Language of document : ECLI:EU:T:2016:739

Causa T548/14

Regno di Spagna

contro

Commissione europea

«Unione doganale – Importazione di prodotti derivati dal tonno provenienti dall’Ecuador – Recupero di dazi all’importazione – Domanda di non recupero di dazi all’importazione – Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 – Avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Buona fede – Domanda di sgravio dei dazi all’importazione – Articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016

1.      Risorse proprie dell’Unione europea – Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione – Condizioni per non procedere alla contabilizzazione dei dazi all’importazione di cui all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92 – Carattere cumulativo

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 220, § 2, b)]

2.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa che può comportare conseguenze finanziarie

3.      Risorse proprie dell’Unione europea – Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione – Condizioni per non procedere alla contabilizzazione dei dazi all’importazione di cui all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92 – Avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale indicante l’esistenza di fondati dubbi sulla corretta applicazione di un regime preferenziale – Necessità di chiarezza e precisione dell’avviso

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 220, § 2, b), commi 4 e 5]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 27‑29)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 44)

3.      Risulta dal testo stesso dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario, che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di un avviso agli importatori indicante l’esistenza di fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese terzo beneficiario impedisce agli importatori, a partire dalla pubblicazione, di far valere la propria buona fede, assicurando in tal modo un livello di certezza del diritto estremamente elevato e obbligando le autorità nazionali o la Commissione a respingere la domanda di non recupero dei dazi all’importazione. Alla luce della particolare importanza di un siffatto avviso, esso deve essere particolarmente chiaro, segnatamente per quanto attiene all’individuazione dei paesi interessati. Ciò vale a maggior ragione in quanto risulta direttamente dal testo dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), quinto comma, del codice doganale comunitario che un siffatto avviso deve indicare l’esistenza di fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale «da parte del paese beneficiario». Infatti, qualora un avviso non possa essere interpretato nel senso che esso si riferisce, con precisione sufficiente, anche alle importazioni provenienti da un paese terzo, non si può pretendere dal debitore che questi abbia modificato il proprio approccio nei confronti delle importazioni provenienti da tale paese a seguito della pubblicazione di detto avviso. Un diverso approccio diminuirebbe la certezza del diritto degli operatori economici, in quanto essi sarebbero obbligati, in caso di dubbi sulla portata di un qualsivoglia avviso agli importatori, ad applicare sempre, per precauzione, misure di protezione supplementari, e ciò anche in relazione ad importazioni provenienti da paesi non chiaramente identificati come quelli oggetto dei dubbi della Commissione.

(v. punti 46, 60, 76)