado sufficiente di danno alla concorrenza.

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