Language of document : ECLI:EU:T:2011:510

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

21 settembre 2011 (*)

«Ricorso di annullamento – REACH – Identificazione dell’acido borico e del tetraborato di disodio anidro come sostanze ad altissimo rischio – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»

Nella causa T‑346/10,

Borax Europe Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata dall’avv. K. Nordlander e dalla sig.ra H. Pearson, solicitor,

ricorrente,

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata dalla sig.ra M. Heikkilä e dal sig. W. Broere, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti J. Stuyck e A.-M. Vandromme,

convenuta,

sostenuta da

Commissione europea, rappresentata dai sigg. P. Oliver e E. Manhaeve, in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra K. Sawyer, barrister,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione dell’ECHA, pubblicata in data 18 giugno 2010, che identifica l’acido borico (CE n. 233-139-2) e il tetraborato di disodio anidro (CE n. 215-540-4) come sostanze rispondenti ai criteri di cui all’art. 57 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), e che include tali sostanze nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del detto regolamento, in conformità dell’art. 59 di tale regolamento,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto dal sig. A. Dittrich (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka e dal sig. M. Prek, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        La ricorrente, Borax Europe Ltd, è una società di diritto inglese. La sua attività consiste nell’importazione e nella vendita, all’interno dell’Unione europea, di acido borico (CE n. 233-139-2) e di tetraborato di disodio anidro (CE n. 215-540-4) (in prosieguo, congiuntamente: i «borati») che le vengono forniti da una società di diritto americano.

2        Fra gli impieghi dei borati vi sono in particolare il vetro e la fibra di vetro per isolamento. I borati sono altresì impiegati nei detersivi e nelle preparazioni per liscivie nonché come trattamenti per la conservazione del legno.

3        I borati sono stati inclusi nell’allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196, pag. 1), dalla direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 (GU L 246, pag. 1), entrata in vigore in data 5 ottobre 2008. Con tale inclusione, i borati sono stati classificati fra le sostanze tossiche per la riproduzione, di categoria 2.

4        Con l’entrata in vigore, il 20 gennaio 2009, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 1272, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353, pag. 1), l’allegato I della direttiva 67/548 è stato abrogato e il suo contenuto, nella versione precedente alla modifica portata dalla direttiva 2008/58, è stato trasferito nell’allegato VI, parte 3, del regolamento n. 1272/2008. Pertanto, al momento dell’entrata in vigore del regolamento n. 1272/2008, tale ultimo allegato non menzionava i borati.

5        Con l’entrata in vigore, il 25 settembre 2009, del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento n. 1272/2008 (GU L 235, pag. 1), la classificazione dei borati fra le sostanze tossiche per la riproduzione, di categoria 2, è stata ripresa nell’allegato VI, parte 3, del regolamento n. 1272/2008. Secondo l’art. 2, nn. 2 e 3, del regolamento n. 790/2009, tale classificazione si applicava a decorrere dal 1° dicembre 2010, ma poteva essere applicata anteriormente a tale data.

6        In data 8 marzo 2010 la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Slovenia hanno inviato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) un fascicolo da esse predisposto concernente l’identificazione dell’acido borico come sostanza rispondente ai criteri di cui all’art. 57, lett. c), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), successivamente modificato, in particolare, dal regolamento n. 1272/2008, con riferimento alla classificazione dell’acido borico fra le sostanze tossiche per la riproduzione, di categoria 2, nell’allegato VI, parte 3, del regolamento n. 1272/2008.

7        Lo stesso giorno, il Regno di Danimarca ha trasmesso all’ECHA un fascicolo da esso predisposto concernente l’identificazione del tetraborato di disodio anidro come sostanza rispondente ai criteri di cui all’art. 57, lett. c), del regolamento n. 1907/2006, con riferimento alla classificazione del tetraborato di disodio anidro fra le sostanze tossiche per la riproduzione, di categoria 2, nell’allegato VI, parte 3, del regolamento n. 1272/2008.

8        Successivamente, l’ECHA ha pubblicato sul proprio sito Internet alcuni avvisi con i quali invitava le parti interessate a presentare le loro osservazioni sui fascicoli predisposti per i borati. Dopo aver ricevuto osservazioni sui fascicoli in parola, in particolare dall’Associazione europea dei borati, di cui la ricorrente è membro, l’ECHA ha rinviato tali fascicoli al suo comitato degli Stati membri. Tale comitato è giunto, in data 9 giugno 2010, a un accordo unanime sull’identificazione dei borati come sostanze ad altissimo rischio rispondenti ai criteri di cui all’art. 57, lett. c), del regolamento n. 1907/2006.

9        Il 18 giugno 2010 è stato pubblicato sul sito Internet dell’ECHA l’elenco delle sostanze identificate per l’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 (in prosieguo: l’«elenco delle sostanze candidate») comprendente i borati.

 Procedimento e conclusioni delle parti

10      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 agosto 2010, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione dell’ECHA, pubblicata in data 18 giugno 2010, che identifica i borati come sostanze rispondenti ai criteri di cui all’art. 57 del regolamento n. 1907/2006 e che include tali sostanze nell’elenco delle sostanze candidate in conformità dell’art. 59 del detto regolamento (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

11      Con lettera registrata nella cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 2010, la Commissione europea ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni dell’ECHA. Tale domanda è stata accolta, sentite le parti principali, con ordinanza del presidente della Settima Sezione del Tribunale 12 gennaio 2011.

12      Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 dicembre 2010, l’ECHA ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Il 31 gennaio 2011 la ricorrente ha depositato le sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità.

13      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 2011, la ricorrente ha presentato una richiesta di trattamento riservato delle proprie memorie nei confronti della parte interveniente. Tale domanda non è stata contestata.

14      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 febbraio 2011, la Commissione ha rinunciato al deposito di una memoria di intervento limitata alla ricevibilità.

15      Nel ricorso la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        annullare la decisione impugnata in quanto identifica i borati come sostanze rispondenti ai criteri di cui all’art. 57, lett. c), del regolamento n. 1907/2006 e include tali sostanze nell’elenco delle sostanze candidate;

–        condannare l’ECHA alle spese.

16      Nella propria eccezione di irricevibilità, l’ECHA chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare irricevibile il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

17      Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’eccezione di irricevibilità;

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        ordinare all’ECHA di produrre una copia della decisione impugnata;

–        annullare la decisione impugnata in quanto identifica i borati come sostanze rispondenti ai criteri di cui all’art. 57, lett. c), del regolamento n. 1907/2006 e include tali sostanze nell’elenco delle sostanze candidate.

 In diritto

18      Ai sensi dell’art. 114, nn. 1 e 4, del regolamento di procedura, su richiesta di una parte, il Tribunale può statuire sull’eccezione di irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, salvo decisione contraria del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente. Il Tribunale ritiene, nel caso di specie, di essere sufficientemente istruito alla luce degli atti di causa, e che non occorre avviare la fase orale del procedimento.

19      A sostegno delle proprie conclusioni, l’ECHA solleva due motivi di irricevibilità, vertenti sulla mancanza di incidenza diretta nei confronti della ricorrente e sul fatto che la decisione impugnata, che non costituirebbe un atto regolamentare ai sensi dell’art. 263, quarto comma, TFUE, non la riguarderebbe individualmente.

 Sul motivo d’irricevibilità fondato sulla mancanza d’incidenza diretta nei confronti della ricorrente

20      Ai sensi dell’art. 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.

21      Nella fattispecie, è pacifico che la decisione impugnata non sia stata indirizzata alla ricorrente, la quale non è pertanto la destinataria di tale atto. In una siffatta situazione, in forza dell’art. 263, quarto comma, TFUE, la ricorrente può proporre un ricorso di annullamento contro tale atto solo a condizione che questo la riguardi direttamente.

22      Per quanto attiene all’incidenza diretta, secondo giurisprudenza costante tale requisito postula, in primo luogo, che il provvedimento contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo luogo, che non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, la quale abbia carattere meramente automatico e derivi dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (sentenze della Corte 5 maggio 1998, causa C‑386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I‑2309, punto 43; 29 giugno 2004, causa C‑486/01 P, Front national/Parlamento, Racc. pag. I‑6289, punto 34, e 10 settembre 2009, cause riunite C‑445/07 P e C‑455/07 P, Commissione/Ente per le Ville vesuviane e Ente per le Ville vesuviane/Commissione, Racc. pag. I‑7993, punto 45).

23      In primo luogo la ricorrente sostiene che la decisione impugnata la riguarda direttamente, in quanto la sua situazione giuridica sarebbe pregiudicata dall’obbligo, risultante da detta decisione, di fornire una scheda di dati di sicurezza o di aggiornare tale scheda, ai sensi dell’art. 31 del regolamento n. 1907/2006. Occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 31, n. 1, lett. a), b) e c), di tale regolamento, il fornitore di una sostanza deve trasmettere al destinatario di quest’ultima una scheda di dati di sicurezza quando la sostanza risponde ai criteri di classificazione come sostanza pericolosa a norma della direttiva 67/548, quando la sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all’allegato XIII di detto regolamento, o quando la sostanza è inclusa nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 59, n. 1, del regolamento n. 1907/2006 per ragioni diverse da quelle precedentemente esposte. L’art. 31, n. 9, lett. a), di tale regolamento dispone al riguardo che i fornitori aggiornano tempestivamente tale scheda di dati di sicurezza non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli.

24      In primo luogo, per quanto riguarda il presunto obbligo di fornire una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell’art. 31, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1907/2006, si deve rilevare che i borati sono stati inclusi nell’elenco delle sostanze candidate in quanto rispondenti, ai sensi dell’art. 57, lett. c), di detto regolamento, ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione, di categoria 2, conformemente alla direttiva 67/548. Poiché un caso siffatto è espressamente previsto dall’art. 31, n. 1, lett. a), di detto regolamento, essa non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 31, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento, che riguarda soltanto i casi in cui una sostanza è inclusa nell’elenco delle sostanze candidate per ragioni diverse da quelle di cui all’art. 31, n. 1, lett. a) e b). La ricorrente non era quindi obbligata, a seguito della decisione impugnata, a fornire una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell’art. 31, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1907/2006.

25      Con riferimento, in secondo luogo, all’asserito obbligo risultante dall’art. 31, n. 9, lett. a), del regolamento n. 1907/2006 di aggiornare la scheda di dati di sicurezza, si deve esaminare se l’identificazione dei borati come sostanze ad altissimo rischio risultante dalla procedura di cui all’art. 59 del regolamento n. 1907/2006, effettuata nella decisione impugnata, costituisca una nuova informazione ai sensi dell’art. 31, n. 9, lett. a), del regolamento n. 1907/2006 da cui possa sorgere l’obbligo previsto da tale disposizione, vale a dire l’aggiornamento della scheda di dati di sicurezza, di modo che la decisione impugnata produca effetti diretti sulla situazione giuridica della ricorrente.

26      Per quanto riguarda la scheda di dati di sicurezza, l’art. 31, n. 1, del regolamento n. 1907/2006 dispone che quest’ultima deve essere compilata a norma dell’allegato II del regolamento stesso. Secondo tale allegato, che contiene una guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza, tali schede costituiscono un meccanismo per trasmettere le informazioni di sicurezza appropriate sulle sostanze classificate agli utilizzatori situati immediatamente a valle nella catena d’approvvigionamento. Lo scopo di tale allegato è garantire la coerenza e la precisione del contenuto di ciascuna delle voci obbligatorie elencate nell’art. 31, n. 6, del regolamento n. 1907/2006, in modo che le schede di dati di sicurezza che ne risultano permettano agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro e di tutela dell’ambiente.

27      L’identificazione dei borati come sostanze ad altissimo rischio, risultante dalla procedura di cui all’art. 59 del regolamento n. 1907/2006, potrebbe costituire una nuova informazione relativa alle voci 2 (identificazione dei pericoli) e 15 (informazioni sulla regolamentazione) dell’art. 31, n. 6, del detto regolamento.

28      Con riferimento alla voce 2 (identificazione dei pericoli), secondo l’allegato II, punto 2, del regolamento n. 1907/2006, la classificazione di una sostanza deve essere indicata in base ai criteri di classificazione della direttiva 67/548. I pericoli che una sostanza presenta per l’uomo e per l’ambiente devono essere indicati chiaramente e brevemente.

29      Nella fattispecie, l’identificazione dei borati come sostanze ad altissimo rischio risultante dalla procedura di cui all’art. 59 del regolamento n. 1907/2006 non riguarda la classificazione di tali sostanze in conformità della direttiva 67/548. Tale identificazione è stata effettuata per il motivo che i borati rispondevano, ai sensi dell’art. 57, lett. c), del regolamento n. 1907/2006, ai criteri di classificazione fra le sostanze tossiche per la riproduzione, di categoria 2, conformemente alla direttiva 67/548. Orbene, il fatto che i borati rispondessero a tali criteri era già stato stabilito nell’allegato I della direttiva 67/548, come modificata dalla direttiva 2008/58, e, successivamente, nell’allegato VI, parte 3, del regolamento n. 1272/2008, come modificato dal regolamento n. 790/2009 (v. punti 3-5 supra). Conformemente all’art. 59, n. 3, del regolamento n. 1907/2006, gli Stati membri interessati hanno fatto riferimento, nei fascicoli che hanno trasmesso all’ECHA in data 8 marzo 2010, all’inclusione dei borati nell’allegato VI, parte 3, del regolamento n. 1272/2008 (v. punti 6 e 7 supra).

30      Vero è che, al momento della pubblicazione della decisione impugnata, ossia il 18 giugno 2010, la ricorrente non era obbligatoriamente assoggettata a una classificazione dei borati. Infatti, con l’entrata in vigore, in data 20 gennaio 2009, del regolamento n. 1272/2008, l’allegato I della direttiva 67/548 comprendente i borati era stato abrogato e l’obbligo di classificare i borati in conformità alle classificazioni armonizzate definite nell’allegato VI, parte 3, del regolamento n. 1272/2008 come modificato dal regolamento n. 790/2009 non trovava applicazione, in quanto l’art. 2, n. 2, del regolamento n. 790/2009 stabiliva la data del 1° dicembre 2010 come momento del suo insorgere.

31      Ciononostante, i pericoli che avevano condotto alla classificazione dei borati erano stati definiti in modo giuridicamente adeguato al momento della pubblicazione della decisione impugnata. Da un lato, era chiaro a tutte le parti interessate che tali pericoli non erano cessati per il solo fatto della soppressione dell’allegato I della direttiva 67/548 il cui contenuto doveva essere iscritto nell’allegato VI, parte 3, del regolamento n. 1272/2008. Dall’altro, con l’entrata in vigore del regolamento n. 790/2009, in data 25 settembre 2009, la classificazione dei borati fra le sostanze tossiche per la riproduzione, di categoria 2, è stata ripresa nell’allegato VI, parte 3, del regolamento n. 1272/2008. Il fatto che non fosse obbligatorio applicare tali classificazioni prima del 1° dicembre 2010 non rimette in discussione l’esistenza giuridica della constatazione secondo cui i criteri di classificazione erano soddisfatti a decorrere dal momento dell’entrata in vigore del regolamento n. 790/2009. L’art. 2, n. 2, del regolamento n. 790/2009 si limita a rinviare al 1° dicembre 2010 gli obblighi giuridici risultanti da tali classificazioni in forza del regolamento n. 1272/2008, come modificato dal regolamento n. 790/2009. Tale considerazione è avvalorata dal fatto che dall’art. 2, n. 3, del regolamento n. 790/2009 risulta che le classificazioni armonizzate dell’allegato VI, parte 3, del regolamento n. 1272/2008, come modificato dal regolamento n. 790/2009, potevano essere applicate prima del 1° dicembre 2010.

32      Ne consegue che l’identificazione dei borati come sostanze ad altissimo rischio non conteneva alcuna nuova informazione relativa alle proprietà pericolose di tali sostanze, ma rappresentava il risultato della procedura di identificazione di cui all’art. 59 del regolamento n. 1907/2006. La decisione impugnata non ha pertanto apportato alcuna nuova informazione sull’identificazione dei pericoli ai sensi della voce 2 dell’art. 31, n. 6, del regolamento n. 1907/2006.

33      Per quanto riguarda la voce 15 (informazioni sulla regolamentazione) dell’art. 31, n. 6, del regolamento n. 1907/2006, occorre rilevare che, secondo l’allegato II, punto 15, del detto regolamento, se la sostanza di cui alla scheda di dati di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni dell’Unione in relazione alla protezione dell’uomo o dell’ambiente, ad esempio, autorizzazioni rilasciate a norma del titolo VII o restrizioni a norma del titolo VIII dello stesso regolamento, tali disposizioni devono, per quanto possibile, essere indicate.

34      Al riguardo, occorre, in primo luogo, constatare che, se è vero che l’identificazione di una sostanza come sostanza ad altissimo rischio, risultante dalla procedura di cui all’art. 59 del regolamento n. 1907/2006, può far insorgere obblighi di informazione in capo agli operatori economici, ciò non comporta che la sostanza di cui trattasi ricada nell’ambito di applicazione di un regime particolare con la conseguenza che essa sarebbe oggetto di specifiche disposizioni. La detta identificazione non ha, invece, alcuna incidenza sull’immissione sul mercato e sull’uso della sostanza.

35      In secondo luogo, per quanto riguarda la procedura di autorizzazione di cui al titolo VII del regolamento n. 1907/2006 e le restrizioni imposte in forza del titolo VIII di tale regolamento, l’allegato II, punto 15, dello stesso contempla come unici esempi rientranti nell’ambito di applicazione di tale disposizione le autorizzazioni rilasciate e le restrizioni. Poiché l’identificazione di una sostanza come sostanza ad altissimo rischio risultante dalla procedura di cui all’art. 59 del regolamento n. 1907/2006 non riguarda le restrizioni imposte a norma del titolo VIII del detto regolamento, ma rientra nella procedura di autorizzazione di cui al titolo VII di tale regolamento, il riferimento alle restrizioni al punto 15 dell’allegato II del regolamento n. 1907/2006 non depone a favore del fatto che la detta identificazione ricada nell’ambito di applicazione della voce 15 dell’art. 31, n. 6, del detto regolamento.

36      Con riferimento alle autorizzazioni rilasciate, dal titolo VII del regolamento n. 1907/2006 risulta che queste costituiscono le autorizzazioni rilasciate conformemente all’art. 60 dello stesso regolamento che fanno parte di un’ulteriore fase della procedura di autorizzazione (artt. 60-64 di tale regolamento). Esse possono essere richieste all’ECHA ai sensi dell’art. 62, n. 1, di tale regolamento per uno o più usi di una sostanza la cui immissione sul mercato è vietata per via della sua inclusione nell’allegato XIV del detto regolamento. Orbene, occorre rilevare che, con riferimento alla procedura di autorizzazione di cui al titolo VII del regolamento n. 1907/2006, l’identificazione di una sostanza come sostanza ad altissimo rischio, risultante dalla procedura di cui all’art. 59 di tale regolamento, non è stata espressamente menzionata dal legislatore nell’allegato II, punto 15, di detto regolamento. Se è vero che il riferimento alle autorizzazioni rilasciate in virtù del titolo VII di tale regolamento è fornito a titolo meramente esemplificativo, è altrettanto vero che tale riferimento è l’unico che riguardi la procedura di autorizzazione in virtù del titolo VII del regolamento n. 1907/2006. Sebbene non sia escluso che la voce 15 della scheda di dati di sicurezza possa essere oggetto di altre disposizioni specifiche dell’Unione in relazione alla protezione dell’uomo e dell’ambiente, con riferimento alla procedura di autorizzazione di cui al titolo VII del regolamento n. 1907/2006, tale considerazione depone anche a favore del fatto che solo le autorizzazioni rientrano nell’ambito di applicazione di tale voce. Tale conclusione è suffragata dalla circostanza che l’art. 31, n. 9, lett. b), di detto regolamento dispone che la scheda di dati di sicurezza debba essere aggiornata allorché sia stata rilasciata o rifiutata un’autorizzazione.

37      Ne consegue che a causa della sua identificazione come sostanza ad altissimo rischio risultante dalla procedura di cui all’art. 59 del regolamento n. 1907/2006, una sostanza non forma oggetto di disposizioni specifiche dell’Unione in relazione alla protezione dell’uomo e dell’ambiente ai sensi dell’allegato II, punto 15, del detto regolamento.

38      Alla luce di quanto precede, l’identificazione dei borati come sostanze ad altissimo rischio, risultante dalla procedura di cui all’art. 59 del regolamento n. 1907/2006, non costituiva una nuova informazione che potesse incidere sulle misure di gestione dei rischi né una nuova informazione sui pericoli ai sensi dell’art. 31, n. 9, lett. a), del regolamento n. 1907/2006, cosicché la ricorrente non era tenuta ad aggiornare la scheda dei dati di sicurezza. Di conseguenza, la decisione impugnata non produce direttamente effetti sulla situazione giuridica delle ricorrenti in ragione dell’obbligo previsto da tale disposizione.

39      In secondo luogo, con riferimento all’argomento della ricorrente secondo il quale la decisione impugnata la riguarda direttamente in quanto la sua situazione giuridica sarebbe pregiudicata dagli obblighi risultanti dall’art. 7, nn. 2 e 3, e dall’art. 33 del regolamento n. 1907/2006, si deve rilevare che tali disposizioni contengono obblighi d’informazione per i produttori, gli importatori e i fornitori di articoli quali quelli definiti all’art. 3, punti 4, 11 e 33, dello stesso regolamento.

40      Ai sensi dell’art. 7, n. 2, di detto regolamento, ogni produttore o importatore di articoli deve notificare all’ECHA se una sostanza soddisfa i criteri di cui all’articolo 57 di tale regolamento ed è identificata a norma dell’articolo 59, n. 1, dello stesso regolamento, se, da un lato, la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori ad una tonnellata all’anno per produttore o importatore e se, dall’altro, la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso (w/w). Laddove l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1907/2006 non sia applicabile, l’art. 7, n. 3, di detto regolamento stabilisce che il produttore o l’importatore fornisce istruzioni adeguate al destinatario dell’articolo. Secondo l’art. 7, n. 7, del regolamento n. 1907/2006, a decorrere dal 1° giugno 2011 i nn. 2 e 3 di tale articolo si applicano sei mesi dopo che una sostanza è stata identificata a norma dell’articolo 59, n. 1, di detto regolamento.

41      In forza dell’art. 33, n. 1, del regolamento n. 1907/2006, il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all’articolo 57 di detto regolamento ed è stata identificata a norma dell’articolo 59, n. 1, dello stesso regolamento, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso (w/w) deve fornire al destinatario dell’articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza. Ai sensi dell’art. 33, n. 2, del regolamento n. 1907/2006, lo stesso obbligo incombe a detto fornitore nei confronti di un consumatore, su richiesta di quest’ultimo. Le informazioni in questione sono comunicate gratuitamente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

42      È assodato che la ricorrente non ha né lo statuto di produttore o importatore di articoli né quello di fornitore di un articolo, ai sensi dell’art. 3, punti 4, 11 e 33, del regolamento n. 1907/2006. La sua attività consiste nell’importazione e nella vendita dei borati. Gli obblighi di cui all’art. 7, nn. 2 e 3, e all’art. 33 di detto regolamento possono quindi espressamente riguardare direttamente solo i clienti della ricorrente laddove essi siano produttori o importatori di articoli o fornitori di un articolo.

43      Tuttavia, con riferimento alla sentenza della Corte 13 marzo 2008, causa C‑125/06 P, Commissione/Infront WM (Racc. pag. I‑1451, punto 52), la ricorrente sostiene di essere direttamente interessata dalla decisione impugnata, in quanto quest’ultima incide sul modo in cui i suoi clienti possono fabbricare o fornire articoli che contengono borati, imponendo loro obblighi di informazione che possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali, la cui violazione comporta sanzioni penali e civili.

44      Al riguardo si deve rilevare che, mentre nella causa che ha dato luogo alla sentenza Commissione/Infront WM (punto 43 supra) i diritti controversi erano oggetto di un certo numero di limiti legali derivanti dall’atto controverso, nel caso di specie tali circostanze non si riscontrano rispetto ai borati. Infatti, gli obblighi di informazione che gravano sui clienti interessati della ricorrente, previsti agli artt. 7 e 33 del regolamento n. 1907/2006 e che discendono dalla decisione impugnata, non impongono, per i borati, nuovi limiti o restrizioni. Certamente, i produttori o importatori di articoli e i fornitori di un articolo devono fornire informazioni qualora una sostanza sia identificata come sostanza ad altissimo rischio, ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 1907/2006, e le condizioni di cui agli artt. 7 e 33 di detto regolamento sono soddisfatte. Tuttavia tali obblighi d’informazione non hanno la conseguenza di limitare o restringere l’immissione sul mercato e l’uso delle sostanze di cui trattasi, in modo da incidere sulla situazione giuridica di un fornitore di tali sostanze. Inoltre la ricorrente non ha rilevato che gli eventuali obblighi di informazione di suoi clienti risultanti dagli artt. 7 e 33 del regolamento n. 1907/2006 presuppongono necessariamente che essa fornisca informazioni a detti clienti affinché questi ultimi possano adempiere ai loro obblighi.

45      Ne consegue che gli obblighi previsti all’art. 7, nn. 2 e 3, e all’art. 33 del regolamento n. 1907/2006 non permettono di considerare che la decisione impugnata produca effetti diretti sulla situazione giuridica della ricorrente.

46      In terzo luogo, con riferimento all’argomento della ricorrente secondo il quale la decisione impugnata la riguarderebbe direttamente, in quanto inciderebbe sulla sua situazione materiale, occorre rilevare che il solo fatto che un atto possa influire sulla situazione materiale della ricorrente non è sufficiente a far ritenere che la riguardi direttamente. Solo l’esistenza di circostanze specifiche può legittimare ad agire in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE chi pretenda che l’atto si ripercuota sulla sua posizione nel mercato (sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68, Eridania e a./Commissione, Racc. pag. 459, punto 7, e ordinanza del Tribunale 18 febbraio 1998, causa T‑189/97, Comité d’entreprise de la Société française de production e a./Commissione, Racc. pag. II‑335, punto 48). Poiché la ricorrente, nel caso di specie, si è limitata a rilevare che i suoi clienti smetterebbero di utilizzare i borati, essa non ha dimostrato l’esistenza di siffatte circostanze specifiche.

47      Alla luce di quanto precede, si deve constatare che la decisione impugnata non produce effetti diretti sulla situazione giuridica della ricorrente. Poiché il primo criterio dell’incidenza diretta non è soddisfatto, la ricorrente non è direttamente interessata dalla decisione impugnata.

48      Di conseguenza, il presente motivo di irricevibilità deve essere accolto e il ricorso deve essere dichiarato irricevibile senza che occorra esaminare l’altro motivo di irricevibilità sollevato dall’ECHA.

 Sulla domanda di mezzi istruttori

49      La ricorrente chiede al Tribunale di ordinare all’ECHA, a titolo di misura istruttoria, ai sensi dell’art. 66, n. 1, del regolamento di procedura, di produrre una copia della decisione impugnata.

50      Orbene, come risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono, il Tribunale può statuire utilmente sul ricorso senza disporre mezzi istruttori. Peraltro, poiché la decisione impugnata è stata pubblicata sul sito Internet dell’ECHA e la ricorrente l’ha allegata al ricorso, tale domanda risulta priva di interesse.

51      La domanda di mezzi istruttori della ricorrente e il ricorso, nella sua interezza, devono pertanto essere respinti.

 Sulle spese

52      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Peraltro, ai sensi del n. 4 di detto articolo, le istituzioni intervenute nel procedimento sopportano le proprie spese.

53      La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’ECHA, conformemente alle conclusioni di quest’ultima. La Commissione sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)      La Borax Europe Ltd è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

3)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 21 settembre 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       A. Dittrich


* Lingua processuale: l’inglese.