Ricorso proposto il 15 novembre 2011 - Atlas Transport / UAMI - Hartmann (ATLAS TRANSPORT)
(Causa T-584/11)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Atlas Transport GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Hildebrandt , K. Schmidt-Hern e B. Weichhaus)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Alfred Hartmann (Leer, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1°settembre 2011, procedimento R 2262/2010-1;
- Condannare il convenuto alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: marchio denominativo "ATLAS TRANSPORT" per servizi della classe 39.
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.
Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: Alfred Hartmann.
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione della decadenza.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso.
Motivi dedotti: violazione della regola 40, n. 5, in combinato disposto con la regola 22 del regolamento di esecuzione n. 2868/95 per valutazione erronea delle prove; violazione dell'art. 15 del regolamento n. 207/2009, in quanto la convenuta si sarebbe limitata ad un'interpretazione letterale di tale articolo per valutare l'uso serio del marchio per i servizi interessati; violazione dell'art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009, in quanto la convenuta avrebbe citato un unico riferimento per determinare il significato del termine "trasporti" e avrebbe valutato quest'ultimo riferimento in modo insufficiente e quindi negligente; violazione dell'art. 75, primo periodo, del regolamento n. 207/2009, in quanto la convenuta non avrebbe avvalorato chiaramente la sua analisi giuridica; violazione degli artt. 75, secondo periodo e 76, n. 2, del regolamento n. 207/2009 per violazione del diritto della ricorrente di essere sentita.
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