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Ricorso proposto il 25 agosto 2010 - Repubblica portoghese / Commissione

(Causa T-345/10)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e J. Saraiva de Almeida, agenti, assistiti dall'avv. M. Figueiredo)

Convenuta Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

In via principale:

annullare la decisione della Commissione 29 giugno 2010 C (2010) 4255 def., relativa all'applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG - Orientamento nel programma operativo CCI 1999.PT.06.1.PO.007 (Portogallo - Programma nazionale, Obiettivo 1), per quel che riguarda la misura intitolata "Investimenti nelle aziende agricole" che ha diminuito a EUR 16.411.829,46 l'intervento del FEAOG - Orientamento per le spese concesse ai sensi della decisione della Commissione 30 ottobre 2000, C(2000)2878, nell'ambito del programma di aiuti CCI 1999.PT.06.1.PO.007 (Portogallo - Programma nazionale, Obiettivo 1); e

In subordine

1.     annullare la decisione della Commissione 29 giugno 2010 C (2010) 4255     def., nella parte in cui incide sul finanziamento comunitario delle spese     effettuate dalla Repubblica portoghese relativamente alle candidature     approvate tra il 28 ottobre 2003 e novembre 2006, che sono calcolate in a     EUR 194.347.574,29;

2.     annullare la decisione 29 giugno 2010 C (2010) 4255     def., nella parte in     cui incide sul finanziamento comunitario delle spese effettuate dalla     Repubblica portoghese relativamente alle candidature che si riferiscono a    "investimenti nelle aziende agricole" associate all'insediamento di giovani     agricoltori, che sono calcolate in EUR 94.621.812,06

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce gli argomenti seguenti:

a)    violazione dell'art. 250 TFUE e incompetenza;

b)    violazione dell'art. 39, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno     1991, n. 1260 1;

c)    applicazione retroattiva dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 17     maggio 1999, n. 1257 2;

d)    violazione dell'art. 4, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 26     febbraio 2002, n. 445 3;

e)    violazione dell'art. 4 del regolamento (CE) della Commissione 2 marzo 2001, n. 438 4;

f)    violazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1257/99;

g)    violazione del principio di uguaglianza;

h)    violazione dei principi di uguaglianza e di legittimo affidamento nonché errore     circa le conseguenze finanziarie che dovevano essere tratte dalla violazione     delle norme comunitarie;

i)    violazione del principio di proporzionalità.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80).

3 - Regolamento (CE) della Commissione 26 febbraio 2002, n. 445, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 74, pag. 1).

4 - Regolamento (CE) della Commissione 2 marzo 2001, n. 438, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali (GU L 63, pag. 21).