Language of document : ECLI:EU:T:2024:93

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

9 febbraio 2024 (*)

« Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità  ‑ Non luogo a statuire »

Nella causa T-100/22,

Ciar SpA, con sede in Pesaro (Italia), rappresentata da L. Goglia, S. Lavagnini e B. Villa, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da E. Nicolás Gómez e R. Raponi, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale

Motion SpA, con sede in Forlì (Italia), rappresentata da S. Corona e G. Ciccone, avvocati,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, I. Dimitrakopoulos e B. Ricziová (relatrice), giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento

ha emesso la presente

Ordinanza

1        Con ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della terza commissione di ricordo dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 dicembre 2021 (procedimento R 50/2017-3).

2        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 28 dicembre 2023, la parte ricorrente e la parte interveniente hanno informato il Tribunale di un accordo raggiunto tra loro idoneo a porre termine alla controversia, destinato a disciplinare anche le spese.

3        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 18 gennaio 2024, la parte convenuta ha reso noto al Tribunale che, con lettera del 5 gennaio 2024, anch’essa era stata informata dell’accordo raggiunto tra la parte ricorrente e la parte interveniente. La parte convenuta chiede al Tribunale che le spese non siano poste a suo carico.

4        Conformemente all’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, nella fattispecie è sufficiente constatare che il presente ricorso è divenuto privo di oggetto. Ne consegue che non vi è più luogo a statuire.

5        L’articolo 137 del regolamento di procedura prevede che, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

6        Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che si debba disporre che la parte ricorrente e la parte interveniente sopportino le proprie spese, e che siano condannate, ciascuna di esse, a sopportare la metà delle spese sostenute dalla parte convenuta.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

così provvede:

1)      Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)      La Ciar SpA e la Motion SpA sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna di esse, la metà delle spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Lussemburgo, 9 febbraio 2024

Il cancelliere

 

La presidente

V. Di Bucci

 

 K. Kowalik-Bańczyk


* Lingua processuale: l’italiano.