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Impugnazione proposta l’8 febbraio 2022 da QB avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 dicembre 2021, causa T-71/21, QB/Commissione

(Causa C-88/22 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: QB (rappresentante: R. Wardyn, radca prawny)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza impugnata,

e, pertanto,

annullare le decisioni della Commissione europea del 6 aprile 2020 e del 3 novembre 2020,

o, in subordine,

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, e

condannare la Commissione europea a sopportare le proprie spese processuali e quelle del ricorrente nei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un solo motivo vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari e sostiene che il Tribunale:

-    abbia erroneamente determinato l’attività professionale principale del ricorrente non avendo considerato i servizi effettuati per lo Stato polacco, e il suo status di giudice;

-    abbia erroneamente definito la condizione di «servizi effettuati per un altro Stato»;

-    abbia ignorato i servizi effettuati dal ricorrente per lo Stato polacco e il suo status di giudice, senza tenerne conto nell’esaminare l’eccezione relativa ai «servizi effettuati per un altro Stato».

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