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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Spagna) l’11 dicembre 2020 – ASADE - Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio / Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

(Causa C-676/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Parti

Ricorrente: ASADE - Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio

Resistente: Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

Questioni pregiudiziali

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione — articolo 49 TFUE 1 e articoli 76 e 77 (in combinato disposto con l’articolo 74 e l’allegato XIV) della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 2 — una normativa nazionale che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere alla concertazione con enti privati senza scopo di lucro – non solo associazioni di volontariato – ai fini dell’prestazione di ogni tipo di servizi sociali alle persone in cambio del rimborso delle spese, senza attenersi alle procedure previste dalla direttiva sugli appalti [2014/24/UE] e a prescindere dal valore stimato, semplicemente mediante la previa qualificazione di tali figure come non contrattuali.

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione — articolo 49 TFUE e articoli 76 e 77 (in combinato disposto con l’articolo 74 e l’allegato XIV) della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 — una normativa nazionale che, per l’prestazione di servizi di interesse generale sanitari o sociali, consente di evitare l’applicazione della normativa sugli appalti pubblici utilizzando la tecnica dell’azione concertata, quale integrazione o sostituzione della gestione diretta, non per ragioni attinenti l’idoneità della tecnica [in parola] ai fini dell’adeguata prestazione del servizio pubblico, bensì con la finalità di conseguire obiettivi specifici di politica sociale, che incidono sulle modalità di prestazione del servizio o che costituiscono requisiti imposti all’agente incaricato di erogarlo per poter essere selezionato a tale scopo, e ciò anche allorquando continuino a vigere i principi di pubblicità, competenza e trasparenza.

In caso di risposta affermativa, se la riserva esclusiva ed escludente di tale tecnica di intervento in favore di enti senza scopo di lucro – non solo associazioni di volontariato – sia compatibile con il diritto dell’Unione – oltre alle disposizioni già citate, anche l’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno 3 – anche quando sia rispettato il principio di trasparenza e pubblicità.

Se, alla luce dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), della direttiva sui servizi [2006/123/CE], si possa ritenere che conferire alle amministrazioni aggiudicatrici il potere discrezionale di ricorrere all’azione concertata al fine di affidare la gestione di servizi a carattere sociale e sanitario a enti senza scopo di lucro equivalga a subordinare l’accesso a tali servizi in funzione della forma giuridica. In caso di risposta affermativa alla questione immediatamente precedente, se una normativa nazionale come quella di cui trattasi, in relazione alla quale lo Stato non ha notificato alla Commissione l’inserimento del requisito della forma giuridica, sia valida ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 7, della direttiva sui servizi.

In caso di risposta affermativa alle questioni precedenti, se gli articoli 49 e 56 TFUE, gli articoli 76 e 77 (in combinato disposto con l’articolo 74 e l’allegato XIV) della direttiva sugli appalti pubblici [2014/24/UE] e l’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, debbano essere interpretati nel senso che consentono alle amministrazioni aggiudicatrici, a fini della selezione di un ente senza scopo di lucro (non solo associazioni di volontariato) con la quale concertare la prestazione di ogni tipo di servizi sociali alle persone – oltre a quelli menzionati all’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), di detta direttiva –, di includere tra i criteri di selezione lo stabilimento nel luogo o area geografica in cui sarà prestato il servizio.

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1 GU 2012, C 326, pag. 47.

2 GU 2014, L 94, pag. 65 (sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE).

3 GU 2006, L 376, pag. 36.