Language of document : ECLI:EU:T:2015:36

Causa T‑355/13

easyJet Airline Co. Ltd

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei servizi aeroportuali – Decisione recante rigetto di una denuncia – Articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Trattazione del caso da parte di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro – Rigetto della denuncia per motivi di priorità – Decisione dell’autorità garante della concorrenza che trae le conclusioni, nel diritto della concorrenza, da un’indagine condotta alla luce di una normativa nazionale applicabile al settore interessato – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 gennaio 2015

1.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Decisione di archiviazione della Commissione – Potere discrezionale della Commissione – Motivazione della decisione di archiviazione – Portata – Sindacato giurisdizionale

(Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 105, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 13, § 2)

2.      Concorrenza – Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza – Decisione della Commissione di archiviare una denuncia già trattata e respinta per motivi di priorità da un’autorità nazionale garante della concorrenza – Sindacato giurisdizionale – Competenze rispettive del giudice dell’Unione e dei giudici nazionali

(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 13, § 2)

3.      Concorrenza – Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza – Decisione della Commissione di archiviare una denuncia già trattata e respinta per motivi di priorità da un’autorità nazionale garante della concorrenza – Ammissibilità

(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 5 e 13, § 2)

4.      Concorrenza – Norme dell’Unione – Applicazione – Competenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza – Portata – Limiti

(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 5)

5.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione di archiviare una denuncia già trattata e respinta per motivi di priorità da un’autorità nazionale garante della concorrenza – Decisione fondata sulle conclusioni di una decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza tratte da un’indagine condotta alla luce di una normativa nazionale settoriale – Ammissibilità

(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 3, § 1, e 13, § 2)

6.      Concorrenza – Norme dell’Unione – Applicazione da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza – Distinzione tra i diversi servizi di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Insussistenza

(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 13, § 2)

7.      Concorrenza – Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza – Diritto della Commissione di considerare le misure intraprese dalle autorità nazionali

(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 4 e 5)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 17‑20, 69, 70, 72)

2.      Il sindacato giurisdizionale esercitato su una decisione della Commissione fondata sull’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 ha ad oggetto la verifica che la sua decisione non si basi su fatti materialmente inesatti e che la Commissione non sia incorsa in errori di diritto, in errori manifesti di valutazione o in sviamento di potere nel considerare che un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro ha già trattato una denuncia. Per contro, il sindacato sulle decisioni delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri spetta solo ai giudici nazionali, che svolgono una funzione essenziale nell’applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione. Pertanto, il sindacato del Tribunale non deve portare a operare una valutazione sulla fondatezza della decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza o sulla procedura o la metodologia da essa utilizzata, valutazione che spetta ai giudici nazionali.

(v. punti 20, 51)

3.      L’espressione «denuncia (…) già trattata da un’altra autorità garante della concorrenza», che figura all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 è di ampia portata in quanto atta a ricomprendere tutti i casi di denunce che sono state esaminate da un’altra autorità garante della concorrenza, qualunque ne sia stato l’esito. Tale interpretazione letterale è conforme all’impianto sistematico di detto regolamento da cui risulta che ciò che rileva non è l’esito dell’esame della denuncia da parte di tale autorità garante della concorrenza, bensì il fatto che essa sia stata esaminata da quest’ultima.

Tale interpretazione risulta, inoltre, in armonia con uno degli obiettivi principali del regolamento n. 1/2003, che è l’istituzione di un sistema decentralizzato efficace di applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione. Tale regolamento ha posto fine al regime centralizzato precedente e ha organizzato, secondo il principio di sussidiarietà, un’associazione più ampia delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, autorizzandole a tal fine ad attuare il diritto della concorrenza dell’Unione. L’interpretazione contraria avrebbe per effetto di obbligare la Commissione a procedere sistematicamente all’esame di una denuncia ogni qual volta un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro abbia istruito una denuncia, ma non abbia adottato una delle decisioni previste dagli articoli 5 e 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Orbene, un siffatto obbligo della Commissione equivarrebbe a trasferire alla stessa il potere di controllo sulle decisioni di tali autorità, che spetta ai soli giudici nazionali.

Ne consegue che la Commissione può, per respingere una denuncia, legittimamente fondarsi su un motivo vertente sul fatto che un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro abbia precedentemente respinto detta denuncia per motivi di priorità.

(v. punti 26‑28, 33, 36, 37, 39, 40)

4.      Una decisione di rigetto di denuncia da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza per motivi di priorità costituisce una decisione adottata sulla base del disposto dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento n. 1/2003.

(v. punti 32, 34)

5.      Nessuna disposizione del regolamento n. 1/2003 vieta a un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro di basarsi, nelle indagini da essa condotte per verificare l’osservanza delle regole di concorrenza dell’Unione, su conclusioni alle quali essa è giunta nell’ambito di indagini effettuate alla luce di un’altra normativa nazionale. Pertanto, la Commissione può, per respingere una denuncia sulla base del disposto dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, fondarsi legittimamente sul motivo vertente sul fatto che un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro abbia precedentemente respinto detta denuncia a seguito di un esame basato sulle conclusioni alle quali è giunta nell’ambito di un’indagine condotta alla luce di altre disposizioni del diritto nazionale, a condizione che tale esame sia stato condotto in considerazione delle norme del diritto della concorrenza dell’Unione.

(v. punti 45, 46)

6.      Le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, come quelle del medesimo regolamento nel suo complesso, si riferiscono all’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro, senza operare distinzioni tra i diversi servizi di tale autorità. È, di conseguenza, irrilevante conoscere la composizione delle sezioni che hanno istruito la denuncia della ricorrente fondata su una normativa diversa da quella relativa alla concorrenza, allorché l’autorità nazionale garante della concorrenza ha effettuato un esame della denuncia alla luce del diritto della concorrenza e allorché risulta che detta autorità ha potuto legittimamente basarsi sull’analisi, condotta nell’ambito della denuncia, fondata sulla diversa disciplina.

(v. punto 60)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 71)