Language of document : ECLI:EU:T:2016:594





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2016 –
Lidl Stiftung / EUIPO – Horno del Espinar (Castello)

(causa T‑549/14)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Castello – Marchi nazionali e dell’Unione europea figurativi anteriori Castelló – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

1.                     Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Interpretazione alla luce della ratio legis dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3) (v. punto 36)

2.                     Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 37‑39)

3.                     Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Applicazione dei criteri al caso concreto – Determinazione di una soglia quantitativa di uso minimo – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 40, 41)

4.                     Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 42)

5.                     Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, a), e 42, §§ 2 e 3] (v. punto 43)

6.                     Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo Castello e marchi figurativi Castelló [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 50, 54, 65, 96, 111‑115)

7.                     Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 62, 110)

8.                     Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Complementarità dei prodotti o dei servizi [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 67, 68, 72)

9.                     Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 97, 98)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 aprile 2014 (procedimenti riuniti R 1233/2013‑2 e R 1258/2013‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Horno del Espinar e la Lidl Stiftung & Co.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 aprile 2014 (procedimenti riuniti R 1233/2013‑2 e R 1258/2013‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Horno del Espinar, SL e la Lidl Stiftung & Co. KG, è annullata nella parte in cui la commissione di ricorso ha considerato che sussisteva un rischio di confusione per quanto riguarda la frutta e la verdura surgelate rientranti nella classe 29 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Lidl Stiftung & Co. sopporterà, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese sostenute dall’EUIPO.

4)

L’EUIPO sopporterà un quarto delle proprie spese.