Language of document : ECLI:EU:F:2012:196

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

13 dicembre 2012

Causa F – 42/11

Stephanie Honnefelder

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso generale – Annullamento di una decisione della commissione giudicatrice di concorso – Esecuzione della cosa giudicata – Principio di legalità – Eccezione di illegittimità diretta contro una decisione di riaprire una procedura di concorso generale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Honnenfelder chiede l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/26/05, dell’11 febbraio 2011, di non iscriverla nell’elenco di riserva.

Decisione: Il ricorso è respinto. La ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese. La Commissione sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare un terzo delle spese della sig.ra Honnefelder.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Ricorso diretto contro un atto lesivo intervenuto nel corso di un procedimento di assunzione – Motivo relativo all’irregolarità di un atto lesivo anteriore intervenuto nello stesso procedimento – Ammissibilità – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 91)

2.      Ricorso dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza – Annullamento della decisione di una commissione giudicatrice di concorso di non iscrivere un candidato nell’elenco di riserva – Riapertura del concorso nei confronti del solo ricorrente – Modalità di esecuzione adeguata

(Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 27)

3.      Funzionari – Ricorso dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Potere discrezionale dell’amministrazione – Possibilità di instaurare un dialogo con la vittima

(Art. 266 TFUE)

4.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Inosservanza dell’obbligo d’informazione – Illecito amministrativo che non conduce all’annullamento di un atto

1.      Un ricorrente ha il diritto di far valere irregolarità concernenti le modalità di organizzazione di un concorso in occasione di un ricorso diretto contro la decisione individuale che rigetta la sua candidatura e ciò senza che possa essergli imputato il fatto di non aver presentato, entro i termini, né reclamo né ricorso contro la decisione che precisa le modalità di organizzazione del concorso.

Infatti, nessuna disposizione dello Statuto prevede che un ricorrente che intenda contestare, mediante eccezione, la legittimità di un atto dell’amministrazione debba presentare un reclamo specificamente contro tale atto, e ciò quand’anche il ricorso soddisfi i requisiti di ricevibilità. D’altro canto, un’eccezione di illegittimità non è irricevibile per il solo fatto di non essere stata sollevata preliminarmente in un reclamo.

(v. punti 34 e 37)

Riferimento:

Corte: 11 agosto 1995, Commissione/Noonan, C‑448/93 P (punti 17-19)

Tribunale di primo grado: 16 settembre 1993, Noonan/Commissione, T‑60/92 (punto 21)

Tribunale della funzione pubblica: 1° luglio 2010, Mandt/Parlamento, F‑45/07 (punti 121)

2.      A seguito di una sentenza di annullamento, l’istituzione interessata è tenuta, in forza dell’articolo 266 TFUE, ad adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti degli illeciti accertati, il che, nel caso di un atto a cui sia stata già data esecuzione, comporta un ripristino del ricorrente nella situazione di diritto in cui si trovava anteriormente a tale atto.

Per conformarsi all’obbligo posto a suo carico dall’articolo 266 TFUE, l’istituzione deve adottare provvedimenti concreti che possano eliminare l’illecito commesso nei confronti della persona interessata. Così, essa non può eccepire le difficoltà pratiche che potrebbero derivare dal ripristino del ricorrente nella situazione di diritto in cui si trovava anteriormente all’adozione dell’atto annullato per sottrarsi a tale obbligo. Solo in via subordinata, qualora l’esecuzione di una sentenza di annullamento si scontri con ostacoli particolarmente rilevanti, l’istituzione interessata può adempiere i suoi obblighi prendendo una decisione tale da compensare equamente lo svantaggio derivante all’interessato dalla decisione annullata.

A questo proposito, anche se spetta all’istituzione interessata determinare quali siano i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza di annullamento del Tribunale, il potere discrezionale di cui essa dispone è limitato dall’esigenza di rispettare il dispositivo e la motivazione della sentenza cui essa è tenuta a dare esecuzione nonché le disposizioni del diritto dell’Unione. Pertanto, l’istituzione convenuta deve in particolare evitare che i provvedimenti adottati siano viziati dalle stesse irregolarità individuate nella sentenza di annullamento.

Tuttavia, relativamente ad un concorso generale indetto per la costituzione di una riserva di assunzione, l’amministrazione può ricercare una soluzione in via equitativa al caso particolare di un candidato illegittimante escluso. Pertanto, qualora si tratti di un concorso generale indetto per la costituzione di una riserva di assunzione le cui prove siano state viziate, i diritti di un candidato sono adeguatamente protetti se l’autorità che ha il potere di nomina procede alla riapertura, nei confronti di quest’ultimo, del concorso destinato alla costituzione di un elenco di riserva, riapertura che comporta il ripristino della situazione così come si presentava anteriormente al verficarsi delle circostanze censurate dal giudice. Per contro, una soluzione consistente nell’iscrizione del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso senza dover affrontare nuovamente la prova viziata non può essere accolta senza violare, non soltanto il principio di parità di trattamento, il principio di obiettività del punteggio e il bando di concorso, ma anche l’articolo 27 dello Statuto.

(v. punti 44-46, 49 e 52)

Riferimento:

Corte: 14 luglio 1983, Detti/Corte di giustizia, 144/82 (punto 33); 6 luglio 1993, Commissione/Albani e a., C‑242/90 P (punto 13)

Tribunale di primo grado: 8 octobre 1992, Meskens/Parlamento, T‑84/91 (punto 78); 26 giugno 1996, De Nil e Impens/Consiglio, T‑91/95 (punto 34); 23 aprile 2002, Campolargo/Commissione, T‑372/00 (punto 109, e giurisprudenza ivi citata); 5 dicembre 2002, Hoyer/Commissione, T‑119/99 (punto 37); 13 settembre 2005, Recalde Langarica/Commissione, T‑283/03 (punti 50 e 51)

Tribunale della funzione pubblica: 24 giugno 2008, Andres e a./BCE, F‑15/05 (punto 132, e giurisprudenza ivi citata)

3.      Poiché l’azione dell’amministrazione si esercita unilateralmente, spetta a quest’ultima determinare quali siano i provvedimenti necessari per dare esecuzione ad una sentenza di annullamento. Di conseguenza, l’amministrazione ha la facoltà, e non l’obbligo, di instaurare un dialogo con la vittima di un illecito al fine di addivenire ad un accordo che offra a quest’ultima un’equa compensazione.

(v. punto 53)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Meskens/Parlamento, cit. (punto 80); De Nil e Impens/Consiglio, cit. (punto 34)

4.      Un argomento con cui si contesti all’amministrazione di essere venuta meno al suo obbligo di informazione, se fosse fondato, non potrebbe condurre all’annullamento dell’atto contestato, ma unicamente all’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione per illecito amministrativo.

(v. punto 62)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 9 dicembre 2010, Ezerniece Liljeberg e a./Commissione, F‑83/05 (punti 105 e seguenti)