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Ricorso proposto il 21 settembre 2012 - Beninca / Commissione

(Causa T-418/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jürgen Beninca (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. C. Zschocke)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 26 luglio 2012, che nega implicitamente l'accesso ad un documento prodotto nell'ambito di operazioni di concentrazione (caso COMP/M.6166 - NYSE Euronext/Deutsche Börse); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha adottato una decisione sulla richiesta del ricorrente di accesso ad un determinato documento entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento, ciò costituisce una decisione negativa implicita ed immotivata e pertanto una violazione delle disposizioni rilevanti in materia di accesso ai documenti.

Secondo motivo, vertente sul fatto che nessuno degli argomenti sollevati dalla Commissione, nella sua valutazione preliminare, giustifica il diniego di dare accesso al ricorrente al documento richiesto.

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1 - Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).