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Ricorso proposto l'11 giugno 2012 - Gretsch-Unitas / Commissione

(Causa T-252/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Gretsch-Unitas GmbH (Ditzingen, Germania) e Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge (Ditzingen, Germania) (rappresentanti: avv.ti H.-J. Hellmann, C. Malz e S. Warken)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (COMP/39452 - Meccanismi di apertura per finestre e portefinestre), notificata alle ricorrenti il 3 aprile 2012, nella parte in cui le riguarda;

in subordine, ridurre l'ammenda inflitta alle ricorrenti;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non avrebbe motivato sufficientemente la decisione impugnata per quanto attiene alla determinazione dell'importo di base dell'ammenda inflitta alle ricorrenti, violando così l'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE, che costituisce un requisito sostanziale.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta, in sede di determinazione dell'importo di base dell'ammenda inflitta alle ricorrenti, avrebbe operato una differenza di trattamento nei confronti delle ricorrenti rispetto alle altre imprese interessate, senza oggettiva giustificazione, e avrebbe quindi violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

Terzo motivo, vertente sull'errore in cui la convenuta sarebbe incorsa nel fissare l'ammenda inflitta alle ricorrenti, in quanto essa avrebbe calcolato in maniera errata l'entità della riduzione dell'ammenda per le ricorrenti, che sono state la prima impresa ad avere prodotto elementi di prova aventi un valore aggiunto considerevole. Essa inoltre non avrebbe motivato in maniera giuridicamente sufficiente le modalità di calcolo dell'entità della riduzione dell'ammenda per le ricorrenti, che sono state la prima impresa ad avere prodotto elementi di prova con un valore aggiunto considerevole.

Quarto motivo, vertente sul fatto che, in sede di determinazione della riduzione dell'ammenda delle ricorrenti, la convenuta avrebbe violato i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, non avendo concesso nessuna compensazione per il vantaggio concorrenziale di cui la Siegenia beneficia a motivo della sua situazione economica.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione della convenuta sarebbe errata dal punto di vista della considerazione della gravità dell'infrazione nel fissare l'ammenda inflitta alle ricorrenti.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la convenuta, nell'esercizio del suo potere discrezionale nel determinare l'ammenda delle ricorrenti, avrebbe omesso di tenere conto, come circostanza attenuante, della partecipazione manifestamente marginale di queste ultime alle pratiche attinenti al diritto della concorrenza.

Settimo motivo, vertente sul fatto che il regime sanzionatorio della convenuta nel suo insieme violerebbe il principio di personalità delle pene e delle sanzioni e sarebbe pertanto illegittimo.

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