Ricorso proposto l'11 novembre 2011 - Akhras / Consiglio
(Causa T-579/11)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Tarif Akhras (Homs, Siria) (rappresentanti: S. Ashley e S. Millar, Solicitors, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley, Barrister)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare il punto 3, della tavola A dell'Allegato alla decisione del Consiglio 2011/522/CFSP in quanto si riferisce al ricorrente;
annullare il punto 3 della tavola A dell'Allegato I del regolamento (UE) del Consiglio n. 878/2011 in quanto si riferisce al ricorrente;
annullare il punto 2 della tavola di cui all'Allegato II della decisione del Consiglio 2011/628/CFSP in quanto si riferisce al ricorrente;
annullare il punto 2 della tavola di cui all'Allegato II del regolamento (UE) del Consiglio n. 1011/2011 in quanto si riferisce al ricorrente;
dichiarare l'art. 4, n. 1, della decisione del Consiglio 2011/273/CFSP (come modificato) inapplicabile al ricorrente;
dichiarare l'art. 5, n. 1, del regolamento (UE) del Consiglio n. 442/2011 (come modificato) inapplicabile al ricorrente; nonché
condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
Con il primo motivo, egli asserisce che:
I criteri sostanziali per l'identificazione del ricorrente non sono soddisfatti e/o il Consiglio ha identificato il ricorrente sulla base di prove insufficienti a dimostrare che tali criteri fossero soddisfatti e/o il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione nel determinare se i criteri fossero o no soddisfatti. In particolare, il ricorrente non è responsabile della violenta repressione a danno della popolazione civile della Siria e non ha sostenuto il regime siriano né tratto profitto da esso; egli non è associato con nessuno che sia responsabile di detta violenta repressione o che abbia sostenuto il regime siriano o tratto profitto da esso. L'unico addebito formulato contro il ricorrente consiste nel fatto che egli avrebbe fornito sostegno economico al regime siriano, il che è falso.
Con il secondo motivo, egli asserisce che:
L'identificazione del ricorrente costituisce manifesta violazione dei suoi diritti umani e delle sue libertà fondamentali, incluso il diritto al rispetto della vita privata e familiare, al pacifico godimento dei beni nonché, da ultimo, del diritto alla vita e/o costituisce violazione del principio di proporzionalità.
Con il terzo motivo, egli asserisce che:
Il Consiglio ha violato in ogni caso i requisiti procedurali: a) dare al ricorrente notifica individuale della sua identificazione; b) fornire adeguate e sufficienti motivazioni, nonché c) rispettare i diritti della difesa e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
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