Language of document : ECLI:EU:T:2014:946





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 novembre 2014 – Hamcho e Hamcho International / Consiglio

(causa T‑43/12)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento di capitali – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Irricevibilità parziale – Interesse ad agire – Onere della prova – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»

1.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto contenente misure restrittive nei confronti di una persona o di un ente – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di comunicazione dell’atto – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Ammissibilità – Presupposti – Impossibilità, per il Consiglio, di procedere a notifica (Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, §§ 1 e 2; decisioni del Consiglio 2011/273/PESC, 2011/302/PESC, 2011/367/PESC e 2011/782/PESC; regolamenti del Consiglio n. 442/2011, n. 504/2011 e n. 611/2011) (v. punti 43‑45, 52‑55)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Termini di ricorso – Decadenza – Caso fortuito o di forza maggiore (Art. 263, comma 6, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 45, comma 2) (v. punto 54)

3.                     Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Nozione – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Interesse che deve perdurare sino alla pronuncia della decisione giurisdizionale – Atto che abroga e sostituisce in corso di giudizio l’atto impugnato – Assenza di giustificazione dell’interesse ad agire del ricorrente – Non luogo a statuire (Art. 263, comma 4, TFUE; decisioni del Consiglio 2011/782/PESC, 2012/172/PESC, 2012/739/PESC e 2013/185/PESC) (v. punti 58‑61, 69‑74)

4.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atto informale – Inclusione – Lettera di una istituzione dell’Unione – Atto a carattere meramente informativo – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punti 75‑78)

5.                     Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, e 48, § 1) (v. punto 91)

6.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Portata del sindacato giurisdizionale (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, n. 266/2012 e n. 363/2013) (v. punti 95, 96, 100, 101)

7.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti di alcune persone e enti in considerazione della situazione in Siria – Rischio di pregiudizio serio e irreversibile dell’efficacia di ogni congelamento di capitali che possa essere, in futuro, deciso dal Consiglio nei confronti delle persone indicate dall’atto annullato – Mantenimento degli effetti delle decisioni e dei regolamenti annullati sino alla scadenza del termine per proporre impugnazione o al suo rigetto (Artt. 264, comma 2, TFUE e 266 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 56, comma 1, e 60, comma 2; decisione del Consiglio 2013/255/PESC; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, n. 266/2012 e n. 363/2013) (v. punti 103‑109)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 121, pag. 11), del regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 121, pag. 1), della decisione di esecuzione 2011/302/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 136, pag. 91), del regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 136, pag. 45), della decisione di esecuzione 2011/367/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 164, pag. 14), del regolamento di esecuzione (UE) n. 611/2011 del Consiglio, del 23 giugno 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 164, pag. 1), della decisione di esecuzione 2011/488/PESC del Consiglio, del 1° agosto 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 199, pag. 74), del regolamento di esecuzione (UE) n. 755/2011 del Consiglio, del 1° agosto 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 199, pag. 33), della decisione di esecuzione 2011/515/PESC del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 218, pag. 20), del regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 218, pag. 1), della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273 (GU L 228, pag. 16), del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011 (GU L 228, pag. 1), della decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273 (GU L 247, pag. 17), del regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011 (GU L 247, pag. 3), della decisione 2011/684/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica la decisione 2011/273 (GU L 269, pag. 33), del regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011 (GU L 269, pag. 18), della decisione 2011/735/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica la decisione 2011/273 (GU L 296, pag. 53), della decisione di esecuzione 2011/736/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua la decisione 2011/273 (GU L 296, pag. 55), del regolamento (UE) n. 1150/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011 (GU L 296, pag. 1), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1151/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 296, pag. 3), della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273 (GU L 319, pag. 56), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1244/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (GU L 319, pag. 8), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), della decisione di esecuzione 2012/37/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 19, pag. 33), del regolamento di esecuzione (UE) n. 55/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 19, pag. 6), della decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 87, pag. 103), del regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 87, pag. 45), della decisione 2012/206/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2012, che modifica la decisione 2011/782 (GU L 110, pag. 36), della decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 126, pag. 9), del regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 126, pag. 3), del regolamento (UE) n. 509/2012 del Consiglio, del 15 giugno 2012, che modifica il regolamento n. 36/2012 (GU L 156, pag. 10), della decisione 2012/322/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2012, che modifica la decisione 2011/782 (GU L 165, pag. 45), della decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 165, pag. 80), del regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 165, pag. 20), del regolamento (UE) n. 545/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che modifica il regolamento n. 36/2012 (GU L 165, pag. 23), della decisione 2012/420/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che modifica la decisione 2011/782 (GU L 196, pag. 59), della decisione di esecuzione 2012/424/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che attua la decisione 2011/782 (GU L 196, pag. 81), del regolamento di esecuzione (UE) n. 673/2012 del Consiglio, del 23 luglio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (GU L 196, pag. 8), della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782 (GU L 330, pag. 21), della decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739 (GU L 111, pag. 77), del regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU L 111, pag. 1), e della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), nella parte in cui tali atti riguardano i ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso, essendo tardivo, è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione di esecuzione 2011/302/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, della decisione di esecuzione 2011/367/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, del regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 611/2011 del Consiglio, del 23 giugno 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

2)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, del regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, della decisione di esecuzione 2011/488/PESC del Consiglio, del 1° agosto 2011, che attua la decisione 2011/273, del regolamento di esecuzione (UE) n. 755/2011 del Consiglio, del 1° agosto 2011, che attua il regolamento n. 442/2011, della decisione di esecuzione 2011/515/PESC del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua la decisione 2011/273, del regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua il regolamento n. 442/2011, della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273, del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011, della decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273, del regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011, della decisione 2011/684/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica la decisione 2011/273, del regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011, della decisione 2011/735/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica la decisione 2011/273, della decisione di esecuzione 2011/736/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua la decisione 2011/273, del regolamento (UE) n. 1150/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1151/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che attua il regolamento n. 442/2011, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1244/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 442/2011, della decisione di esecuzione 2012/37/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, del regolamento di esecuzione (UE) n. 55/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, della decisione 2012/206/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2012, che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, della decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, del regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, del regolamento (UE) n. 509/2012 del Consiglio, del 15 giugno 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, della decisione 2012/322/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2012, che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, della decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, del regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, del regolamento (UE) n. 545/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, della decisione 2012/420/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che modifica la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, della decisione di esecuzione 2012/424/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 673/2012 del Consiglio, del 23 luglio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, in quanto tali atti non riguardano il sig. Mohamad Hamcho e la Hamcho International.

3)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto contro la lettera del 21 dicembre 2011 del Consiglio dell’Unione europea inviata al sig. Hamcho e alla Hamcho International.

4)

Non occorre più statuire sul ricorso nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273, della decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2011/782, della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782, e della decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739, poiché tali atti sono stati abrogati e sostituiti.

5)

Sono annullati, nella parte in cui tali atti riguardano il sig. Hamcho e la Hamcho International:

–        il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento n. 442/2011;

–        il regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012;

–        il regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento n. 36/2012;

–        la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.

6)

Gli effetti delle decisioni e dei regolamenti annullati sono mantenuti nei confronti del sig. Hamcho e della Hamcho International fino alla data di scadenza del termine di impugnazione o, qualora un’impugnazione sia proposta entro tale termine, fino all’eventuale rigetto di quest’ultima.

7)

Il Consiglio sopporterà le proprie spese nonché un terzo delle spese sostenute dal sig. Hamcho e dalla Hamcho International.

8)

Il sig. Hamcho e la Hamcho International sopporteranno due terzi delle proprie spese.