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Ricorso proposto il 29 dicembre 2023 – Alessio e a./BCE

(Causa T-1192/23)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Roberto Alessio (Torino, Italia) e altri 77 ricorrenti (rappresentanti: F. Ferraro e A. Califano, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

accertare la responsabilità extracontrattuale della BCE e per la sua condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla decisione di assoggettare Banca Carige ad amministrazione straordinaria (decisione ECB-SSM-2019-ITCAR-11, della BCE, del 1° gennaio 2019), dalle decisioni di proroga (decisione che proroga fino al 30 settembre 2019 la durata dell’assoggettamento ad amministrazione straordinaria ECB-SSM-2019-ITCAR-13, della BCE, del 29 marzo 2019; decisione che proroga fino al 31 dicembre 2019 la durata dell’assoggettamento ad amministrazione straordinaria, della BCE, del 29 settembre 2019; decisione che proroga fino al 31 gennaio 2020 la durata dell’assoggettamento ad amministrazione straordinaria, della BCE, del 19 dicembre 2019), dal diniego di accesso alle decisioni del 1° gennaio 2019 e del 29 marzo 2019 (LS/LDG/19/182 della BCE, del 29 maggio 2019) e dall’esercizio delle funzioni di vigilanza su Banca Carige nel periodo dal 01 gennaio 2019 al 06 dicembre 2023.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, I ricorrenti deducono undici motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha commesso una violazione grave e manifesta del principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, nonché dell’obbligo di diligenza e di buona amministrazione, contribuendo a indebolire la situazione patrimoniale di Banca Carige nel periodo precedente alla sua sottoposizione al regime di amministrazione straordinaria.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha commesso una violazione grave e manifesta degli articoli 27-29 della direttiva 2014/59/UE, dell’articolo 69 octiesdecies e dell’articolo 70 del Testo Unico Bancario italiano (T.U.B.), nonché del principio di proporzionalità, sottoponendo Banca Carige al regime di amministrazione straordinaria in maniera illegittima, come dichiarato dal Tribunale dell’Unione nella sentenza dell’11 ottobre 2022, resa nella causa T-502/19, Corneli/BCE. BCE ha commesso altresì una violazione grave e manifesta dell’articolo 72 T.U.B., impedendo la promozione dell’azione di responsabilità da parte dei soci ricorrenti attraverso la nomina a commissari straordinari di soggetti che avevano fatto parte dell’amministrazione di Banca Carige immediatamente precedente al regime di amministrazione straordinaria.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato in maniera sufficientemente caratterizzata il legittimo affidamento dei ricorrenti, facendo prima intendere in maniera chiara ed espressa che non ricorresse un’assoluta urgenza di intervenire per il risanamento di Banca Carige, salvo poi sottoporre ugualmente la Banca in breve termine al regime di amministrazione straordinaria. Al tempo stesso, la BCE ha violato il principio di leale cooperazione con gli amministrati nel perseguimento degli obiettivi dell’Unione.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha commesso una violazione grave e manifesta degli articolo 63 TFUE e del principio della parità di trattamento, nella misura in cui l’illegittima sottoposizione di Banca Carige all’amministrazione straordinaria e il conseguente aumento di capitale senza opzione per gli azionisti ricorrenti hanno escluso arbitrariamente gli stessi dalla possibilità di investire ulteriormente nella Banca e di partecipare alla sua ristrutturazione, diversamente da quanto accaduto con riferimento ad operazioni di risanamento di altri istituti di credito condotte in passato.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha commesso una violazione grave e manifesta dell’articolo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 15, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 4 della decisione 2004/258/CE1 in materia di accesso ai documenti delle istituzioni, respingendo illegittimamente le domande d’accesso alla sua decisione, del 1° gennaio 2019, di porre Banca Carige in amministrazione straordinaria, come venuto in rilievo nella sentenza del Tribunale dell’Unione del 29 giugno 2022, resa nella causa T-501/19, Corneli/BCE.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha commesso una violazione grave e manifesta del considerando 40 e dell’articolo 29, paragrafi 5 e 8, della direttiva 2014/59/UE1 , e degli articoli 56 e 61 T.U.B., per non essere intervenuta sull’illegittima decisione dei commissari straordinari di escludere i soci ricorrenti dall’aumento di capitale proposto in regime di amministrazione straordinaria; per l’omesso controllo sull’irregolarità delle deleghe al voto dell’aumento di capitale; per l’omesso controllo sull’effettività della partecipazione di CCB all’aumento di capitale.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha dato applicazione alla decisione illegittima di sottoporre Banca Carige all’amministrazione straordinaria, in quanto ha consentito ai nuovi commissari da essa nominati di adottare atti in assenza di una base giuridica, e non ha assunto i provvedimenti necessari che l’esecuzione della sentenza di annullamento comporta.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha commesso una violazione grave e manifesta del diritto di proprietà dei ricorrenti (articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

Nono motivo, vertente sul fatto che la BCE ha commesso una violazione grave e manifesta del diritto ad una buona amministrazione (articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

Decimo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha commesso una violazione grave e manifesta del diritto di accesso ai documenti delle istituzioni (articolo 15 TFUE e articolo 42 della Carta) e del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva (articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali).

Undicesimo motivo, vertente sul fatto che nella denegata ipotesi in cui non venisse accertata l’illegittimità dei comportamenti della BCE, si richiede in via subordinata di riconoscere una responsabilità da atto lecito da parte dell’Autorità di vigilanza dell’Unione.

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1 Decisione della Banca Centrale Europea del 4 marzo 2004 relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) (GU 2004, L 80, p 42).

1 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, p. 190).