Language of document : ECLI:EU:T:2014:1021

Causa T‑57/11

Castelnou Energía, SL

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Elettricità – Compensazione dei costi aggiuntivi di produzione – Obbligo di servizio pubblico di produrre determinati volumi di energia elettrica a partire da carbone di origine nazionale – Sistema di chiamata prioritaria – Decisione di non sollevare obiezioni – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Incidenza individuale – Incidenza sostanziale sulla posizione concorrenziale – Ricevibilità – Mancato avvio del procedimento di indagine formale – Serie difficoltà – Servizio di interesse economico generale – Sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica – Articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/54/CE – Libera circolazione delle merci – Tutela dell’ambiente – Direttiva 2003/87/CE»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 dicembre 2014

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricevibilità – Presupposti

(Artt. 108, §§ 2 e 3, TFUE e 263, comma 4, TFUE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio – Serie difficoltà – Nozione – Natura obiettiva – Onere della prova – Circostanze che consentono di comprovare l’esistenza di siffatte difficoltà – Durata e insufficienza o incompletezza dell’esame condotto dalla Commissione durante il procedimento di esame preliminare

(Art. 108, §§ 2 e 3, TFUE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare – Durata – Termine massimo di due mesi – Calcolo della durata dell’esame preliminare a partire dalla ricezione di una notifica completa – Nozione di notifica completa

(Art. 108, §§ 2 e 3, TFUE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio in presenza di serie difficoltà – Richiesta di informazioni supplementari – Modifica della misura di aiuto – Circostanze non rivelatrici, di per sé, dell’esistenza di serie difficoltà

(Art. 108, §§ 2 e 3, TFUE)

5.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Individuazione dell’oggetto del ricorso – Ricorso volto a salvaguardare i diritti procedurali degli interessati – Motivi che possono essere dedotti – Onere della prova

(Artt. 108, §§ 2 e 3, TFUE e 263, comma 4, TFUE)

6.      Procedimento giurisdizionale – Intervento – Istanza avente ad oggetto il sostegno delle conclusioni di una delle parti ma che sviluppa un’altra argomentazione – Ricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 4; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, § 3)

7.      Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Definizione dei servizi di interesse economico generale – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Controllo della Commissione e controllo giurisdizionale limitati al caso di errore manifesto

(Artt. 106, § 2, TFUE e 107, § 1, TFUE; protocollo n. 26 allegato ai trattati UE e FUE)

8.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta in fase di replica – Irricevibilità – Criteri analoghi quanto alle censure invocate a sostegno di un motivo – Irricevibilità estesa agli intervenienti

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2)

9.      Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Compensazione dei costi generati dalla missione di servizio pubblico – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Obbligo di rispettare il principio di proporzionalità – Controllo della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Artt. 106, § 2, TFUE e 107, § 1, TFUE)

10.    Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Compensazione dei costi generati dalla missione di servizio pubblico – Misura di aiuto volta a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica – Misura che favorisce le centrali alimentate a carbone di origine nazionale – Criteri di valutazione della compatibilità di detta misura con il mercato interno – Rispetto del principio di proporzionalità – Carattere appropriato e non eccessivo della misura – Alterazione degli scambi e della concorrenza in modo sostanziale e manifestamente sproporzionato – Nozione – Minaccia alla redditività di altri settori produttori di energia elettrica che mette in pericolo la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica dello Stato membro

(Art. 106, § 2, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/54, art. 11, § 4)

11.    Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione

(Art. 263 TFUE)

12.    Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Potere discrezionale – Rispetto della coerenza tra le disposizioni che disciplinano gli aiuti di Stato e altre disposizioni del Trattato – Obbligo che vale unicamente in ordine alle modalità dell’aiuto inscindibilmente connesse con il suo oggetto – Rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell’ambiente – Obbligo che vale unicamente in ordine agli aiuti che perseguono un fine ambientale

(Artt. 106 TFUE, 107 TFUE e 108 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/54, art. 11, § 4)

13.    Libera circolazione delle merci – Deroghe – Pubblica sicurezza – Approvvigionamento di energia elettrica – Obiettivo riconducibile alla nozione di pubblica sicurezza

(Artt. 28 TFUE e 36 TFUE)

14.    Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra (PNA) – Competenze degli Stati membri – Ripartizione delle quote – Misura di aiuto che favorisce le centrali alimentate a carbone di origine nazionale, volta a garantire in tal modo la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica – Violazione dello scopo e dello spirito della direttiva 2003/87 – Insussistenza

(Art. 106, § 2, TFUE; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/54, art. 11, § 4, e 2003/87)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 22‑37, 43)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 47, 48, 50‑54, 58, 82, 83, 88)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 59‑61)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 70, 72, 75)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 106‑108)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 111, 112)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 132‑134, 136)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 145, 209, 215, 216)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 147, 149, 150, 152)

10.    L’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/54, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, consente, in sostanza, a uno Stato membro di concedere un vantaggio per l’accesso al mercato, per ragioni di sicurezza dell’approvvigionamento, agli impianti di produzione che utilizzano fonti combustibili di origine nazionale. Peraltro, il regolamento n. 1407/2002 sugli aiuti di Stato all’industria carboniera, riconosce l’importanza della produzione carboniera, in materia di sicurezza energetica, per la produzione di energia elettrica. Pertanto, per privare di plausibilità il riconoscimento dell’adeguatezza di una misura che favorisce le centrali alimentate a carbone di origine nazionale al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in uno Stato membro, gli argomenti e gli elementi dedotti dall’interessato che impugni una decisione di non avviare il procedimento di indagine formale nei confronti di una tale misura devono essere particolarmente circostanziati e fondati su potenziali particolarità del caso di specie.

Inoltre, le eventuali distorsioni create da una siffatta misura sono correlate alla sua qualificazione come aiuto di Stato, che per definizione è una misura che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o determinate produzioni e, in particolare, all’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/54, che consente agli Stati membri di favorire gli impianti che producono energia elettrica da fonti di origine nazionale a danno di quelle che utilizzano altre fonti di energia. Pertanto, una tale misura può essere considerata eccessiva solo se l’alterazione della concorrenza cui essa darebbe origine fosse sostanziale e manifestamente sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. Affinché si possa concludere per l’esistenza di siffatta alterazione, occorrerebbe dimostrare che la misura minaccia la redditività di altri settori produttori di energia elettrica, giungendo così a mettere in pericolo la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica nello Stato membro interessato.

(v. punti 155, 156, 163, 164)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punto 175)

12.    Quando la Commissione applica il procedimento in materia di aiuti di Stato, essa è tenuta, in forza del sistema generale del Trattato, a rispettare la coerenza tra le disposizioni che disciplinano gli aiuti di Stato e le disposizioni specifiche diverse da quelle relative agli aiuti di Stato e, pertanto, a valutare la compatibilità dell’aiuto in questione con tali disposizioni specifiche.

Tuttavia, siffatto obbligo si impone alla Commissione unicamente nel caso delle modalità di un aiuto così inscindibilmente connesse con l’oggetto dell’aiuto da far sì che sia impossibile valutarle isolatamente.

Pertanto, se la modalità dell’aiuto in questione è inscindibilmente connessa con l’oggetto dell’aiuto, la sua conformità alle disposizioni diverse da quelle relative agli aiuti di Stato sarà valutata dalla Commissione nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 108 TFUE e tale valutazione potrà sfociare in una dichiarazione di incompatibilità dell’aiuto considerato con il mercato interno.

Per contro, nel valutare una misura di aiuto che non persegue un obiettivo ambientale, la Commissione non è tenuta a prendere in considerazione la normativa in materia ambientale nell’ambito del suo esame relativo all’aiuto e alle modalità ad esso inscindibilmente connesse. Infatti, sebbene un aiuto a favore della tutela dell’ambiente possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) o c), TFUE, un aiuto da cui derivino effetti dannosi per l’ambiente non è, per ciò solo, lesivo dell’istituzione del mercato interno. La tutela dell’ambiente non costituisce, in quanto tale, anche se va integrata nella definizione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione, in particolare quelle destinate a istituire il mercato interno, una componente di tale mercato interno, definito come uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (articolo 26, paragrafo 2, TFUE). Orbene, le norme diverse da quelle relative agli aiuti di Stato la cui osservanza deve essere verificata sono limitate a quelle che possono avere un impatto negativo sul mercato interno.

A tal riguardo, se un aiuto destinato a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica fosse dichiarato incompatibile con il mercato interno, per violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia ambientale, pur essendo conforme alle condizioni di applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, ne deriverebbe un pregiudizio al potere discrezionale di cui dispongono le autorità nazionali nell’istituzione di un servizio di interesse economico generale, e al tempo stesso un’estensione corrispondente dei poteri della Commissione nell’esercizio delle competenze conferitele dagli articoli 106 TFUE, 107 TFUE e 108 TFUE. Orbene, le competenze esercitate dalla Commissione in tale ambito e il procedimento specifico di esame della compatibilità degli aiuti non possono sostituirsi al procedimento per inadempimento, con il quale la Commissione accerta l’osservanza di tutte le disposizioni del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri.

(v. punti 181, 182, 184, 189, 190)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punto 197)

14.    V. il testo della decisione.

(v. punti 218, 219)