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Ricorso proposto il 20 novembre 2009 - Herm. Sprenger / UAMI - Kieffer Sattlerwarenfabrik (Forma di una staffa)

(Causa T-463/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Herm. Sprenger GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentante: avv. V. Schiller)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH (Monaco, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 settembre 2009, procedimento R 1614/2008-4;

respingere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario della ricorrente n. 1 599 620 presentata dalla Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio comunitario tridimensionale n. 1 599 620, per prodotti della classe 6

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio in questione

Motivi dedotti:

violazione dell'art. 52, n. 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 7, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 1, in quanto è stato erroneamente negato il carattere distintivo intrinseco del marchio;

violazione dell'art. 52, n. 1, lett. a), e dell'art. 52, n. 2, in combinato disposto con l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 207/2009, poiché si sarebbe erroneamente ritenuto che il marchio controverso non abbia acquisito carattere distintivo in seguito all'uso;

violazione dell'art. 76, n. 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009, poiché i fatti rilevanti non sarebbero stati debitamente esaminati;

violazione dell'art. 83 del regolamento n. 207/2009 sotto il profilo del diritto ad essere sentiti;

violazione dell'art. 77, n. 1, del regolamento n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso avrebbe dovuto accogliere la domanda subordinata di procedura orale presentata dalla ricorrente;

violazione del Trattato CE sotto il profilo del diritto ad un processo equo.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).