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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 15 dicembre 2021 – Y.YA. / K.P.

(Causa C-797/21)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Attore: Y.YA.

Convenuta: K.P.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE debba essere interpretato nel senso che i cittadini risultano privati dei rimedi giurisdizionali necessari per una tutela giurisdizionale effettiva a seguito di una violazione dell’indipendenza dei giudici, allorché in uno Stato membro dell’Unione europea viene consentito il distacco a tempo indeterminato di giudici, con il loro consenso, presso un organo giurisdizionale di grado superiore, mediante decisione di un organo di governo del potere giudiziario indipendente da altri organi statali, nel caso in cui siano di fatto previste condizioni per disporre la revoca del distacco e sia possibile avvalersi di un rimedio giurisdizionale, che tuttavia non ha un effetto sospensivo in pendenza del giudizio, e sulla base di quali criteri dovrebbe concretamente svolgersi un controllo di legittimità del distacco a tempo indeterminato.

Se la risposta alla prima questione pregiudiziale sarebbe diversa nel caso in cui si applichino a norma di legge e siano soggetti a sindacato giurisdizionale criteri oggettivi per decidere di disporre la revoca del distacco, ma non sia previsto alcun criterio del genere sottoposto a controllo giurisdizionale per la selezione dei giudici da distaccare.

Qualora si risponda alla prima questione pregiudiziale nel senso che il distacco di giudici è consentito a tali condizioni qualora si applichino regole oggettive, se si debba tener conto, nell’esaminare in che misura le disposizioni nazionali siano in contrasto con il requisito di assicurare sufficienti rimedi giurisdizionali ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, non solo dei criteri previsti dalla legge, ma anche delle modalità della loro applicazione da parte delle competenti autorità amministrative e giudiziarie.

Se la decisione 2006/929/CE della Commissione debba essere interpretata nel senso che la risposta alle tre questioni pregiudiziali che precedono sarebbe diversa qualora si accertasse una prassi nazionale sui distacchi fondata su una normativa simile a quella attualmente vigente e ciò comportasse contestazioni nel quadro del meccanismo di cooperazione e verifica istituito da detta decisione.

Qualora si accerti che le disposizioni nazionali sul distacco di giudici eventualmente violino l’obbligo di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, se detta disposizione debba in tal caso essere interpretata nel senso che esclude che un giudice nazionale possa ricevere istruzioni vincolanti da un giudice di grado superiore il cui collegio giudicante includa un giudice distaccato, e a quali condizioni ciò valga. Se siano in particolare affette da un vizio procedurale istruzioni che non riguardano il merito della controversia, ma prescrivono il compimento di determinati atti processuali.

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