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Ordinanza del Tribunale del 5 marzo 2013 – Chrysamed Vertrieb/UAMI – Chrysal International (Chrysamed)

(Causa T-46/12)1

(«Marchio comunitario – Opposizione – Ritiro della domanda di registrazione – Non luogo a statuire»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Chrysamed Vertrieb GmbH (Salisburgo, Austria) (rappresentanti: inizialmente T. Schneider, successivamente M. Koch e infine I. Rungg, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Chrysal International BV (Naarden, Paesi Bassi) (rappresentanti: A. Killan, M. Marell e M. Senftleben, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 22 novembre 2011 (procedimento R 64/2011-1), relativa ad un’opposizione tra la Chrysal International BV e la Chrysamed Vertrieb GmbH

Dispositivo

Non occorre più statuire sul ricorso.

La Chrysamed Vertrieb GmbH è condannata alle spese.

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1     GU C 98 del 31.3.2012.