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ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

11 aprile 2024 (*)

« Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Ritiro dell’opposizione – Non luogo a statuire »

Nella causa T-479/23,

Nosio SpA, con sede in Mezzocorona (Italia), rappresentata da J. Graffer, G. Locurto ed A. Ottolini, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da R. Raponi, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale

Terre di Venezia Srl, con sede in Venezia (Italia), rappresentata da A. Perani e G. Ghisletti, avvocati,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, I. Dimitrakopoulos e B. Ricziová (relatrice), giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento,

ha emesso la presente

Ordinanza

1        Con ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricordo dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) in data 13 giugno 2023 (procedimento R 1457/2022‑2).

2        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 21 febbraio 2024, la parte convenuta ha informato il Tribunale che la parte interveniente aveva ritirato l’opposizione alla domanda di registrazione del marchio controverso e ha precisato che, a suo avviso, non vi era più luogo a statuire sul presente ricorso. Essa chiede al Tribunale che le spese non siano poste a suo carico.

3        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 6 marzo 2024, la parte ricorrente ha espresso il proprio accordo sulla domanda di non luogo a statuire. Essa chiede al Tribunale che le spese non siano poste a suo carico.

4        La parte interveniente non ha depositato osservazioni sulla domanda di non luogo a statuire.

5        Conformemente all’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, nella fattispecie è sufficiente constatare che, alla luce del ritiro dell’opposizione, il presente ricorso è divenuto privo di oggetto. Ne consegue che non vi è più luogo a statuire [ordinanza del 3 luglio 2003, Lichtwer Pharma/UAMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, EU:T:2003:182, punti da 16 a 18].

6        L’articolo 137 del regolamento di procedura prevede che, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

7        Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che si debba disporre che le parti sopportino le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

così provvede:

1)      Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)      Le parti sopporteranno le proprie spese.

Lussemburgo, 11 aprile 2024

Il cancelliere

 

La presidente

V. Di Bucci

 

 K. Kowalik-Bańczyk


* Lingua processuale: l’italiano.