Language of document : ECLI:EU:F:2013:200

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

12 dicembre 2013

Causa F‑135/12

Claudia Marenco

contro

Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Assunzione – Invito a manifestare interesse REA/2011/TA/PO/AD 5 – Mancata iscrizione nell’elenco di riserva – Regolarità del procedimento di selezione – Stabilità della composizione del comitato di selezione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale la sig.ra Marenco chiede, in particolare, l’annullamento della decisione, del 21 febbraio 2012, con cui il comitato di selezione relativo all’invito a manifestare interesse REA/2011/TA/PO/AD 5 (in prosieguo: l’«invito a manifestare interesse») ha rifiutato di iscrivere il nome della ricorrente nell’elenco di riserva redatto in esito al procedimento di selezione.

Decisione:      La decisione, comunicata alla sig.ra Marenco con messaggio di posta elettronica del 12 marzo 2012, con cui il comitato di selezione relativo all’invito a manifestare interesse REA/2011/TA/PO/AD 5 ha rifiutato, a seguito di riesame, di iscrivere il nome della sig.ra Marenco nell’elenco di riserva redatto in esito al procedimento di selezione, è annullata. L’Agenzia esecutiva per la ricerca sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Marenco.

Massime

Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Composizione – Stabilità sufficiente per garantire la valutazione coerente dei candidati – Criteri di valutazione

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 3)

Tenuto conto dell’importanza del ruolo e della missione di una commissione giudicatrice, qualsiasi funzionario o agente che ne sia membro deve assolvere, con tutta la necessaria diligenza, i compiti cui è tenuto in tale qualità. In particolare, un membro di commissione giudicatrice deve, in linea di principio, essere presente alle prove orali di un concorso.

L’ampio potere discrezionale di cui è investita la commissione giudicatrice quanto alla determinazione delle modalità e del contenuto dettagliato delle prove orali di un concorso o di un procedimento di selezione deve avere come contropartita la scrupolosa osservanza delle norme che disciplinano l’organizzazione di tali prove. La commissione giudicatrice deve quindi assicurare il rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento dei candidati durante lo svolgimento delle prove orali e l’obiettività della scelta operata tra gli interessati. A tal fine, essa è tenuta a garantire l’applicazione coerente dei criteri di valutazione a tutti i candidati interessati, garantendo in particolare la stabilità della sua composizione.

Tuttavia, è stato riconosciuto che, quando la presenza di tutti i membri della commissione giudicatrice in tutte le prove è impossibile o assai difficile da realizzare, la necessità di garantire la continuità del servizio pubblico può giustificare un’attenuazione del rigore del principio di stabilità della commissione giudicatrice, a condizione che tale commissione adotti le misure di coordinamento necessarie per assicurare il rispetto della coerenza della valutazione e del confronto fra le prestazioni dei candidati.

Quanto alle misure di coordinamento adottate dalla commissione giudicatrice al fine di assicurare, nonostante la variabilità della sua composizione, la coerenza della valutazione e del confronto fra le prestazioni dei candidati, per valutare se esse siano appropriate occorre procedere a un esame complessivo dell’organizzazione delle prove orali di cui trattasi, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare dell’importanza della suddetta variabilità e del grado di presenza del presidente della commissione giudicatrice, che costituisce un fattore fondamentale, visto il ruolo cruciale di coordinamento incombente a quest’ultimo.

(v. punti 30‑32 e 36)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 29 settembre 2010, Brune/Commissione, F‑5/08, punti 38‑42, 55, e la giurisprudenza citata