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Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 – Bateni / Consiglio

(Causa T-42/12 e T-181/12)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Blocco dei capitali – Errore manifesto di valutazione»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Naser Bateni (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Kienzle, M. Schlingmann e F. Lautenschlager)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop, J.-P. Hix e Z. Kupčová, agenti)Oggetto Nella causa T-42/12, domanda

Lingua p

rocessuale: il tedescoPartiRicorrente: Naser Bateni (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Kienzle, M. Schlingmann e F. Lautenschlager)Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop, J.-P. Hix e Z. Kupčová, agenti)Oggetto Nella causa T-42/12, domanda di annullamento della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1 dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), in quanto iscrive il ricorrente nell’elenco che compare all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), nonché del regolamento di

l regolament

o (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti d

ell’Iran, in quanto riguarda il sig. Naser Bateni.La decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1 dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran è annullata in quanto iscrive il sig. Bateni nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Con

siglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.L’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 è annullato in quanto riguarda il sig. Bateni.Gli effetti della decisione

2010/413, come modificata dalla decisione 2011/783, sono mantenuti riguardo al sig. Bateni, a partire dalla sua entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Uni

one europea, fino alla presa d’effetto del parziale annullamento del regolamento n. 267/2012.Il Consiglio dell'Unione europea supporterà, oltre le proprie spese, quelle sostenute dal sig. Bateni.La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.