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Ricorso proposto il 31 gennaio 2023 – Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-47/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno ai suoi obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafo 2, e dall’articolo 4, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 92/43/CEE 1 , in relazione ai tipi di habitat 6510 (Praterie magre da fieno a bassa altitudine) e 6520 (Praterie montane da fieno), protetti dalla rete Natura 2000, nei limiti in cui essa

    avrebbe omesso, in maniera generale e sistematica, di adottare opportune misure per evitare il degrado dei tipi di habitat 6510 e 6520 nelle zone designate, e

    avrebbe omesso, in maniera generale e sistematica, di trasmettere alla Commissione dati aggiornati sui tipi di habitat 6510 e 6520 nelle zone designate;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la Commissione addebita alla Repubblica federale di Germania di aver sistematicamente violato l’obbligo ad essa incombente, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, di proteggere le zone Natura 2000 dal degrado degli habitat naturali e seminaturali che vi albergano, e ciò in relazione a due importanti tipi di habitat di interesse comunitario, ossia le praterie magre da fieno a bassa altitudine (tipo di habitat 6510) e le praterie montane da fieno (tipo di habitat 6520).

Siffatta sistematica violazione del divieto di degrado risulterebbe, in primo luogo, dai dati trasmessi dalla stessa Germania, i quali mostrerebbero che, tra il 2006 e il 2020, circa la metà della superficie di tali habitat sarebbe andata persa in più di un quarto delle zone Natura 2000 designate dalla Germania per la protezione di detti tipi di habitat.

In secondo luogo, le autorità tedesche ometterebbero sistematicamente di monitorare, su base regolare, lo stato di conservazione dei due tipi di habitat nelle zone di conservazione designate a tal fine.

In terzo luogo, le autorità tedesche ometterebbero sistematicamente di regolamentare i principali fattori di stress per i due tipi di habitat - la mietitura precoce e l’eccessiva fertilizzazione - attraverso l’adozione di misure di protezione giuridicamente vincolanti.

Inoltre, la Germania avrebbe sistematicamente violato il suo obbligo, derivante dall’articolo 4, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 92/43, di trasmettere periodicamente alla Commissione dati aggiornati in relazione ai due tipi di habitat.

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1     Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).