Language of document : ECLI:EU:T:2015:749

Causa T‑250/12

Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato del clorato di sodio nel SEE – Decisione di modifica che riduce la durata contestata di partecipazione all’intesa – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Prescrizione – Articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2015

1.      Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto contro una decisione in materia di concorrenza, che riduce la durata constatata della partecipazione a un’infrazione e diminuisce l’importo dell’ammenda – Motivo diretto a ottenere l’annullamento parziale della suddetta decisione per violazione delle regole sulla prescrizione – Ricevibilità

[Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 25, § 1, b)]

2.      Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Persone fisiche o giuridiche – Lettera di un’impresa che informa la Commissione dell’intenzione di assumere la responsabilità economica del pagamento di qualsiasi ammenda – Limitazione dell’esercizio del diritto di ricorso – Violazione dei principi fondamentali di legalità e di rispetto dei diritti della difesa

(Art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 1)

3.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Annullamento parziale di una decisione iniziale limitato al solo importo dell’ammenda – Adozione di una decisione successiva che conferma parzialmente l’ammenda inizialmente inflitta al ricorrente – Valutazione della prescrizione in funzione della data di adozione della decisione iniziale

[Regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 2, e 25, § 1, b)]

4.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Prescrizione in materia di azioni – Interruzione – Portata – Termine interrotto nei confronti di tutti i partecipanti all’infrazione – Nozione di impresa che ha partecipato all’infrazione

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 25, §§ 3 e 4)

5.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Prescrizione in materia di azioni – Dies a quo – Infrazione continua o continuata – Giorno di cessazione dell’infrazione – Interruzione – Decisione di accordare un’immunità condizionale – Portata

[Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 25, § 3; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punto 11, da a) a c)]

6.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Prescrizione in materia di azioni – Dies a quo – Infrazione continua o continuata – Giorno di cessazione dell’infrazione – Interruzione – Obbligo di ritenere la prima domanda di informazioni quale atto interruttivo della prescrizione – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 25)

7.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76)

1.      Nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto contro una decisione in materia di concorrenza, adottata dalla Commissione in seguito all’annullamento della decisione iniziale da parte del Tribunale, e che modifica quest’ultima, da un lato, modificando la durata constatata del periodo dell’infrazione e, dall’altro, diminuendo l’importo dell’ammenda, un ricorrente dispone di un interesse a dedurre un motivo diretto a ottenere l’annullamento parziale della decisione successiva nella parte in cui essa riguarda l’importo dell’ammenda ridotto, atteso che il suddetto annullamento può procurargli un beneficio.

A tal proposito, in primo luogo, poiché, modificando la durata dell’infrazione inizialmente contestata al ricorrente, la Commissione ha determinato nella decisione successiva una nuova data a partire dalla quale inizia a decorrere il termine di prescrizione previsto dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003, erroneamente essa ha contestato al ricorrente di aver invocato, a sostegno del ricorso di annullamento, il motivo vertente sulla violazione di detto articolo, laddove il ricorrente non l’aveva sollevato dinanzi al Tribunale nell’ambito di un precedente ricorso.

In secondo luogo, supponendo che il Tribunale accolga il ricorso sulla base di un motivo vertente sulla violazione del termine di prescrizione, poiché detto motivo è unicamente diretto contro un articolo della decisione successiva che infligge il nuovo importo dell’ammenda, quest’ultima sarebbe annullata parzialmente, unicamente nella parte in cui fissa il nuovo importo dell’ammenda inflitta al ricorrente nella decisione iniziale, e non nella parte in cui determina il nuovo periodo d’infrazione contestato al ricorrente, periodo nei confronti del quale si valuta la prescrizione del potere della Commissione di infliggere un’ammenda. Di conseguenza, non occorre presumere, per valutare la ricevibilità del motivo vertente sulla violazione del termine di prescrizione, che una sentenza di annullamento parziale della decisione successiva, fondata su quest’ultima, avrebbe l’effetto di rendere nuovamente valido l’importo dell’ammenda inflitta al ricorrente nella decisione iniziale, tenuto conto dell’obbligo della Commissione di adottare i provvedimenti che comporta l’esecuzione di una sentenza, in conformità all’articolo 266 TFUE, trattandosi in particolare del suo potere di infliggere un’ammenda al ricorrente rispetto al nuovo periodo di infrazione.

(v. punti 46, 48)

2.      Una lettera inviata da un ricorrente alla Commissione per informarla che avrebbe assunto da solo la responsabilità economica del pagamento di qualsiasi ammenda che gli fosse stata inflitta per l’infrazione in questione non può essere interpretata nel senso che esso abbia rinunciato ad avvalersi delle disposizioni dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003 quanto all’eventuale prescrizione del potere della Commissione di infliggere una tale ammenda, in particolare qualora dai termini di detta lettera emerge unicamente che il ricorrente aveva accettato di sopportare da solo la responsabilità del pagamento di un’eventuale ammenda inflitta dalla Commissione.

Infatti, pur se il riconoscimento esplicito o implicito di elementi di fatto o di diritto da parte di un’impresa durante la fase amministrativa del procedimento dinanzi alla Commissione può costituire un elemento di prova integrativo ai fini dell’esame della fondatezza di un ricorso giurisdizionale, esso non può limitare l’esercizio stesso del diritto di proporre ricorso dinanzi al Tribunale, diritto attribuito ad una persona fisica o giuridica dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. In assenza di fondamento normativo espressamente previsto al riguardo, una limitazione del genere risulterebbe in contrasto con i principi fondamentali di legalità e di rispetto dei diritti della difesa. Si deve rilevare, d’altronde, che il diritto ad un ricorso effettivo e all’accesso ad un giudice imparziale è garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che, a termini dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE, possiede lo stesso valore giuridico dei Trattati. Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, di tale Carta, qualsiasi limitazione all’esercizio dei diritti e delle libertà da essa riconosciuti dev’essere prevista ex lege.

(v. punti 52, 53)

3.      Nell’ambito della valutazione del termine di prescrizione dell’azione sanzionatoria in materia di ammende, qualora risulti tanto dal dispositivo quanto dalla motivazione di una sentenza che il Tribunale ha annullato un articolo della decisione iniziale unicamente nella parte in cui la Commissione vi aveva determinato l’importo dell’ammenda e che, in nessun caso, esso ha annullato il suddetto articolo nella parte in cui la Commissione aveva deciso, sulla base dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, di infliggere un’ammenda congiuntamente e solidalmente a un’impresa e alla ricorrente, mediante l’adozione di una decisione successiva con la quale la Commissione ha confermato parzialmente l’ammenda inizialmente inflitta alla ricorrente, non si può considerare che la Commissione ha adottato una nuova decisione di infliggergli un’ammenda.

Pertanto, quando l’adozione di una decisione ha unicamente per oggetto e per effetto di confermare parzialmente l’ammenda inizialmente inflitta al ricorrente, al né di valutare la fondatezza di un motivo attinente alla prescrizione del potere della Commissione di infliggergli un’ammenda, occorre tener conto della data alla quale la Commissione ha deciso di infliggerla al ricorrente, ossia la data della decisione iniziale, e non la data di una decisione successiva che ha per oggetto di far beneficiare il ricorrente degli effetti di una sentenza di annullamento.

(v. punti 76, 77)

4.      Per quanto riguarda la prescrizione dell’azione sanzionatoria in materia di concorrenza, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, l’interruzione della prescrizione vale nei confronti di tutte le imprese ed associazioni di imprese che abbiano partecipato all’infrazione.

A tal riguardo, dalle disposizioni dell’articolo 25, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 1/2003, risulta che, qualora un’impresa abbia partecipato all’infrazione, vale a dire, qualora tale impresa sia stata identificata come tale nella decisione impugnata, nei suoi confronti vale l’interruzione della prescrizione risultante dalla notifica di un atto volto all’accertamento o alla repressione dell’illecito effettuata ad almeno un’impresa (la medesima o un’altra) parimenti identificata come partecipante all’infrazione. Gli atti interruttivi della prescrizione producono quindi effetti erga omnes nei confronti di tutte le imprese che hanno partecipato all’infrazione in questione.

(v. punti 81, 85)

5.      Per quanto riguarda la prescrizione dell’azione sanzionatoria in materia di concorrenza, dalle disposizioni dell’articolo 25, paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 1/2003 risulta che, per interrompere la prescrizione ai sensi del suddetto regolamento, l’atto della Commissione deve segnatamente essere diretto all’accertamento o alla repressione dell’infrazione.

A tal riguardo, per quanto concerne la politica di clemenza attuata dalla Commissione, anzitutto, risulta che il programma di clemenza contribuisce direttamente alla piena efficacia della politica di repressione delle violazioni delle norme in materia di concorrenza dell’Unione europea, di cui la Commissione è responsabile. In seguito, la decisione di accordare un’immunità condizionale al richiedente la clemenza consente di accertare che la sua richiesta soddisfi le condizioni richieste perché possa, al termine del procedimento amministrativo, a determinate condizioni, beneficiare di un’immunità definitiva. Infine, tale status processuale attribuito al richiedente la clemenza con la decisione che gli accorda un’immunità condizionale obbliga l’interessato, al fine di poter ottenere il beneficio di un’immunità definitiva, a seguire, fino all’adozione da parte della Commissione della decisione definitiva, un comportamento che soddisfi le condizioni poste dal paragrafo 11, lettere da a) a c), della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese. Tale comportamento del richiedente la clemenza è caratterizzato segnatamente da un obbligo, da un lato, di assicurare alla Commissione una piena collaborazione, permanente e tempestiva, per tutta la durata del procedimento amministrativo, e, dall’altro, di fornirle tutti gli elementi di prova in suo possesso, o di cui disponga, riguardanti la sospettata infrazione.

Di conseguenza, una decisione di accordare un’immunità condizionale un richiedente la clemenza, nei limiti in cui conferisce a quest’ultimo un tale status processuale, riveste un carattere fondamentale per consentire alla Commissione di accertare e reprimere la sospettata infrazione. Pertanto, occorre ritenere che tale atto processuale adottato dalla Commissione miri all’accertamento e alla repressione dell’infrazione, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 1/2003, e possa quindi essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione.

(v. punti 89, 96, 97)

6.      Per quanto riguarda la prescrizione dell’azione sanzionatoria in materia di concorrenza, poiché il fatto di qualificare un atto della Commissione come atto interruttivo della prescrizione poggia sull’applicazione dei precetti di cui, segnatamente all’articolo 25 del regolamento n. 1/2003, come interpretati da ultimo dal giudice dell’Unione, la prassi anteriore della Commissione non è idonea a impedire, sotto il controllo del giudice dell’Unione, di prendere in considerazione altri tipi di atti interruttivi della prescrizione, diversi dalla prima richiesta di informazioni.

(v. punto 100)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 101, 102)