Language of document :

Sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2015 – Italia / Commissione

(Causa T-358/13) 1

[«FEASR – Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEASR – Decisione che dichiara un determinato importo non riutilizzabile nel quadro del piano di sviluppo rurale della Regione Basilicata – Articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Obbligo di motivazione»]

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e B. Tidore, agenti, assistiti da M. Salvatorelli, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina e P. Rossi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione 2013/209/UE della Commissione, del 26 aprile 2013, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri, relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2012 (GU L 118, pag. 23), in quanto classifica come «importo non riutilizzabile» l’importo di EUR 5 006 487,10 relativo al piano di sviluppo rurale per la Regione Basilicata (Italia).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Repubblica italiana è condannata alle spese.

____________

1 GU C 252 del 31.8.2013.