| Domanda di annullamento della decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 121, pag. 11), del regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 121, pag. 1), della decisione di esecuzione 2011/302/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 136, pag. 91), del regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 136, pag. 45), della decisione di esecuzione 2011/367/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 164, pag. 14), del regolamento di esecuzione (UE) n. 611/2011 del Consiglio, del 23 giugno 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 164, pag. 1), della decisione di esecuzione 2011/488/PESC del Consiglio, del 1° agosto 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 199, pag. 74), del regolamento di esecuzione (UE) n. 755/2011 del Consiglio, del 1° agosto 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 199, pag. 33), della decisione di esecuzione 2011/515/PESC del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 218, pag. 20), del regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 218, pag. 1), della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273 (GU L 228, pag. 16), del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011 (GU L 228, pag. 1), della decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273 (GU L 247, pag. 17), del regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011 (GU L 247, pag. 3), della decisione 2011/684/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica la decisione 2011/273 (GU L 269, pag. 33), del regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011 (GU L 269, pag. 18), della decisione 2011/735/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica la decisione 2011/273 (GU L 296, pag. 53), della decisione di esecuzione 2011/736/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 296, pag. 55), del regolamento (UE) n. 1150/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011 (GU L 296, pag. 1), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1151/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 296, pag. 3), della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273 (GU L 319, pag. 56), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1244/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 319, pag. 8), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), della decisione di esecuzione 2012/37/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 19, pag. 33), del regolamento di esecuzione (UE) n. 55/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 19, pag. 6), della decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 87, pag. 103), del regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 87, pag. 45), della decisione 2012/206/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2012, che modifica la decisione 2011/782 (GU L 110, pag. 36), della decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 126, pag. 9), del regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 126, pag. 3), del regolamento (UE) n. 509/2012 del Consiglio, del 15 giugno 2012, che modifica il regolamento n. 36/2012 (GU L 156, pag. 10), della decisione 2012/322/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2012, che modifica la decisione 2011/782 (GU L 165, pag. 45), della decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 165, pag. 80), del regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 165, pag. 20), del regolamento (UE) n. 545/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che modifica il regolamento n. 36/2012 (GU L 165, pag. 23), della decisione 2012/420/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che modifica la decisione 2011/782 (GU L 196, pag. 59), della decisione di esecuzione 2012/424/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 196, pag. 81), del regolamento di esecuzione (UE) n. 673/2012 del Consiglio, del 23 luglio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 196, pag. 8), della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782 (GU L 330, pag. 21), della decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739 (GU L 111, pag. 77), del regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU L 111, pag. 1), e della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), nella parte in cui tali atti riguardano i ricorrenti. |