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Ricorso proposto il 27 agosto 2010 - Adelholzener Alpenquellen / UAMI (Forma di una bottiglia con la rappresentazione in rilievo di tre cime di montagna)

(Causa T-347/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Adelholzener Alpenquellen GmbH (Siegsdorf, Germania) (rappresentante: avv. O. Rauscher)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 giugno 2010, procedimento R 1516/2009-1;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio tridimensionale consistente nella forma di una bottiglia con la rappresentazione in rilievo di tre cime di montagna, per prodotti della classe 32

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 1, in quanto il marchio comunitario in questione avrebbe carattere distintivo, nonché violazione dell'art. 37, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non avrebbe dovuto fondare la propria decisione sulla mancanza di un disclaimer, e violazione dell'art. 75, n. 2 del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la ricorrente non avrebbe potuto pronunciarsi su determinate rappresentazioni sulle quali si basa la decisione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).