Ricorso proposto il 30 giugno 2010 - CBp Carbon Industries / UAMI
(Causa T-294/10)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: CBp Carbon Industries, Inc. (New York, USA) (rappresentanti: J. Fish, solicitor e S. Malynicz, barrister)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni del ricorrente
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 aprile 2010, R 1361/2009-1;
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo "CARBON GREEN" per prodotti appartenenti alla classe 17 - Domanda di marchio comunitario n. 973531
Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda di marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: La ricorrente fa valere due motivi a sostegno del suo ricorso.
Nel primo motivo la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha commesso un errore nel valutare il carattere distintivo del marchio denominativo in oggetto per quanto riguarda i beni rilevanti.
Nel secondo motivo la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l'art 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso (i) ha commesso un errore per quanto riguarda il significato e la sintassi del marchio denominativo in parola, nonché la sua idoneità a costituire un termine che descrive detti beni in modo immediato e diretto; (ii) da una parte ha correttamente concluso che il pubblico di riferimento era specializzato, tuttavia, dall'altra, ha omesso di indicare d'ufficio fatti che dimostrassero che il marchio era descrittivo per tale tipo di pubblico; e (iii) ha omesso di dimostrare sulla base degli elementi di prova che nei relativi ambiti specializzati esistesse una ragionevole probabilità che altri operatori intendessero avvalersi in futuro del marchio.
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