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Ricorso proposto l'8 settembre 2010 - Laufen Austria/Commissione

(Causa T-411/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Laufen Austria AG (Wilhelmsburg, Austria) (rappresentante: avv. E. Navarro Varona)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare la nullità parziale degli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione europea 23 giugno 2010, per quanto riguarda l'ammenda inflitta alla Laufen Austria (sia considerata individualmente che in solido con la Roca Sanitario) per l'asserita violazione dell'art. 101 TFUE; e di conseguenza

ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla Laufen Austria considerata individualmente nonché in solido con la Roca Sanitario, conformemente alle conclusioni del presente scritto, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno per i motivi esposti o per altri motivi che il Tribunale ritenga opportuno prendere in considerazione;

condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalla Laufen Austria.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa della causa T-408/10, Roca Sanitario/Commissione.

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli fatti valere in tale causa.

In particolare la ricorrente afferma che la decisione incorre in un errore manifesto di valutazione, dal momento che la ricorrente non agiva autonomamente nel mercato, dichiarando la Roca Sanitario responsabile della sua condotta.

A tale riguardo, in subordine, la ricorrente sostiene una violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, e dei principi di responsabilità individuale delle violazioni e di proporzionalità, relativamente all'importo della ammenda inflitta individualmente alla ricorrente per la violazione asseritamente commessa precedentemente alla sua acquisizione da parte della Roca Sanitario. Detto importo eccede del 10% il suo fatturato nell'esercizio precedente all'adozione della decisione impugnata ed è stato determinato in modo non corretto.

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