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Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 ottobre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Aachen - Germania) - Hasan Güzeli / Oberbürgermeister der Stadt Aachen

(Causa C-4/05)1

(Rinvio pregiudiziale - Associazione CEE-Turchia - Libera circolazione dei lavoratori - Art. 10, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 - Rifiuto di proroga del permesso di soggiorno di un lavoratore turco)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Aachen

Parti nella causa principale

Ricorrente: Hasan Güzeli

Convenuto: Oberbürgermeister der Stadt Aachen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Verwaltungsgericht Aachen - Interpretazione dell'art. 10, n. 1, della decisione del Consiglio d'associazione CEE/Turchia n. 1/80 - Divieto di discriminazione dei lavoratori turchi appartenenti al regolare mercato del lavoro con riferimento alle condizioni di lavoro - Rifiuto di proroga del permesso di soggiorno che mette fine all'attività quale lavoratore stagionale di un lavoratore turco in possesso di un permesso di lavoro a tempo indeterminato

Dispositivo

L'art. 6, n. 1, primo trattino della decisione del Consiglio di associazione CEE-Turchia 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell'associazione, va interpretato nel senso che un lavoratore turco può avvalersi dei diritti conferitigli da tale disposizione solo qualora la sua attività lavorativa subordinata presso un secondo datore di lavoro sia conforme alle prescrizioni di legge e di regolamento dello Stato membro ospitante in materia di ingresso nel suo territorio nonché di impiego. Spetta al giudice nazionale procedere alle constatazioni necessarie per determinare se ciò avvenga nel caso di un lavoratore turco che ha cambiato datore di lavoro prima che sia trascorso il periodo di tre anni previsto dall'art. 6, n. 1, secondo trattino, della medesima decisione.

L'art. 6, n. 2, seconda frase, della decisione n. 1/80 dev'essere interpretato nel senso che esso mira a garantire che i periodi di interruzione di regolare impiego, dovuti ad un'involontaria disoccupazione o ad una malattia di lunga durata, non pregiudichino i diritti che il lavoratore turco ha già acquisito in forza dei periodi di impiego svolti anteriormente, i quali devono corrispondere alla durata fissata rispettivamente da ciascuno dei tre trattini del n. 1 di tale articolo.

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1 - GU C 57 del 5.4.2005.