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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängigen Schiedskommission Wien (Austria) il 17 febbraio 2022 – E.N.

(Causa C-115/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängigen Schiedskommission Wien

Parti

Richiedente: E.N.

Parti intervenienti: Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA), Österreichischer Leichtathletikverband (ÖLV), Word Anti-Doping Agency (WADA)

Questioni pregiudiziali

Se l’informazione relativa al fatto che una specifica persona abbia commesso una determinata violazione della normativa antidoping e sia stata esclusa dalla partecipazione a competizioni (nazionali e internazionali) a motivo di detta violazione costituisca un «dato relativo alla salute» ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 1 (in prosieguo: il «regolamento generale sulla protezione dei dati»).

Se il regolamento generale sulla protezione dei dati – con particolare riguardo al suo articolo 6, paragrafo 3, secondo comma – osti a una normativa nazionale la quale prevede la pubblicazione del nome delle persone interessate dalla decisione della Commissione arbitrale indipendente, della durata dell’esclusione e dei motivi della stessa, senza che sia possibile desumerne i dati dell’interessato relativi alla salute. Se sia rilevante al riguardo il fatto che, secondo la normativa nazionale, la divulgazione di tali informazioni al pubblico può essere omessa solo se l’interessato è un atleta ricreazionale, un minore o una persona che ha contribuito in modo significativo all’individuazione di potenziali violazioni della normativa antidoping, fornendo informazioni o altre indicazioni.

Se il regolamento generale sulla protezione dei dati – con particolare riguardo ai principi enunciati dal suo articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c) – postuli in ogni caso, prima della pubblicazione, un bilanciamento tra gli interessi della personalità dell’interessato compromessi da una pubblicazione, da un lato, e l’interesse del pubblico ad essere informato sulla violazione della normativa antidoping da parte di un atleta, dall’altro lato.

Se l’informazione concernente il fatto che una persona specifica ha commesso una determinata violazione della normativa antidoping ed è stata esclusa dalla partecipazione a competizioni (nazionali e internazionali) a motivo di detta violazione costituisca un trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati ai sensi dell’articolo 10 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

In caso di risposta affermativa alla quarta questione: se la Commissione arbitrale indipendente istituita dall’articolo 8 dell’Anti Doping-Bundesgesetz 2021 [legge federale in materia di antidoping del 2021] sia un’autorità pubblica ai sensi dell’articolo 10 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

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1 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1)