Language of document : ECLI:EU:T:2024:86

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

8 febbraio 2024 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Procedura di opposizione – Intervento – Articolo 173, paragrafo 1, e articolo 179 del regolamento di procedura – Controricorso depositato oltre il termine – Articoli da 142 a 145 del regolamento di procedura – Inapplicabilità – Rigetto»

Nella causa T‑30/23,

Fly Persia IKE, con sede in Atene (Grecia),

Ali Barmodeh, residente in Atene,

rappresentati da R. Marano, avvocato,

ricorrenti,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da R. Raponi, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

Dubai Aviation Corp., con sede in Dubai (Emirati arabi uniti),

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata),

composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, E. Buttigieg, G. Hesse, I. Dimitrakopoulos e B. Ricziová (relatrice), giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti e procedimento

1        Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Fly Persia IKE e il sig. Ali Barmodeh, ricorrenti, chiedono l’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 novembre 2022 (procedimento R 1723/2021-4) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2        Il 13 febbraio 2019, i ricorrenti hanno presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea per il seguente marchio figurativo:

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3        Il marchio richiesto designava diversi servizi rientranti, in particolare, nella classe 39 ai sensi dell’accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

4        Il 4 giugno 2019, la Dubai Aviation Corp. ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto per i servizi designati rientranti nella classe 39.

5        L’opposizione era fondata sul marchio dell’Unione europea anteriore riprodotto qui di seguito, anch’esso designante vari servizi rientranti nella classe 39:

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6        I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

7        Il 13 agosto 2021, la divisione di opposizione ha parzialmente accolto l’opposizione.

8        Il 6 ottobre 2021, i ricorrenti hanno presentato ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione.

9        Con la decisione impugnata la commissione di ricorso ha respinto il ricorso.

10      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2023, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso per l’annullamento della decisione impugnata. Il 13 febbraio 2023, il ricorso è stato notificato alla Dubai Aviation Corp., in quanto parte dinanzi alla commissione di ricorso, con lettera del cancelliere del Tribunale.

11      Il 26 aprile 2023, la Dubai Aviation Corp. ha presentato alla cancelleria del Tribunale un documento intitolato «Controricorso».

12      Con misura di organizzazione del procedimento del 24 maggio 2023, il Tribunale ha invitato la Dubai Aviation Corp. a presentare le sue osservazioni sulle ragioni del deposito del documento intitolato «Controricorso» dopo la scadenza del termine previsto all’articolo 179 del regolamento di procedura del Tribunale. La Dubai Aviation Corp. ha risposto entro il termine impartitole.

13      Il 14 giugno 2023, il Tribunale ha invitato i ricorrenti e l’EUIPO a formulare le loro osservazioni sul documento della Dubai Aviation Corp. intitolato «Controricorso», in quanto poteva essere qualificato come istanza d’intervento.

14      Con lettera del 30 giugno 2023, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale che respingesse l’istanza d’intervento della Dubai Aviation Corp.

15      Con lettera del 6 luglio 2023, l’EUIPO ha indicato di non opporsi all’intervento della Dubai Aviation Corp. nella misura in cui quest’ultima sosteneva le conclusioni presentate dall’EUIPO nel suo controricorso.

 In diritto

16      Ai sensi dell’articolo 40, commi secondo e quarto, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che si applica al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale statuto, ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni dell’Unione o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell’Unione dall’altra, ha il diritto di intervenire nella controversia stessa. Le conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti.

17      Inoltre, dall’articolo 53, secondo comma, di detto statuto risulta che il regolamento di procedura può derogare all’articolo 40, quarto comma, e all’articolo 41 di tale statuto per tener conto delle peculiarità del contenzioso nel settore della proprietà intellettuale. A tal fine sono state adottate, in particolare, norme specifiche sugli intervenienti [v., in tal senso, ordinanze del 18 marzo 2016, Sociedad agraria de transformación n. 9982 Montecitrus/UAMI – Spanish Oranges (MOUNTAIN CITRUS SPAIN), T‑495/15, non pubblicata, EU:T:2016:179, punto 8 e giurisprudenza ivi citata, e del 7 dicembre 2016, Claranet Europe/EUIPO – Claro (claranet), T‑129/16, non pubblicata, EU:T:2016:728, punto 8].

18      Così, lo status dinanzi al Tribunale di una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO diversa dal ricorrente dinanzi al Tribunale è disciplinato dall’articolo 173 del regolamento di procedura [ordinanza del 12 luglio 2022, Cipla Europe/EUIPO e Glaxo Group, C‑245/22 P (I), non pubblicata, EU:C:2022:549, punto 59]. In particolare, il paragrafo 3 di detto articolo conferisce alle parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dal ricorrente una posizione processuale equivalente a quella delle parti principali. Tale disposizione deroga, pertanto, in applicazione dell’articolo 53, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, all’articolo 40, quarto comma, di detto statuto, ai sensi del quale le conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti principali. In effetti, gli intervenienti ai sensi dell’articolo 173 del regolamento di procedura possono non soltanto aderire alle conclusioni di una delle parti principali, ma altresì formulare conclusioni e dedurre motivi autonomi rispetto a quelli delle parti principali [v., in tal senso, ordinanza del 5 marzo 2004, Boss/UAMI – Delta Biomichania Pagatou (BOSS), T‑94/02, EU:T:2004:68, punto 17].

19      Per altro verso, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 173, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diversa dal ricorrente può partecipare al procedimento dinanzi al Tribunale in qualità di interveniente rispondendo al ricorso nelle forme e nei termini prescritti. Prima della scadenza del termine previsto per il deposito del controricorso, tale parte diventa parte nel procedimento dinanzi al Tribunale in qualità di interveniente con il deposito di un atto processuale. Essa perde il suo status di interveniente dinanzi al Tribunale quando non risponde al ricorso nelle forme e nei termini prescritti.

20      L’articolo 179 del regolamento di procedura precisa, a tal riguardo, che una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diversa dal ricorrente presenta il suo controricorso entro due mesi decorrenti dalla notifica del ricorso.

21      Pertanto, una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO diversa dal ricorrente dinanzi al Tribunale che non abbia presentato un controricorso entro il termine previsto al riguardo dall’articolo 179 del regolamento di procedura non ha la qualità di parte dinanzi al Tribunale e, decorso tale termine, non può quindi presentare osservazioni nel corso del procedimento dinanzi a quest’ultimo [v., in tal senso, ordinanza del 12 luglio 2022, Cipla Europe/EUIPO e Glaxo Group, C‑245/22 P (I), non pubblicata, EU:C:2022:549, punto 61].

22      Nel caso di specie, poiché il ricorso è stato notificato alla Dubai Aviation Corp. il 13 febbraio 2023, il termine per presentare il controricorso, di cui all’articolo 173, paragrafo 1, del regolamento di procedura, è scaduto, conformemente al combinato disposto dell’articolo 179 con l’articolo 60 di tale regolamento, il 24 aprile 2023, in assenza di qualsiasi domanda motivata di proroga.

23      È quindi giocoforza constatare che, depositando il suo controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 26 aprile 2023, la Dubai Aviation Corp. non ha rispettato il termine prescritto per rispondere al ricorso. Per giustificare il deposito tardivo di tale memoria, essa spiega, nella risposta alla misura di organizzazione del procedimento del 24 maggio 2023, di essersi basata, in sostanza, sul regime «generale» dell’intervento previsto all’articolo 143 del regolamento di procedura, ai sensi del quale essa ha agito entro il termine. In particolare, essa ammette di essersi sbagliata per quanto riguarda il regime e il termine applicabili avendo depositato il suo controricorso entro il termine previsto da quest’ultima disposizione. Tuttavia, chiede al Tribunale di «accogliere la sua istanza di intervento».

24      Secondo i ricorrenti, l’istanza di intervento deve essere respinta in quanto «irricevibile». Essi sostengono che, non avendo rispettato il termine previsto per il deposito del controricorso né dimostrato circostanze eccezionali che consentissero di derogare alle norme di procedura, la Dubai Aviation Corp. ha «perso» il suo status di interveniente dinanzi al Tribunale conformemente all’articolo 173, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Essi ritengono che, anche se il documento intitolato «Controricorso» dovesse essere qualificato come istanza di intervento ai sensi dell’articolo 143 del regolamento di procedura, siffatta istanza sarebbe irricevibile, in quanto la circostanza che la Dubai Aviation Corp. sia stata parte del procedimento dinanzi all’EUIPO non sarebbe sufficiente a giustificare un diritto ad intervenire ai sensi di detto articolo.

25      L’EUIPO non solleva alcuna obiezione all’istanza di intervento in quanto la Dubai Aviation Corp. sostiene le conclusioni contenute nel suo controricorso. Esso rileva che l’esistenza e l’assenza di uso effettivo dei diritti d’intervento specifici previsti all’articolo 173 del regolamento di procedura non ostano, in linea di principio, a che una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diversa dalla parte ricorrente chieda di intervenire conformemente all’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e agli articoli da 142 a 145 di detto regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni previste a tal fine. A suo avviso, il documento intitolato «Controricorso» contiene «indicazioni esplicite» quanto ai requisiti enunciati all’articolo 143, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento di procedura, nonché indicazioni implicite quanto ai requisiti stabiliti in tale paragrafo alle lettere e) e f). Inoltre, l’istanza di intervento dimostrerebbe altresì l’interesse della Dubai Aviation Corp. alla soluzione della controversia nel caso di specie, conformemente all’articolo 40, secondo comma, del medesimo statuto.

26      In primo luogo, occorre rilevare che la Dubai Aviation Corp. non ha depositato alcun atto processuale prima della scadenza del termine previsto all’articolo 173, paragrafo 1, del regolamento di procedura, letto in combinato disposto con gli articoli 60 e 179 di tale regolamento, per il deposito del controricorso, e ha depositato il suo controricorso dopo tale termine. Inoltre, nella sua risposta al quesito del Tribunale, la Dubai Aviation Corp. non ha invocato né, a fortiori, dimostrato l’esistenza di circostanze eccezionali che costituiscano un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

27      Pertanto, la Dubai Aviation Corp. non è divenuta parte nel procedimento dinanzi al Tribunale in qualità di interveniente conformemente all’articolo 173, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura.

28      In secondo luogo, occorre esaminare se la Dubai Aviation Corp. possa essere ammessa ad intervenire sulla base degli articoli da 142 a 145 del regolamento di procedura.

29      A tal riguardo occorre ricordare che gli articoli da 142 a 145 del regolamento di procedura enunciano le norme relative alla presentazione delle istanze di intervento dinanzi al Tribunale e al loro esame. Ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, di detto regolamento, le istanze di intervento vanno proposte entro un termine di sei settimane, decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della comunicazione di ricorso. Dette disposizioni fanno parte del titolo terzo, relativo ai ricorsi diretti.

30      Inoltre, ai sensi dell’articolo 191 del regolamento di procedura, salvo quanto disposto da specifiche norme del titolo quarto di tale regolamento, concernente le cause relative ai diritti di proprietà intellettuale, le disposizioni del titolo terzo si applicano ai procedimenti previsti dal titolo quarto. In altri termini, laddove il titolo quarto del regolamento di procedura, concernente le cause relative ai diritti di proprietà intellettuale, prevede specifiche norme procedurali, le disposizioni generali del titolo terzo non si applicano. Tale disposizione è quindi un’espressione del principio lex specialis derogat legi generali.

31      Di conseguenza, poiché il titolo quarto del regolamento di procedura prevede norme specifiche relative all’intervento dinanzi al Tribunale di una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diversa dal ricorrente, gli articoli da 142 a 145 di detto regolamento non sono applicabili a tale parte.

32      Pertanto, è escluso che, dopo aver perso la possibilità di divenire parte nel procedimento dinanzi al Tribunale in qualità di interveniente conformemente alle disposizioni dell’articolo 173 del regolamento di procedura, la Dubai Aviation Corp. possa essere ammessa ad intervenire in virtù delle disposizioni degli articoli da 142 a 145 del regolamento di procedura e, quindi, beneficiare del termine previsto dall’articolo 143, paragrafo 1, di tale regolamento.

33      Tale considerazione è corroborata dall’esposizione dei motivi che accompagnava il progetto di modifica del regolamento di procedura del 22 settembre 1994 diretto ad adeguare tale regolamento alle specificità del nuovo contenzioso in materia di marchi. Ivi il Tribunale ha precisato che le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso erano soggette ad un «regime particolare» che differiva dal regime di intervento previsto dalle disposizioni generali applicabili agli Stati membri, alle istituzioni e alle altre persone terze aventi un interesse alla soluzione della controversia.

34      Considerato quanto precede, si deve concludere che gli articoli da 142 a 145 del regolamento di procedura non sono applicabili nel caso di specie e che, avuto riguardo all’articolo 173, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, la Dubai Aviation Corp. non è divenuta parte nel procedimento nella presente causa.

 Sulle spese

35      In primo luogo, dall’articolo 173, paragrafo 2, del regolamento di procedura risulta che la parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diversa dal ricorrente sostiene le proprie spese quando non risponde al ricorso nelle forme e nei termini prescritti. Nel caso di specie, la Dubai Aviation Corp. non ha risposto al ricorso nelle forme e nei termini prescritti, sicché sosterrà le proprie spese relative agli atti processuali da essa depositati.

36      In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al caso di specie in virtù dell’articolo 191 di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

37      Nel caso di specie, la Dubai Aviation Corp., rimasta soccombente, dev’essere condannata a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle dei ricorrenti relative al procedimento di intervento, conformemente alla domanda di questi ultimi.

38      Dall’altro lato, in assenza di domanda dell’EUIPO diretta a che la Dubai Aviation Corp. sia condannata alle spese, occorre condannare quest’ultimo a sostenere le sue proprie spese relative al procedimento di intervento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

così provvede:

1)      La Dubai Aviation Corp. non è ammessa a partecipare al procedimento nella causa T30/23 in qualità di interveniente.

2)      La Dubai Aviation Corp. sosterrà, oltre alle proprie spese, quelle della Fly Persia IKE e del sig. Ali Barmodeh relative al procedimento di intervento.

3)      L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sosterrà le proprie spese relative al procedimento di intervento.


Lussemburgo, 8 febbraio 2024

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

K. Kowalik-Bańczyk


*      Lingua processuale: l’inglese.