Language of document : ECLI:EU:T:2005:365

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

19 ottobre 2005 (*)

«Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Stabilità relativa delle attività di pesca di ogni Stato membro – Scambio dei contingenti di pesca – Trasferimento alla Repubblica francese di una quota del contingente di pesca delle acciughe assegnato alla Repubblica portoghese – Annullamento delle disposizioni che autorizzano tale trasferimento – Diminuzione per il Regno di Spagna delle possibilità di pesca effettive – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Esistenza del danno»

Nella causa T‑415/03,

Cofradía de pescadores de «San Pedro» de Bermeo, con sede in Bermeo (Spagna), e le altre ricorrenti, i cui nomi compaiono in allegato alla presente sentenza, rappresentate dagli avv.ti E. Garayar Gutiérrez, G. Martínez‑Villaseñor, A. García Castillo e M. Troncoso Ferrer,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dalla sig.ra M. Balta e dal sig. F. Florindo Gijón, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. T. van Rijn e dalla sig.ra S. Pardo Quintillán, successivamente dai sigg. van Rijn e F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo,

e

Repubblica francese, rappresentata dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Colomb, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo,

intervenienti,

avente ad oggetto un ricorso per il risarcimento del danno che le ricorrenti asseriscono di aver subìto a seguito dell’autorizzazione da parte del Consiglio del trasferimento alla Repubblica francese di una quota del contingente di acciughe assegnato alla Repubblica portoghese,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czúcz, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 marzo 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo e antefatti della controversia

1.     Totali ammissibili di catture

1        L’art. 161, n. 1, lett. f), dell’Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23; in prosieguo: l’«Atto di adesione») ha riconosciuto al Regno di Spagna il 90% del totale ammissibile di catture (in prosieguo: il «TAC») di acciughe della zona VIII delle acque cui si riferisce il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (in prosieguo: la «zona CIEM VIII»), cioè il golfo di Guascogna, mentre il restante 10% è stato attribuito alla Repubblica francese. Peraltro, conformemente al principio della stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno degli stock ittici interessati (in prosieguo: il «principio della stabilità relativa»), enunciato per la prima volta dall’art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1), il TAC di acciughe delle zone IX e X delle acque cui si riferisce il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (in prosieguo, rispettivamente: la «zona CIEM IX» e la «zona CIEM X») e della zona 34.1.1 del piano elaborato dal Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (in prosieguo: la «zona Copace 34.1.1»), situate ad ovest e a sud-ovest della penisola iberica, è stato suddiviso tra Regno di Spagna e Repubblica portoghese in ragione, circa, del 48% per il Regno di Spagna e del 52% per la Repubblica portoghese.

2        Il regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell’acquicoltura (GU L 389, pag. 1), adottato sul fondamento normativo dell’art. 43 del Trattato CE, prevedeva, all’art. 2, n. 1, quanto segue:

«Per quanto concerne le attività di sfruttamento, la politica comune della pesca si prefigge l’obiettivo generale di proteggere e conservare le risorse acquatiche marine vive disponibili e accessibili nonché di assicurarne lo sfruttamento razionale e responsabile su base sostenibile, in condizioni economiche e sociali appropriate per tale settore, tenendo conto delle relative implicazioni per l’ecosistema marino e tenendo presenti in particolare le esigenze dei produttori e dei consumatori.

A tal fine è istituito un regime comunitario di gestione delle attività di sfruttamento volto a garantire un durevole equilibrio tra risorse e sfruttamento nelle varie zone di pesca».

3        L’art. 4 del regolamento n. 3760/92 prevedeva:

«1. Al fine di assicurare lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile il Consiglio, deliberando, salvo diversa disposizione, secondo la procedura prevista all’articolo 43 del Trattato, stabilisce misure comunitarie volte a definire le condizioni di accesso alle acque e alle risorse e di esercizio delle attività di sfruttamento. Le misure sono elaborate sulla scorta delle analisi biologiche, socio-economiche e tecniche disponibili e, più particolarmente, delle relazioni elaborate dal comitato di cui all’articolo 16.

2. Tali disposizioni possono comprendere in particolare, per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, misure volte a:

(…)

b)      limitare i tassi di sfruttamento;

c)      fissare limiti quantitativi per le catture;

(…)».

4        L’art. 8, n. 1, del regolamento n. 3760/92 stabiliva che, conformemente all’art. 4, il tasso di sfruttamento poteva essere regolato mediante la limitazione, per il periodo interessato, del volume delle catture autorizzate e, ove necessario, dello sforzo di pesca.

5        Ai sensi dell’art. 8, n. 4, sub i) e ii), dello stesso regolamento, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determinava per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, caso per caso, il TAC e/o il totale ammissibile dello sforzo di pesca, se del caso su base pluriennale, e ripartiva le possibilità di pesca tra gli Stati membri secondo criteri atti a garantire il rispetto del principio di stabilità relativa. Tuttavia, su richiesta degli Stati membri direttamente interessati, si poteva tener conto degli sviluppi registratisi dal 1983 in materia di minicontingenti e di scambi regolari di contingenti, nel rispetto dell’equilibrio globale delle ripartizioni.

6        I ‘considerando’ da undicesimo a quattordicesimo del regolamento n. 3760/92 definivano il principio di stabilità relativa nel modo seguente:

«considerando che per i tipi di risorse per i quali si devono limitare i tassi di sfruttamento, è necessario suddividere fra gli Stati membri le possibilità di pesca comunitarie, sotto forma di disponibilità di pesca assegnate in contingenti e eventualmente in termini di sforzo di pesca;

considerando che la conservazione e la gestione delle risorse deve contribuire a una maggiore stabilità delle attività di pesca e deve essere valutata sulla base di una ripartizione di riferimento che riflette gli orientamenti adottati dal Consiglio;

considerando (…) che la stabilità, vista la situazione biologica temporanea delle risorse, deve salvaguardare le particolari esigenze delle regioni in cui le popolazioni locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse (…)

considerando che, pertanto, il concetto di relativa stabilità perseguita deve essere inteso in tal senso».

7        Sul fondamento normativo dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 3760/92, il Consiglio, adottando i seguenti regolamenti, ha stabilito i TAC di determinati stock ittici per gli anni 1995-2001:

–        regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1994, n. 3362, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1995 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 363, pag. 1), modificato, in particolare, dal regolamento del Consiglio 31 marzo 1995, n. 746 (GU L 74, pag. 1);

–        regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3074, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 330, pag. 1);

–        regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1996, n. 390/97, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU 1997, L 66, pag. 1);

–        regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 1997, n. 45/98, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU 1998, L 12, pag. 1);

–        regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 1998, n. 48/1999, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU 1999, L 13, pag. 1);

–        regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1999, n. 2742, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 (GU L 341, pag. 1);

–        regolamento (CE) del Consiglio 15 dicembre 2000, n. 2848, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 334, pag. 1).

8        Per la zona CIEM VIII, tutti questi regolamenti hanno stabilito un TAC di acciughe di 33 000 tonnellate, ripartite in ragione di 29 700 tonnellate per il Regno di Spagna e 3 300 tonnellate per la Repubblica francese, senza distinzione a seconda dei luoghi in cui le catture vengono effettuate. Infatti, il regolamento n. 2742/1999, che inizialmente prevedeva un TAC di 16 000 tonnellate, ripartite in ragione di 14 400 tonnellate per il Regno di Spagna e 1 600 tonnellate per la Repubblica francese, in seguito alla modifica operata dal regolamento (CE) del Consiglio 16 giugno 2000, n. 1446 (GU L 163, pag. 3), ha stabilito anch’esso un TAC di 33 000 tonnellate.

9        Quanto alla zona CIEM IX, alla zona CIEM X ed alla zona Copace 34.1.1, per gli anni dal 1995 al 1998, le rubriche quinta dell’allegato I del regolamento n. 746/95, tredicesima dell’allegato del regolamento n. 3074/95, quattordicesima dell’allegato I del regolamento n. 390/97 e quindicesima dell’allegato I del regolamento n. 45/98 hanno stabilito ciascuna un TAC di acciughe di 12 000 tonnellate, ripartite in ragione di 5 740 tonnellate per il Regno di Spagna e di 6 260 tonnellate per la Repubblica portoghese. Per il 1999, la quindicesima rubrica dell’allegato I del regolamento n. 48/1999 ha stabilito un TAC di acciughe di 13 000 tonnellate, ripartite in ragione di 6 220 tonnellate per il Regno di Spagna e di 6 780 tonnellate per la Repubblica portoghese. Infine, per gli anni 2000 e 2001, la nona rubrica dell’allegato I D del regolamento n. 2742/1999 e la nona rubrica dell’allegato I D del regolamento n. 2848/2000 hanno stabilito ciascuna un TAC di acciughe di 10 000 tonnellate, ripartite in ragione di 4 780 tonnellate per il Regno di Spagna e di 5 220 tonnellate per la Repubblica portoghese.

10      Le modalità di gestione dei TAC e dei contingenti sono state definite dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1), il quale prevede, all’art. 21, quanto segue:

«1. Tutte le catture di pesci appartenenti ad una riserva o ad un gruppo di riserve soggette a contingenti effettuate dai pescherecci comunitari sono conteggiate sul relativo contingente applicabile, per la riserva o il gruppo di riserve di cui trattasi, allo Stato membro di bandiera indipendentemente dal luogo di sbarco.

2. Ogni Stato membro stabilisce la data in cui ritiene che le catture di pesci di una riserva o di un gruppo di riserve soggette a contingente, effettuate da pescherecci che battono la sua bandiera o che sono registrati nel suo territorio, abbiano esaurito il contingente che gli è assegnato per tale riserva o gruppo di riserve. A decorrere da tale data, esso vieta provvisoriamente ai pescherecci in parola la pesca di pesci appartenenti alla riserva o al gruppo di riserve di cui trattasi (…). Tale misura è comunicata senza indugio alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

3. A seguito di una comunicazione ai sensi del paragrafo 2, o di propria iniziativa, la Commissione fissa, in base alle informazioni di cui dispone, la data in cui si ritiene che, per una riserva o un gruppo di riserve, le catture soggette a un TAC, a un contingente o ad altra forma di limitazione quantitativa, effettuate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente, l’assegnazione o la parte disponibile per tale Stato membro o, se del caso, per la Comunità.

In occasione della valutazione della situazione di cui al primo comma, la Commissione segnala agli Stati membri interessati le prospettive di interruzione di un’attività di pesca a seguito dell’esaurimento di un TAC.

I pescherecci comunitari cessano di pescare una specie appartenente ad una riserva o ad un gruppo di riserve soggette a contingente o ad un TAC alla data in cui si reputa esaurito il contingente assegnato a tale Stato per la specie della riserva o del gruppo di riserve interessato o alla data in cui si reputa esaurito il TAC per le specie che costituiscono la riserva o il gruppo di riserve in questione (…)».

2.     Scambio di contingenti

11      Ai sensi dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 3760/92, gli Stati membri possono scambiare la totalità o una parte delle disponibilità di pesca loro assegnate, previa notifica alla Commissione.

12      L’art. 11, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 1995, n. 685, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 71, pag. 5), adottato sul fondamento dell’art. 43 del Trattato, disponeva che gli Stati membri interessati procedono allo scambio delle disponibilità di pesca loro assegnate alle condizioni di cui all’allegato IV, punto 1.

13      Ai sensi del punto 1, 1.1, del detto allegato:

«Gli scambi tra la Francia e il Portogallo sono tacitamente rinnovabili per il periodo dal 1995 al 2002, fatta salva la possibilità per ciascuno Stato membro di modificarne i termini ogni anno al momento della fissazione dei TAC e dei contingenti.

Tali scambi riguardano i seguenti TAC:

i)      un TAC comune di acciughe fissato per le zone CIEM VIII e IX: il Portogallo cede annualmente alla Francia l’80% delle sue possibilità di pesca, da pescare esclusivamente nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione della Francia;

(…)».

14      Ai sensi del punto 1, 1.2, del medesimo allegato:

«Gli scambi tra la Spagna e la Francia, fondati sull’accordo bilaterale del 1992 riguardante le acciughe, si operano a decorrere dal 1995 in un’ottica pluriennale, tenendo conto delle preoccupazioni dei due Stati membri, ivi compresi, segnatamente, il livello annuo di scambi di contingenti, le misure di controllo e i problemi di mercato, fatta salva la possibilità per ciascuno Stato membro di modificarne i termini ogni anno in occasione della fissazione dei TAC e dei contingenti.

Tali scambi riguardano i seguenti TAC:

(…)

ix)      per il TAC di acciughe nella zona CIEM VIII, la Spagna cede annualmente alla Francia 9 000 tonnellate di possibilità di pesca».

15      Quanto al TAC di acciughe per la zona CIEM IX, per la zona CIEM X e per la zona Copace 34.1.1, le rubriche quinta dell’allegato I del regolamento n. 746/95, tredicesima dell’allegato del regolamento n. 3074/95, quattordicesima dell’allegato I del regolamento n. 390/97 e quindicesima dell’allegato I dei regolamenti nn. 45/98 e 48/1999 precisavano, ciascuna alla nota 3, che, in deroga alla regola secondo cui i contingenti di acciughe assegnati in questa zona potevano essere pescati esclusivamente nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro interessato o nelle acque internazionali della zona interessata, il contingente della Repubblica portoghese poteva «essere pescato fino a 5 008 tonnellate nelle acque della sottozona CIEM VIII che rientrano nella sovranità o giurisdizione della Francia».

16      Parimenti, la nona rubrica dell’allegato I D del regolamento n. 2742/1999 precisava, alla nota 2, che il contingente della Repubblica portoghese poteva «essere pescato fino a 3 000 tonnellate nelle acque della sottozona CIEM VIII che rientrano nella sovranità o giurisdizione della Francia».

17      Infine, la nona rubrica dell’allegato I D del regolamento n. 2848/2000 precisava, alla nota 2, che il contingente della Repubblica portoghese poteva «essere pescato fino all’80% nelle acque della sottozona CIEM VIII che rientrano nella sovranità o giurisdizione della Francia», il che corrispondeva a 4 176 tonnellate.

18      Con atto introduttivo depositato alla cancelleria della Corte il 9 giugno 1995, il Regno di Spagna ha chiesto l’annullamento, in forza dell’art. 173, primo comma, del Trattato CE, del punto 1, 1.1, secondo comma, sub i), dell’allegato IV del regolamento n. 685/95, nonché della quinta rubrica dell’allegato I del regolamento n. 746/95. La Corte ha respinto il detto ricorso dichiarandolo infondato (sentenza della Corte 5 ottobre 1999, causa C‑179/95, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I‑6475; in prosieguo: la «sentenza 5 ottobre 1999»).

19      Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale l’11 marzo 2000 e il 27 marzo 2000, 62 armatori delle province delle Asturie, de La Coruña, di Pontevedra e di Lugo e tre federazioni di armatori delle province di Guipúzcoa, di Cantabria e di Biscaglia hanno, da un lato, chiesto l’annullamento, in forza dell’art. 230, quarto comma, CE, della nona rubrica dell’allegato I D del regolamento n. 2742/1999 e, dall’altro, invocato l’illegittimità, in forza dell’art. 241 CE, del punto 1, 1.1, secondo comma, sub i), dell’allegato IV del regolamento n. 685/95. Tali ricorsi sono stati dichiarati irricevibili (ordinanza del Tribunale 19 settembre 2001, cause riunite T‑54/00 e T‑73/00, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio, Racc. pag. II‑2691; in prosieguo: l’«ordinanza 19 settembre 2001»).

20      Con la sentenza 18 aprile 2002, cause riunite C‑61/96, C‑132/97, C‑45/98, C‑27/99, C‑81/00 e C‑22/01, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I‑3439; in prosieguo: la «sentenza 18 aprile 2002»), la Corte ha annullato, accogliendo la domanda del Regno di Spagna, la nota 3 della rubrica tredicesima dell’allegato del regolamento n. 3074/95, la nota 3 della rubrica quattordicesima dell’allegato I del regolamento n. 390/97, la nota 3 della rubrica quindicesima dell’allegato I del regolamento n. 45/98, la nota 3 della rubrica quindicesima dell’allegato I del regolamento n. 48/1999, la nota 2 della rubrica nona dell’allegato I D del regolamento n. 2742/1999 e la nota 2 della rubrica nona dell’allegato I D del regolamento n. 2848/2000 (in prosieguo: le «disposizioni annullate»).

 Procedimento

21      Con atto introduttivo, depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2003, 98 armatori delle province spagnole di Guipúzcoa e di Biscaglia nonché undici associazioni di categoria di pescatori («Cofradías de pescadores») delle province di Guipúzcoa e di Biscaglia, che agiscono allo stesso tempo a nome dei 59 armatori membri e a nome proprio (in prosieguo: le «ricorrenti»), hanno proposto, sul fondamento dell’art. 235 CE e dell’art. 288, secondo comma, CE, il presente ricorso.

22      In conformità all’art. 44, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, su domanda del cancelliere, le ricorrenti hanno regolarizzato taluni allegati del ricorso mediante atti depositati alla cancelleria del Tribunale il 6 e il 13 gennaio 2004.

23      Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 29 marzo e il 29 aprile 2004, la Commissione e la Repubblica francese hanno chiesto di intervenire a sostegno delle domande del Consiglio.

24      La Commissione e la Repubblica francese sono state ammesse all’intervento con ordinanze, rispettivamente, 17 maggio e 15 giugno 2004.

25      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato le parti a produrre determinati documenti e a rispondere a quesiti posti per iscritto. Le parti hanno ottemperato a tali richieste nei termini stabiliti.

26      Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali all’udienza pubblica del 17 marzo 2005.

27      Nel corso dell’udienza, i rappresentanti delle ricorrenti hanno ritirato dall’elenco delle ricorrenti i sedici armatori titolari delle seguenti imbarcazioni: Gure Leporre, Lezoko Gurutze, Ortube Berria, Waksman.

28      Il 31 maggio 2005 le ricorrenti hanno prodotto diversi documenti e hanno chiesto che venisse disposta una perizia finalizzata ad esaminare l’incidenza del trasferimento illegale e dell’asserito eccessivo sfruttamento dell’acciuga sulla situazione attuale della pesca. Il Consiglio e la Commissione hanno presentato le loro osservazioni, rispettivamente, il 5 settembre e il 4 luglio 2005.

 Domande delle parti

29      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        constatare che, trasferendo alla Repubblica francese, in applicazione dei regolamenti n. 3074/95, n. 390/97, n. 45/98, n. 48/1999, n. 2742/1999 e n. 2848/2000, una parte del contingente di acciughe assegnato alla Repubblica portoghese nella zona CIEM IX, in modo che tale contingente potesse essere pescato nella zona CIEM VIII, il Consiglio ha fatto sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità;

–        condannare il Consiglio al risarcimento del danno subìto dalle ricorrenti e, eventualmente, al pagamento degli interessi moratori;

–        condannare il Consiglio alle spese, nonché la Commissione e la Repubblica francese a sopportare le proprie spese.

30      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dalla Repubblica francese, chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile per quanto riguarda le associazioni di categoria di pescatori di Guipúzcoa e di Biscaglia, che agiscono, a seconda dei casi, a nome dei loro membri o a nome proprio, e gli armatori delle imbarcazioni Dios te salve, Gure Leporre, Lezoko Gurutze, Ortube Berria, Tuku Tuku e Waksman, nonché con riferimento ai danni sorti prima del 18 dicembre 1998;

–        in ogni caso, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

31      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dalla Repubblica francese, chiede che venga dichiarata l’irricevibilità parziale del ricorso nei limiti in cui esso viene proposto dalle associazioni di categoria dei pescatori di Guipúzcoa, di Biscaglia e da taluni armatori ricorrenti. Per altro verso, il Consiglio eccepisce l’irricevibilità parziale del ricorso per prescrizione.

32      Risulta dalla sentenza della Corte 26 febbraio 2002, causa C‑23/00 P, Consiglio/Boehringer (Racc. pag. I‑1873, punto 52), che spetta al Tribunale valutare cosa la corretta amministrazione della giustizia imponga nelle circostanze del caso di specie. Nella fattispecie, il Tribunale giudica opportuno pronunciarsi, in primo luogo, sul merito del ricorso.

33      A sostegno del ricorso in esame, le ricorrenti fanno valere che ricorrono le condizioni cui è subordinato il diritto a risarcimento, in forza dell’art. 288, secondo comma, CE.

34      Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità per comportamento illecito dei suoi organi, un diritto al risarcimento è riconosciuto qualora siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli e la sua violazione sia sufficientemente grave e manifesta, che sia stabilita l’esistenza del danno e, infine, che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente alla Comunità e il danno subìto dai soggetti lesi (sentenze del Tribunale 14 novembre 2002, cause riunite T‑332/00 e T‑350/00, Rica Foods e Free Trade Foods/Commissione, Racc. pag. II‑4755, punto 222, e 10 aprile 2003, causa T‑195/00, Travelex Global and Financial Services e Interpayment Services/Commissione, Racc. pag. II‑1677, punto 54; v. ugualmente, in tal senso, sentenze della Corte 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I‑5291, punto 42; 10 dicembre 2002, causa C‑312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I‑11355, punto 53, nonché 10 luglio 2003, causa C‑472/00 P, Commissione/Fresh Marine, Racc. pag. I‑7541, punto 25).

35      Secondo la giurisprudenza, se non ricorre una delle condizioni relative al sorgere della responsabilità extracontrattuale delle istituzioni comunitarie, il ricorso deve essere respinto interamente, senza che sia necessario esaminare il sussistere delle altre condizioni (sentenze della Corte 14 ottobre 1999, causa C‑104/97 P, Atlanta/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I‑6983, punto 65, e del Tribunale 28 novembre 2002, causa T‑40/01, Scan Office Design/Commissione, Racc. pag. II‑5043, punto 18).

36      Nella fattispecie, occorre verificare se le dette tre condizioni siano soddisfatte.

1.     Sulla violazione sufficientemente grave e manifesta di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli

 Argomenti delle parti

37      Le ricorrenti sostengono che, autorizzando la flotta portoghese a pescare nella zona CIEM VIII, in virtù delle disposizioni annullate, il Consiglio ha commesso una violazione sufficientemente grave e manifesta di norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli.

38      Per quanto riguarda, in primo luogo, il carattere sufficientemente grave e manifesto della violazione, le ricorrenti ricordano che il criterio decisivo al riguardo è quello dell’inosservanza manifesta e grave da parte dell’istituzione comunitaria interessata dei limiti che si impongono al suo potere discrezionale. Nell’ipotesi in cui l’istituzione in questione disponga solamente di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione grave e manifesta (sentenze Bergaderm e Goupil/Commissione, citata al precedente punto 34, punti 41 e 42, nonché Commissione/Camar e Tico, citata al precedente punto 34, punto 53).

39      Nella fattispecie, le ricorrenti osservano che, adottando le disposizioni annullate, il Consiglio ha violato, come risulta dalla sentenza 18 aprile 2002, il principio di stabilità relativa previsto dall’art. 8, n. 4, sub ii), del regolamento n. 3760/92, e l’art. 161, n. 1, lett. f), dell’Atto di adesione. Peraltro, le ricorrenti ritengono che il Consiglio abbia per questo motivo, da un lato, violato i principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto, in quanto la situazione della flotta spagnola abilitata a pescare l’acciuga nella zona CIEM VIII è stata modificata dall’intervento di un’istituzione comunitaria che non aveva competenza per procedere a tale modifica e che ha agito per vie diverse da quelle previste per la modifica di un trattato internazionale qual è l’Atto di adesione ed abbia, dall’altro, commesso uno sviamento di potere aumentando il TAC nella zona CIEM VIII senza fissare un nuovo TAC sulla base di nuovi dati scientifici e tecnici, come è previsto dal regolamento n. 3760/92, ed eludendo le procedure previste a questo scopo, che esigevano necessariamente la modifica dell’atto di adesione.

40      Secondo le ricorrenti, il pregiudizio subìto a causa delle dette infrazioni deriva dall’inosservanza dei limiti imposti dalla legislazione in vigore alla ripartizione delle possibilità di pesca. Tali limiti sarebbero chiari e precisi e non lascerebbero al Consiglio alcun margine di discrezionalità. Il primo limite consisterebbe nella necessità di adottare misure che non abbiano per effetto di modificare una situazione giuridica stabilita da un trattato internazionale, nella fattispecie l’Atto di adesione, cioè il fatto che il Regno di Spagna ha diritto al 90% del TAC di acciughe nella zona CIEM VIII. Il secondo limite risulterebbe dal punto 1, 1.1, secondo comma, sub i), dell’allegato IV del regolamento n. 685/95, e dall’art. 8, n. 4, sub ii), del regolamento n. 3760/92, i quali non conferiscono al Consiglio alcun potere decisionale per autorizzare uno scambio di contingenti, poiché l’autorizzazione è subordinata al ricorrere delle condizioni previste da queste disposizioni, cioè la fissazione di un TAC comune e la domanda degli Stati interessati. Date le circostanze, sarebbe difficile ritenere che il Consiglio disponesse di un potere discrezionale.

41      Al riguardo, le ricorrenti precisano che esse non contestano né l’esercizio da parte del Consiglio del suo potere di fissare determinati TAC per zona, né il suo potere di unificare la gestione di zone distinte e di fissare un TAC comune, e neppure quello di autorizzare in astratto trasferimenti di contingenti. Nella fattispecie sarebbe invece in causa il modo in cui è stato autorizzato in concreto il trasferimento dei contingenti tra la Repubblica francese e la Repubblica portoghese, mentre il principio di stabilità relativa escludeva qualsiasi potere discrezionale.

42      Ad avviso delle ricorrenti, poiché il Consiglio non dispone di un ampio potere discrezionale per modificare il contingente di acciughe attribuito al Regno di Spagna, non si può pretendere, in contrasto con quanto da esso sostenuto, che la violazione appaia inoltre grave e manifesta.

43      Per quanto riguarda, in primo luogo, il grado di chiarezza e di precisione della norma, le ricorrenti ritengono che non sia pertinente invocare un’asserita divergenza tra la sentenza 5 ottobre 1999 e la sentenza 18 aprile 2002, a causa dell’assoluta chiarezza delle disposizioni annullate.

44      Con riferimento, in secondo luogo, all’asserita scusabilità dell’errore di diritto commesso dal Consiglio, le ricorrenti sottolineano che le disposizioni in causa nella sentenza 5 ottobre 1999 non sono le disposizioni annullate. Il regolamento n. 685/95, che era oggetto della prima sentenza, non conterrebbe, infatti, una disciplina completa del regime di trasferimento dei contingenti che è stato vagliato nel secondo ricorso, in quanto lo scambio di contingenti dichiarato illegittimo presupponeva l’esistenza di un diritto di pesca a vantaggio della Repubblica portoghese nella zona CIEM VIII. Orbene, tale diritto di pesca sarebbe stato instaurato soltanto dalle disposizioni annullate. Non sussisterebbero pertanto divergenze di interpretazione giurisprudenziale di disposizioni analoghe. Secondo le ricorrenti, la sentenza 5 ottobre 1999 confermerebbe, al contrario, ai punti 51 e 52, il fatto che un trasferimento che non rispetta l’equilibrio totale delle parti, cioè i contingenti per zona in applicazione del principio di stabilità relativa, non può essere legittimo. Al punto 45 della sentenza 18 aprile 2002, la Corte avrebbe confermato, appunto, il carattere imperativo del rispetto dei contingenti nazionali che costituisce condizione di trasferimento tra le diverse zone. L’autorizzazione da parte del Consiglio di un trasferimento di contingenti di acciughe nella zona CIEM VIII tra la Repubblica portoghese e la Repubblica francese, senza aver previamente fissato un TAC comune per le zone considerate, costituirebbe, inoltre, un errore inescusabile perché commesso in violazione delle normative adottate dal Consiglio.

45      Infine, per quanto riguarda il carattere intenzionale della violazione, le ricorrenti ritengono che il Consiglio fosse pienamente consapevole di aver fatto ricorso ad un artificio giuridico per privare il Regno di Spagna del diritto ad un contingente di acciughe equivalente al 90% delle possibilità di pesca nella zona CIEM VIII, poiché, come risulta dal punto 36 della sentenza 18 aprile 2002 e dal punto 25 della sentenza 5 ottobre 1999, il Consiglio stesso avrebbe constatato di non poter legittimamente modificare la ripartizione dei contingenti senza aver prima ottenuto la rinuncia del Regno di Spagna al proprio contingente di acciughe o, in mancanza, avrebbe dovuto autorizzare un aumento considerevole del TAC in una proporzione equivalente a dieci volte le possibilità di pesca dell’acciuga che esso si proponeva di riconoscere alla Repubblica francese nella zona CIEM VIII.

46      Di conseguenza, il Consiglio, adottando le disposizioni illegittime in causa, avrebbe commesso una violazione sufficientemente grave e manifesta del diritto comunitario.

47      Per quanto riguarda l’argomento della Commissione secondo cui la Corte non si sarebbe pronunciata nella sentenza 18 aprile 2002 sul principio di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, le ricorrenti sostengono di avere il diritto di far valere tutti gli argomenti giuridici che sembrano loro idonei a corroborare il loro asserto, indipendentemente dal fatto che tali argomenti siano stati accolti dalla Corte nel contesto del ricorso di annullamento o no. A loro avviso, poiché il ricorso di annullamento è autonomo rispetto all’azione di responsabilità, l’unico nesso esistente tra il ricorso di annullamento proposto dal Regno di Spagna ed il procedimento in esame è costituito dal fatto che la decisione emessa nel primo ricorso ha deciso la questione dell’esistenza di un comportamento illegittimo da parte del Consiglio, di modo che uno dei criteri richiesti per il sorgere della responsabilità della Comunità deve essere considerato soddisfatto.

48      Per quanto riguarda l’argomento della Commissione secondo cui i regolamenti del Consiglio che fissano i TAC vengono adottati su base annua e possono legittimamente variare da un anno all’altro, in modo tale che non si è verificata alcuna violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, le ricorrenti affermano che l’oggetto di questo procedimento è la ripartizione dei contingenti che spettano agli Stati membri una volta fissato il TAC, ripartizione che dovrebbe, comunque e per ogni anno in cui il trasferimento illegittimo è stato autorizzato, essere effettuata, per la zona CIEM VIII, in ragione di un rapporto di 90/10 tra il contingente attribuito al Regno di Spagna e quello attribuito alla Repubblica francese, il che non è avvenuto.

49      Per quanto riguarda, poi, la violazione delle norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli, le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che il principio di stabilità relativa violato dal Consiglio nelle disposizioni annullate dalla sentenza 18 aprile 2002 costituisce una norma superiore di diritto.

50      Secondo le ricorrenti, l’art. 161, n. 1, lett. f), dell’Atto di adesione contiene uno dei principi fondamentali della politica comune della pesca. D’altra parte, i regolamenti le cui disposizioni sono state annullate sarebbero strumenti di applicazione annuali dei regolamenti n. 3760/92 e n. 685/95. Pertanto, sebbene si tratti di norme dello stesso rango, i detti regolamenti avrebbero dovuto rispettare, nell’oggetto e nel contenuto, i principi fissati in questi ultimi regolamenti, che specificano gli obiettivi stabiliti dal diritto primario, in particolare dall’art. 33 CE.

51      Al riguardo, le ricorrenti precisano che la possibilità di cedere diritti di pesca cui si richiama il Consiglio deriva parimenti dall’attuazione del principio di stabilità relativa. Sarebbe comunque controversa nella fattispecie soltanto la previa attribuzione dei contingenti. Orbene, come risulterebbe dal punto 47 della sentenza 18 aprile 2002, lo scambio delle disponibilità di pesca presupporrebbe che le dette disponibilità fossero state in precedenza attribuite in conformità al principio di stabilità relativa e richiederebbe la domanda degli Stati membri interessati. La Corte avrebbe, del resto, ammesso che il principio di stabilità relativa è una norma superiore di diritto annullando le disposizioni dinanzi ad essa impugnate.

52      Le ricorrenti fanno, poi, valere che l’Atto di adesione, in quanto concede al Regno di Spagna il 90% delle catture di acciughe nella zona CIEM VIII, il principio di stabilità relativa, che offre garanzie ulteriori riguardanti il mantenimento di tale quota, nonché i limiti imposti al Consiglio dall’art. 8, n. 4, sub ii), del regolamento n. 3760/92, cioè l’esistenza di una domanda dello Stato interessato, e dal punto 1, 1.1, secondo comma, sub i), dell’allegato IV del regolamento n. 685/95, cioè la fissazione di un TAC unico, creano diritti di cui esse stesse sono le destinatarie, o quantomeno una legittima aspettativa di tali diritti. Infatti, se un contingente del 90% del TAC di acciughe per la zona controversa spetta al Regno di Spagna, destinatari dei diritti di pesca di questa specie nella detta zona sono gli operatori economici che effettuano le catture, nella fattispecie le ricorrenti e altre imprese titolari di battelli abilitati alla pesca.

53      Al riguardo, in primo luogo, le ricorrenti osservano che, in conformità al dodicesimo ed al quattordicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 3760/92, la ripartizione dei contingenti è effettuata in funzione dell’importanza delle attività di pesca tradizionali, delle particolari esigenze delle regioni in cui le popolazioni locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, nonché della situazione biologica temporanea delle risorse, il che dimostra che la situazione particolare degli agenti economici abilitati ad operare nella zona CIEM VIII, oltre che i loro diritti, sono stati presi in considerazione all’atto della fissazione del TAC di acciughe nella detta zona.

54      Le ricorrenti sostengono che il riconoscimento di un diritto o la legittima aspettativa di un diritto che deriva dal principio di stabilità relativa in favore delle ricorrenti è l’unica interpretazione conciliabile con la ratio legis della norma, che consiste nel mantenimento del livello di vita delle popolazioni in causa e non nell’«arricchimento» del patrimonio giuridico degli Stati attraverso l’attribuzione ad essi di un diritto il cui valore economico è indiscutibile, nella fattispecie il diritto a determinate possibilità di pesca. Conseguentemente, lo Stato sarebbe soltanto detentore a titolo fiduciario delle possibilità di pesca all’acciuga attribuite in applicazione del principio di stabilità relativa, che compare nell’Atto di adesione sotto forma di contingente, mentre le navi da pesca all’acciuga della flotta spagnola nella acque del Golfo di Guascogna che sono iscritte nel registro in causa ed autorizzate ad esercitarvi le loro attività sono le beneficiarie economiche reali delle possibilità di pesca in questione.

55      Per quanto riguarda l’argomento della Commissione secondo cui il Tribunale avrebbe già giudicato, nella sentenza 6 dicembre 2001, causa T‑196/99, Area Cova e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑3597), che il principio di stabilità relativa non conferisce ai singoli diritti soggettivi la cui violazione faccia sorgere un diritto ad indennizzo, le ricorrenti fanno valere che la frase citata dalla Commissione costituisce un ragionamento obiter dictum, esposto dal Tribunale in un contesto in cui l’applicazione del principio di stabilità relativa non era in questione. Simile dichiarazione non costituirebbe la ratio decidendi della sentenza e, di conseguenza, non si potrebbe comunque ritenere che l’affermazione che essa contiene costituisca giurisprudenza ai fini cui tende la Commissione.

56      Le ricorrenti ricordano, inoltre, che il Tribunale ha chiaramente dichiarato che gli interessati potevano, in ogni caso, nei limiti in cui si ritenevano vittime di un danno derivante direttamente dalla nona rubrica dell’allegato I D del regolamento n. 2742/1999, contestare questa disposizione nell’ambito del procedimento per responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 235 CE e 288 CE (ordinanza 19 settembre 2001, punto 85).

57      Esse sostengono che, qualora si accogliesse la tesi della Commissione, il principio del diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale risulterebbe violato. L’atto illegittimo del Consiglio, infatti, rimarrebbe comunque non sanzionato, poiché i danni da esso provocati non potrebbero avere riparazione, considerato che lo Stato non può reclamare un indennizzo. Gli armatori ricorrenti si vedrebbero privati di un diritto di pesca – o almeno della legittima aspettativa di tale diritto – che lo stesso diritto comunitario riconosce loro e, di conseguenza, delle catture che l’esercizio di tale diritto avrebbe consentito e che invece sono state realizzate dalla flotta beneficiaria del trasferimento. Infine, l’effettiva attribuzione delle disponibilità di pesca a seguito dello scambio dei contingenti sarebbe intervenuta, impunemente, in violazione delle disposizioni dell’art. 161, n. 1, lett. f), dell’Atto di adesione.

58      In secondo luogo, le ricorrenti ricordano che, in forza dell’art. 33 CE, uno degli obiettivi perseguiti dalla politica agricola comune è quello di assicurare un equo livello di vita alla popolazione agricola, in particolare mediante l’innalzamento del reddito di coloro che lavorano in tale settore. Nel perseguire questo obiettivo, la finalità dei contingenti consisterebbe nel garantire a ciascuno Stato membro una quota del TAC comunitario in funzione dei criteri citati. Orbene, come sottolineano le ricorrenti, sono i battelli da pesca che battono bandiera di ogni Stato membro o che in esso sono registrati gli unici che possono attingere al contingente assegnato allo Stato membro in questione (sentenza della Corte 14 dicembre 1989, causa C‑216/87, Jaderow, Racc. pag. 4509, punto 16).

59      In terzo luogo, le ricorrenti sottolineano che, in forza della legge spagnola n. 3/2001, da un lato, la ripartizione delle possibilità di pesca tra le navi può concretizzarsi in un volume di catture e svolgersi in funzione dell’attività di pesca esercitata storicamente e, dall’altro, il riequilibrio o la riduzione delle possibilità di pesca imposti dall’Unione europea o dai trattati internazionali deve riguardare in modo proporzionale ogni nave, secondo un principio di equità, in modo che sia mantenuta la posizione relativa di ogni operatore. Ne deriverebbe che la riduzione del contingente di acciughe attribuito al Regno di Spagna ha avuto ripercussioni negative sui diritti acquisiti dalle ricorrenti.

60      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, fa valere che non ricorre la prima condizione perché sia riconosciuto dal diritto comunitario il diritto ad un risarcimento, in quanto, da un lato, le norme di diritto violate dal Consiglio non erano preordinate a conferire diritti ai singoli e, dall’altro, le dette violazioni non sono sufficientemente gravi e manifeste.

 Giudizio del Tribunale

61      Come si è ricordato supra al punto 34, la prima condizione perché un diritto a risarcimento venga riconosciuto dal diritto comunitario concerne la violazione di una norma di diritto da parte dell’istituzione comunitaria in causa, norma di diritto che deve essere preordinata a conferire diritti ai singoli e la cui violazione deve essere sufficientemente grave e manifesta.

62      Ciò considerato, occorre esaminare, in ordine successivo, se il Consiglio, adottando il comportamento contestato, abbia violato una norma di diritto e, in caso affermativo, se la detta norma sia preordinata a conferire diritti ai singoli e se la sua violazione sia sufficientemente grave e manifesta.

 Sull’illegittimità del comportamento contestato al Consiglio

63      Occorre preliminarmente determinare con precisione il comportamento del Consiglio la cui illegittimità è asserita dalle ricorrenti.

64      È pacifico che, con il presente ricorso, le ricorrenti mirano ad ottenere il risarcimento del danno che ad esse sarebbe stato cagionato dalle disposizioni annullate, con cui il Consiglio ha autorizzato la Repubblica portoghese, per il periodo tra il 1996 e il 2001, a pescare una parte del suo contingente di acciughe nelle acque della zona CIEM VIII che rientrano nella sovranità o nella giurisdizione della Repubblica francese. È questa autorizzazione di pesca, concessa alla Repubblica portoghese nella zona CIEM VIII, che è stata dichiarata illegittima dalla Corte nella sentenza 18 aprile 2002.

65      Occorre ricordare che le disposizioni annullate erano volte ad attuare il punto 1, 1.1, secondo comma, sub i), dell’allegato IV del regolamento n. 685/95, in forza del quale, nel contesto di un accordo di scambio di possibilità di pesca tacitamente rinnovabile per il periodo compreso tra il 1995 e il 2002, la Repubblica portoghese ha ceduto alla Repubblica francese l’80% delle sue possibilità di pesca nella zona CIEM IX affinché tale quantitativo venisse pescato esclusivamente nelle acque sottoposte alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica francese nella zona CIEM VIII. Poiché, tuttavia, la Repubblica portoghese non dispone di diritti di pesca nella zona CIEM VIII, le disposizioni annullate avevano lo scopo di creare tali diritti.

66      Occorre sottolineare che, se, nella sentenza 18 aprile 2002, la Corte ha annullato l’autorizzazione data dal Consiglio alla Repubblica portoghese di pescare una parte del suo contingente di acciughe nella zona CIEM VIII, per contro, essa non ha statuito sulla legittimità della cessione da parte della Repubblica portoghese delle sue possibilità di pesca all’acciuga nella zona CIEM VIII alla Repubblica francese; tale cessione è stata invece avallata nella sentenza 5 ottobre 1999.

67      Infatti, in tale sentenza, la Corte aveva respinto i motivi d’annullamento presentati dal Regno di Spagna contro la disposizione che prevedeva tale cessione, cioè il punto 1, 1.1, secondo comma, sub i), dell’allegato IV del regolamento n. 685/95. La sentenza 5 ottobre 1999, che ha sul punto autorità di cosa giudicata, ha così definitivamente deciso sulla compatibilità di tale disposizione con il diritto comunitario (v., in questo senso, le conclusioni dell’avvocato generale Alber nella causa definita con la sentenza 18 aprile 2002, Racc. pag. I‑3441, paragrafi 47 e 79).

68      Occorre, per contro, valutare se l’autorizzazione illegittima data alla Repubblica portoghese di pescare una parte del suo contingente di acciughe nella zona CIEM VIII costituisca un comportamento che può dar luogo a risarcimento. Al riguardo, le ricorrenti fanno valere che il comportamento del Consiglio all’origine del danno da esse subito ha violato il principio di stabilità relativa, l’Atto di adesione, i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, e che tale comportamento ha costituito uno sviamento di potere.

 – Sulla violazione del principio di stabilità relativa

69      Occorre ricordare che, con la sentenza 18 aprile 2002, la Corte ha dichiarato che, autorizzando, con le disposizioni annullate, la Repubblica portoghese a pescare una parte del suo contingente di acciughe nella zona CIEM VIII tra il 1996 e il 2001, il Consiglio ha violato il principio di stabilità relativa, dato che la Spagna non ha ottenuto il 90% delle possibilità di pesca che ad essa erano attribuite nella zona CIEM VIII.

 Sulle altre violazioni dedotte dalle ricorrenti

70      Le ricorrenti fanno valere che il comportamento contestato al Consiglio ha violato, oltre al principio di stabilità relativa, l’Atto di adesione, i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, e che tale comportamento ha costituito uno sviamento di potere.

71      Vero è che, nella sentenza 18 aprile 2002, la Corte non ha constatato che il Consiglio aveva commesso le violazioni e gli sviamenti menzionati.

72      Tuttavia, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la domanda di risarcimento è autonoma rispetto al ricorso di annullamento (ordinanza della Corte 21 giugno 1993, causa C‑257/93, Van Parijs e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑3335, punti 14 e 15, e sentenza del Tribunale 16 aprile 1997, causa T‑20/94, Hartmann/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑595, punto 115), di modo che l’annullamento dell’atto all’origine del danno o la constatazione della sua invalidità non sono necessari per la proposizione della domanda di risarcimento.

73      Orbene, l’esistenza di un diritto a risarcimento in forza del diritto comunitario dipende dalla natura delle asserite violazioni, in quanto l’applicazione dell’art. 288, secondo comma, CE esige che l’asserita violazione sia sufficientemente grave e manifesta e che la norma di diritto violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli.

74      Occorre conseguentemente esaminare se il comportamento contestato al Consiglio abbia violato, oltre al principio di stabilità relativa, l’Atto di adesione, i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, e se tale comportamento abbia costituito uno sviamento di potere.

75      Occorre, anzitutto, constatare che la violazione dell’Atto di adesione è dimostrata, in quanto, autorizzando la Repubblica portoghese a pescare una parte del suo contingente di acciughe nella zona CIEM VIII, il Consiglio ha, come la Corte ha constatato al punto 42 della sentenza 18 aprile 2002, privato il Regno di Spagna del 90% delle possibilità di pesca del TAC di acciughe nella zona CIEM VIII che ad esso erano attribuite. Infatti, l’attribuzione al Regno di Spagna del 90% delle possibilità di pesca del TAC di acciughe nella detta zona è prevista dall’art. 161, n. 1, lett. f), dell’Atto di adesione.

76      Per quanto riguarda, poi, i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, il Tribunale constata, per contro, che la loro violazione non è dimostrata. La tesi delle ricorrenti si basa, infatti, sulla premessa secondo cui il Consiglio non poteva legittimamente, in ogni caso, autorizzare la Repubblica portoghese a pescare l’acciuga nella zona CIEM VIII. Orbene, tale premessa è erronea. Al riguardo, occorre ricordare che, nella sentenza 18 aprile 2002, la Corte ha dichiarato quanto segue:

«44      Le disposizioni impugnate non possono giustificarsi sulla base dell’art. 11, n. 1, in combinato disposto con il punto 1, 1.1, secondo comma, [sub] i), dell’allegato IV del regolamento n. 685/95, perché tale disposizione dispone che, una volta stabilito “un TAC comune” di acciughe per le zone CIEM VIII e IX, “il Portogallo cede annualmente alla Francia l’80% delle sue possibilità di pesca, da pescare esclusivamente nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione della Francia”.

45      La constatazione che la cessione alla Repubblica francese delle possibilità di pesca della Repubblica portoghese è stata effettuata nell’ambito di un TAC comune per le zone CIEM VIII e IX, contenuta nei punti 51 e 52 della [sentenza 5 ottobre 1999], risulta inesatta. Per soddisfare la condizione dello stabilimento di un TAC comune di acciughe per le zone CIEM VIII e IX, a cui il punto 1, 1.1, secondo comma, [sub] i), dell’allegato IV del regolamento n. 685/95 subordina lo scambio delle possibilità di pesca tra la Repubblica portoghese e la Repubblica francese, il Consiglio avrebbe dovuto stabilire un TAC comune per le acciughe per le zone CIEM VIII e CIEM IX, X, Copace 34.1.1, ma non lo ha fatto, come ha riconosciuto nei suoi scritti. La pretesa gestione comune di due TAC distinti, sostenuta dal Consiglio, non può soddisfare, infatti, tale condizione. Inoltre, è pacifico che, nel caso di specie, i due TAC abbiano ad oggetto due stock ittici biologicamente differenti l’uno dall’altro.

(…)

47      Le disposizioni impugnate non si giustificano neppure sulla base degli artt. 8, n. 4, [sub] ii), e 9, n. 1, del regolamento n. 3760/92, che prevedono la conclusione di accordi relativi a scambi di contingenti. L’art. 8, n. 4, [sub] ii), stabilisce, infatti, expressis verbis che è necessaria la richiesta degli Stati membri direttamente interessati perché il Consiglio tenga conto di un siffatto scambio. Orbene, nel caso di specie, una tale richiesta non è stata avanzata dal Regno di Spagna, che pure è direttamente interessato poiché lo scambio di contingenti ha comportato un aumento delle possibilità di pesca dell’acciuga nella zona CIEM VIII. Quanto all’art. 9, n. 1, si deve osservare che uno scambio delle disponibilità di pesca, come previsto da tale norma, presuppone che le dette disponibilità siano state innanzitutto assegnate in conformità con il principio della stabilità relativa. Orbene, così non è stato negli anni dal 1996 al 2001, come risulta dal punto 42 della presente sentenza».

77      Ne deriva che il Consiglio conservava, in linea di principio, il diritto, in forza del punto 1, 1.1, secondo comma, sub i), dell’allegato IV del regolamento n. 685/95, e dell’art. 8, n. 4, sub ii), del regolamento n. 3760/92, ad autorizzare la Repubblica portoghese a pescare l’acciuga nella zona CIEM VIII, sempreché fosse fissato un TAC comune di acciughe per la zona CIEM VIII e per la zona CIEM IX, oppure tutti gli Stati membri direttamente interessati ne facessero domanda.

78      Di conseguenza, le ricorrenti non possono sostenere che il principio di certezza del diritto sia stato violato dalle disposizioni annullate, poiché la disciplina regolamentare applicabile abilitava in linea di principio il Consiglio ad adottarle. Per lo stesso motivo, le ricorrenti non erano nemmeno legittimate a riporre il loro affidamento nella conservazione di una situazione esistente, poiché quest’ultima poteva essere modificata dal Consiglio in virtù del suo potere discrezionale, e ciò soprattutto in un ambito come quello della politica agricola comune, nel quale le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale (v., in questo senso, sentenza Area Cova e a./Consiglio e Commissione, citata al precedente punto 55, punto 122).

79      Per quanto riguarda, infine, l’asserito sviamento di potere, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta essere stato adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati dall’istituzione convenuta o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato (sentenza Rica Foods e Free Trade Foods/Commissione, citata al precedente punto 34, punto 200).

80      Orbene, nella fattispecie, occorre constatare che le ricorrenti non sottopongono al Tribunale alcun indizio dal quale risulterebbe che le disposizioni annullate non sono state adottate al fine di «garantire una migliore utilizzazione delle possibilità di pesca per le acciughe», come previsto dal quarto ‘considerando’ del regolamento n. 746/95.

81      Risulta dall’insieme di queste considerazioni che il comportamento contestato al Consiglio è illegittimo in quanto viola il principio di stabilità relativa e l’Atto di adesione.

82      In simili circostanze, occorre poi esaminare se le norme giuridiche violate dal Consiglio fossero preordinate a conferire diritti ai singoli e, eventualmente, se tali violazioni siano sufficientemente gravi e manifeste.

 Sull’esistenza di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli

83      Secondo la giurisprudenza, perché sorga la responsabilità extracontrattuale della Comunità, l’illegittimità contestata deve riguardare la violazione di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (sentenze Bergaderm e Goupil/Commissione, citata al precedente punto 34, punto 42, e Commissione/Camar e Tico, citata al precedente punto 34, punto 53).

84      Occorre, pertanto, esaminare in quali limiti si possa considerare che il principio di stabilità relativa e l’art. 161, n. 1, lett. f), dell’Atto di adesione siano preordinati a conferire diritti ai singoli.

85      Al riguardo deve essere preliminarmente osservato che, in contrasto con quanto sostenuto dal Consiglio, poco importa che la norma violata costituisca o no una norma superiore di diritto (v., in questo senso, sentenza Bergaderm e Goupil/Commissione, citata al precedente punto 34, punti 41, 42 e 62). Gli argomenti presentati in merito dalle parti sono, pertanto, inconferenti.

86      Occorre, poi, indicare che la giurisprudenza ha considerato che una norma giuridica è preordinata a conferire diritti ai singoli quando la violazione riguarda una disposizione che genera diritti che i giudici nazionali devono tutelare, in modo tale che essa abbia effetto diretto (sentenza della Corte 5 marzo 1996, cause riunite C‑46/93 e C‑48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame, Racc. pag. I‑1029, punto 54), che generi un vantaggio che può essere definito diritto acquisito (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 29 gennaio 1998, causa T‑113/96, Dubois e Figli/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑125, punti 63-65), che abbia lo scopo di tutelare gli interessi dei singoli (sentenza della Corte 25 maggio 1978, cause riunite 83/76 e 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, HNL e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1209, punto 5) o che implichi l’attribuzione di diritti a favore dei singoli, il cui contenuto possa essere adeguatamente individuato (sentenza della Corte 8 ottobre 1996, cause riunite C‑178/94, C‑179/94 e da C‑188/94 a C‑190/94, Dillenkofer e a., Racc. pag. I‑4845, punto 22).

87      Deve essere ricordato che, in forza dell’art. 8, n. 4, sub i) e ii), del regolamento n. 3760/92, il Consiglio ha suddiviso le possibilità di pesca tra gli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ogni Stato membro per ciascuno degli stock ittici in causa. In applicazione di tale principio, l’art. 161, n. 1, lett. f), dell’Atto di adesione ha assegnato al Regno di Spagna una quota del 90% del TAC di acciughe nella zona CIEM VIII, mentre il rimanente 10% veniva assegnato alla Francia. È questa la ripartizione che il Consiglio ha violato adottando le disposizioni annullate, nella misura in cui esse hanno avuto l’effetto che il Regno di Spagna non ha ottenuto il 90% delle possibilità di pesca all’acciuga nella detta zona.

88      Occorre rilevare, al riguardo, che nella sentenza Area Cova e a./Consiglio e Commissione, citata al precedente punto 55 (punto 152), il Tribunale ha già dichiarato che il principio di stabilità relativa, dato che ha ad oggetto solo i rapporti tra gli Stati membri, non può conferire diritti soggettivi ai singoli, la cui violazione dia diritto a risarcimento in base all’art. 288, secondo comma, CE.

89      Infatti, il principio di stabilità relativa riflette un criterio di ripartizione delle possibilità di pesca comunitarie tra Stati membri sotto forma di contingenti assegnati agli Stati membri. Come la Corte ha dichiarato (sentenza della Corte 13 ottobre 1992, cause riunite C‑63/90 e C‑67/90, Portogallo e Spagna/Consiglio, Racc. pag. I‑5073, punto 28), il principio di stabilità relativa non conferisce, pertanto, ai pescatori alcuna garanzia di cattura di un quantitativo fisso di pesce, poiché l’esigenza di stabilità relativa si deve intendere unicamente nel senso del mantenimento del diritto ad una percentuale fissa per ogni Stato membro nella detta ripartizione.

90      Inoltre, occorre anche sottolineare che, in forza dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 3760/92, gli Stati membri potevano scambiarsi in tutto o in parte le disponibilità di pesca che ad essi erano state attribuite, come è dimostrato dalle circostanze della presente fattispecie. Neppure la procedura che doveva essere seguita per la realizzazione di simile scambio presentava indizi che permettessero di dedurre l’esistenza di diritti di cui sarebbero stati titolari i pescatori dello Stato membro che effettuava la cessione.

91      Allo stesso modo, come il Tribunale ha osservato al punto 54 dell’ordinanza 19 settembre 2001, l’art. 161, n. 1, lett. f), dell’Atto di adesione ha esclusivamente ad oggetto la previsione della ripartizione del contingente di acciughe nella zona CIEM VIII e non implica alcun riferimento alla situazione dei pescatori di acciughe dei due paesi che possono pescare in questa zona né, a fortiori, alcun obbligo per il Consiglio di tenere conto della specifica situazione dei detti pescatori nel momento in cui autorizza un trasferimento del contingente di acciughe da una zona attigua verso la detta zona.

92      Ne deriva che la concessione al Regno di Spagna, in forza del principio di stabilità relativa, di una quota del 90% del TAC di acciughe nella zona CIEM VIII non conferisce, di per sé, ai pescatori spagnoli alcun diritto di pescare l’acciuga nella detta zona, in quanto simili possibilità eventuali di pesca derivano esclusivamente dalla normativa nazionale che stabilisce le condizioni di esercizio della pesca all’acciuga nella zona CIEM VIII.

93      In tale contesto, occorre considerare che il principio di stabilità relativa e l’art. 161, n. 1, lett. f), dell’Atto di adesione individuano con sufficiente precisione gli Stati come titolari dei diritti di pesca e definiscono il contenuto di simili diritti in modo che le dette norme giuridiche non sono preordinate a conferire diritti ai singoli ai sensi della citata giurisprudenza.

94      È vero che, come le ricorrenti fanno valere, secondo il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 3760/92, la stabilità relativa prevista dal detto regolamento deve tenere conto delle particolari esigenze delle regioni in cui le popolazioni locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse. Come la Corte ha dichiarato, da ciò si evince che la finalità dei contingenti sta nell’assicurare a ciascuno Stato membro una parte dei TAC comunitari, determinata essenzialmente in funzione delle catture delle quali, anteriormente all’istituzione del sistema dei contingenti, hanno fruito le attività di pesca tradizionali, le popolazioni locali dipendenti dalla pesca e le industrie connesse di tale Stato membro (sentenza della Corte 19 febbraio 1998, causa C‑4/96, NIFPO e Northern Ireland Fishermen’s Federation, Racc. pag. I‑681, punto 47; v. anche, per quanto riguarda il regolamento n. 170/83, sentenze della Corte 14 dicembre 1989, causa 3/87, Agegate, Racc. pag. 4459, punto 24, e Jaderow, citata al precedente punto 58, punto 23).

95      La Corte considera, di conseguenza, che spetta al Consiglio, al momento della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, conciliare, per ciascuno degli stock ittici considerati, gli interessi di cui ciascuno Stato membro è portatore con riferimento alle sue attività tradizionali di pesca e, se del caso, alle sue popolazioni come pure alle sue industrie locali dipendenti dalla pesca (sentenza NIFPO e Northern Ireland Fishermen’s Federation, citata al precedente punto 94, punto 48).

96      Tuttavia, occorre osservare che, al punto 153 della sentenza Area Cova e a./Consiglio e Commissione, citata al precedente punto 55, il Tribunale ha anche dichiarato che i diritti tradizionali di pesca sono acquisiti a vantaggio degli Stati, con l’esclusione di singoli armatori, di modo che questi ultimi non possono avvalersi di un diritto soggettivo la cui violazione conferisca loro un diritto a risarcimento in base all’art. 288, secondo comma, CE.

97      Ne deriva che il principio di stabilità relativa e l’art. 161, n. 1, lett. f), dell’Atto di adesione non sono preordinati a conferire diritti ai singoli ai sensi della citata giurisprudenza. Di conseguenza, senza che occorra esaminare il carattere sufficientemente grave e manifesto della violazione di queste norme da parte del Consiglio, occorre concludere che non ricorre nella fattispecie la prima condizione perché un diritto a risarcimento sia riconosciuto dal diritto comunitario.

2.     Sull’asserito pregiudizio

 Argomenti delle parti

98      Le ricorrenti affermano che l’illegittimità contestata al Consiglio ha causato loro quattro tipi di danni.

99      In primo luogo, le ricorrenti osservano che le disposizioni annullate hanno avuto l’effetto immediato di privare la flotta spagnola del golfo di Guascogna del diritto di pescare il 90% delle catture nel «nuovo TAC», calcolato addizionando il TAC formalmente approvato per ogni campagna nella zona CIEM VIII e le tonnellate supplementari di acciughe attribuite alla flotta francese nella zona CIEM VIII a seguito del trasferimento del contingente portoghese della zona CIEM IX, che il Consiglio ha autorizzato. Infatti, le acciughe pescate nella zona CIEM VIII costituirebbero l’unica unità di gestione differenziata. Pertanto, qualsiasi cattura effettuata in mare da un’unità di pesca sarebbe detratta dal TAC della zona CIEM VIII, ed essa non sarebbe più disponibile per le altre unità di pesca della flotta autorizzata a pescarvi.

100    Secondo le ricorrenti, tale pregiudizio sarebbe reale e certo. Infatti, poiché il 90% del TAC di acciughe della zona CIEM VIII fissato ogni anno dal Consiglio spettava alla flotta spagnola ed il trasferimento di contingenti tra le zone era illegittimo, un aumento del TAC senza tenere conto del principio di stabilità relativa conduce inevitabilmente a concludere che, nel corso del periodo in cui tale aumento di fatto del TAC era in vigore, la flotta spagnola e dunque le ricorrenti sono state private di una parte dei diritti di pesca che sarebbero stati ad esse attribuiti nel TAC realmente esistente nel corso di quegli anni, che potrebbe essere calcolato aggiungendo al TAC di acciughe fissato nei regolamenti, cioè 33 000 tonnellate annue, quello che corrisponde al trasferimento autorizzato, cioè 5 008 tonnellate negli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, 3 000 tonnellate nel 2000, e 4 176 tonnellate nel 2001. Il detto pregiudizio sarebbe stato arrecato direttamente alle ricorrenti, in quanto esse beneficiavano dei diritti di pesca sui contingenti.

101    È vero che – ammettono le ricorrenti –, perché il pregiudizio si realizzi, le acciughe devono essere pescate ed è probabile che la flotta spagnola non avrebbe pescato la totalità del contingente assegnato al Regno di Spagna, neppure in assenza di trasferimento. Tuttavia, sarebbe certo che vi è stato un trasferimento e che le acciughe sono state pescate non dalla flotta spagnola, ma dalla flotta francese, e ciò al di là del contingente assegnato alla Repubblica francese.

102    Sulla base di una valutazione economica del danno da esse subìto effettuata dall’Instituto Tecnológico Pesquero y Alimentario (in prosieguo: il «rapporto AZTI»), allegata al ricorso, le ricorrenti considerano che la cessione illegittima dei contingenti si è tradotta in un aumento medio di 4 500 tonnellate l’anno da pescare nella zona CIEM VIII, aumento che è stato calcolato sottraendo dal totale delle catture effettuate dalla flotta francese il contingente del TAC che sarebbe spettato ad essa senza la cessione dichiarata illegittima. Le ricorrenti stimano il valore totale dell’eccedenza delle catture della flotta francese rispetto al contingente di cui essa avrebbe potuto disporre in assenza di trasferimento, tra il 1996 ed il 2001, in EUR 51 722 830.

103    Le ricorrenti precisano, al riguardo, che il loro ricorso non concerne dunque l’eccedenza delle possibilità di pesca della flotta francese, ma l’eccedenza delle catture realizzate rispetto alle possibilità di pesca che legittimamente spettavano alla detta flotta. Il pregiudizio subìto non può pertanto dipendere, come il Consiglio sostiene, dal fatto che la flotta spagnola peschi o no un quantitativo di acciughe prossimo al limite di catture fissato dai regolamenti, ma da un fatto indiscutibile, cioè le catture eccedenti realizzate dalla flotta francese in ragione del trasferimento illegittimo dei contingenti.

104    In secondo luogo, le ricorrenti ritengono che l’atto illegittimo commesso dal Consiglio abbia arrecato loro un danno ulteriore in quanto ha comportato un’alterazione delle condizioni di mercato nella comunità autonoma dei Paesi Baschi nel corso del periodo in causa, in quanto sia la domanda sia i prezzi sarebbero diminuiti. Sulla base del rapporto AZTI, le ricorrenti valutano il danno totale da esse subìto per questa ragione, per il periodo tra il 1996 ed il 2001, in EUR 3 953 989.

105    In terzo luogo, le ricorrenti ritengono che l’atto illegittimo contestato al Consiglio abbia indebolito la posizione concorrenziale della flotta spagnola di fronte al rafforzamento della flotta francese, in quanto la Francia è stata in grado di mantenere operativa la sua flotta nell’attività di pesca in causa grazie, in gran parte, alla cessione delle possibilità di pesca annullata dalla Corte. Le ricorrenti si basano al riguardo su tre parametri pertinenti che permetterebbero di misurare l’attività della flotta francese, vale a dire l’evoluzione del numero delle imbarcazioni da pesca e le pratiche utilizzate, il totale delle catture e i limiti indiretti dello sforzo di pesca che risultano dal prematuro esaurimento del contingente francese del TAC di acciughe nella zona CIEM VIII. Ne deriverebbe, per contro, che la redditività della flotta spagnola del golfo di Guascogna sarebbe gravemente compromessa, a medio e a lungo termine, dallo sfruttamento eccessivo di risorse comuni nella zona del golfo di Biscaglia e dalla diminuzione dello stock di acciughe della zona CIEM VIII che ne deriva. Ciò si tradurrebbe sia in una diminuzione delle possibilità di cattura effettive per la flotta, indipendentemente dal TAC fissato, sia in un rischio significativo di riduzione del TAC di acciughe comunitario per questa attività di pesca.

106    In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che la cessione di possibilità di pesca a vantaggio della flotta francese nella zona CIEM VIII è una delle cause principali dell’eccessivo sfruttamento delle risorse, poiché essa permette alla detta flotta di pescare praticamente per tutto l’anno. A dimostrazione, le ricorrenti osservano che la flotta spagnola non è stata in grado di esaurire il suo contingente del TAC di acciughe nel corso degli ultimi anni, a causa delle catture eccessive realizzate su questo stock dalla flotta francese. Il pregiudizio reale e certo provocato alla flotta spagnola dall’eccessivo sfruttamento delle risorse da parte della flotta francese si sarebbe concretizzato finora nell’impossibilità di realizzare catture più ingenti. Esso si risolverà, per l’avvenire, in possibilità inferiori di catture effettive, poiché lo stock di acciughe si riduce, compromettendo l’efficienza economica a medio e a lungo termine della flotta spagnola.

107    Secondo le ricorrenti, l’indebolimento della posizione concorrenziale della flotta spagnola e l’eccessivo sfruttamento delle risorse sono danni reali e certi, indipendentemente dal fatto che il loro calcolo preciso debba essere effettuato ulteriormente e separatamente.

108    Quanto alle critiche avanzate dal Consiglio contro il metodo utilizzato dal rapporto AZTI, le ricorrenti fanno valere, da un lato, che qualsiasi valutazione di un lucrum cessans o di un damnum emergens implica necessariamente una previa valutazione dei benefici che avrebbero potuto essere realizzati se l’evento generatore del danno non si fosse verificato e, dall’altro, che il rapporto AZTI ha utilizzato il metodo che gli economisti consideravano come il più valido scientificamente per attribuire ad ogni nave della flotta spagnola appartenente ad uno dei ricorrenti la sua parte di danno globale. Se il Consiglio intende contestare la qualità di questo metodo o il suo rigore scientifico, dovrebbe esporne le ragioni.

109    Il Consiglio ritiene che le ricorrenti non abbiano fornito la prova di aver subìto un qualsiasi danno.

 Giudizio del Tribunale

110    Secondo la giurisprudenza, perché sorga la responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, la persona lesa deve dimostrare l’esistenza del danno lamentato. Tale pregiudizio deve essere reale e certo (sentenza della Corte 27 gennaio 1982, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 85, punto 9; sentenza del Tribunale 2 luglio 2003, causa T‑99/98, Hameico Stuttgart e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑2195, punto 67), nonché valutabile (sentenza del Tribunale 16 gennaio 1996, causa T‑108/94, Candiotte/Consiglio, Racc. pag. II‑87, punto 54). Per contro, un danno puramente ipotetico e indeterminato non dà diritto a risarcimento (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 11 luglio 1997, causa T‑267/94, Oleifici Italiani/Commissione, Racc. pag. II‑1239, punto 73).

111    Spetta alle ricorrenti fornire elementi di prova al giudice comunitario al fine di provare la realtà e l’entità del danno che assumono di aver subìto (sentenze del Tribunale 9 gennaio 1996, causa T‑575/93, Koelman/Commissione, Racc. pag. II‑1, punto 97, e 28 aprile 1998, causa T‑184/95, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑667, punto 60; v. anche, in questo senso, sentenza della Corte 21 maggio 1976, causa 26/74, Roquette Frères/Commissione, Racc. pag. 677, punti 22-24).

112    Occorre pertanto esaminare se le ricorrenti abbiano dimostrato di aver subìto un danno reale e certo.

113    In primo luogo, le ricorrenti affermano di aver subìto un danno in quanto sono state private del diritto di pescare il 90% delle catture del «nuovo TAC», calcolato aggiungendo al TAC fissato per la zona CIEM VIII il contingente trasferito. Nel ricorso, le ricorrenti considerano che il danno da esse subìto al riguardo equivalga al valore dell’eccedenza delle catture effettuate dalla flotta francese rispetto al suo contingente legittimo.

114    Occorre ricordare che, al punto 42 della sentenza 18 aprile 2002, la Corte ha constatato che, in ragione dell’autorizzazione data alla Repubblica portoghese di pescare una parte del suo contingente di acciughe nella zona CIEM VIII, il Regno di Spagna, pur essendosi effettivamente visto assegnare il 90% del TAC di acciughe fissato per la detta zona, non ha per contro ottenuto, in violazione del principio di stabilità relativa, il 90% delle possibilità di pesca all’acciuga in questa zona. Infatti, l’autorizzazione data alla Repubblica portoghese di pescare una parte del suo contingente di acciughe nella zona CIEM VIII ha aumentato le possibilità di pesca all’acciuga nella detta zona, senza che il Regno di Spagna fosse in grado di disporre del 90% di tale contingente supplementare di acciughe.

115    Per altro verso, è parimenti pacifico che l’aumento delle possibilità di pesca all’acciuga nella zona CIEM VIII tra il 1996 e il 2001 ha permesso alla Repubblica francese, in ragione della cessione da parte della Repubblica portoghese del suo contingente in questa zona in forza dell’allegato IV del regolamento n. 685/95, di effettuare maggiori catture di acciughe nella detta zona.

116    Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, nessuna delle circostanze citate dimostra che esse abbiano subìto un danno reale e certo.

117    Occorre infatti ricordare che, come la Corte ha già dichiarato, il principio di stabilità relativa significa soltanto il mantenimento di una percentuale fissa del volume delle catture disponibili per ciascuno degli stock ittici in causa, volume che può evolversi, e non la garanzia di un quantitativo fisso di catture (sentenza della Corte 16 giugno 1987, causa 46/86, Ronkes, Racc. pag. 2671, punto 17).

118    Ne deriva che il contingente del 90% del TAC fissato per la zona CIEM VIII, assegnato al Regno di Spagna, costituisce unicamente un limite teorico di cattura massima che non deve, in nessun caso, essere superato dalla flotta spagnola. La detta quota non significa, per contro, assolutamente che la flotta spagnola abbia la garanzia di pescare effettivamente il 90% del TAC di acciughe nella zona CIEM VIII. Al riguardo, va osservato che, se le parti disputano sulla questione di stabilire se le autorità spagnole disponessero di un potere discrezionale per la concessione dei diritti di pesca, per contro, è pacifico che i pescatori attivi nella zona CIEM VIII non sono titolari di alcun contingente individuale concesso dalle autorità spagnole sulla base della legislazione nazionale.

119    In tale contesto, il mero fatto che le ricorrenti non abbiano ottenuto il 90% delle possibilità di pesca all’acciuga nella zona CIEM VIII rivela soltanto un danno teorico e ipotetico, la cui esistenza dipende dalle catture effettivamente realizzate dalla flotta spagnola. Le ricorrenti lo ammettono del resto, in modo esplicito, quando indicano, nella memoria di replica, che «la flotta spagnola non avrebbe probabilmente pescato la totalità del suo contingente in assenza di trasferimento».

120    Quanto alla circostanza che la flotta francese ha realizzato eccedenze di catture rispetto al suo contingente iniziale precedente al trasferimento, essa non prova in alcun modo, di per sé, che la flotta spagnola abbia subìto un danno in termini di minori catture. Infatti, poiché la quota attribuita nel TAC di acciughe costituisce un limite teorico massimo, il mero fatto che la flotta francese peschi di più non dimostra, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, che la flotta spagnola abbia pescato meno o che essa sia stata ostacolata nel pescare di più.

121    Ne deriva che le circostanze dedotte nel ricorso non provano l’esistenza di un danno reale e certo.

122    In ogni caso, il valore dell’eccedenza francese, stimato in EUR 51 722 830, non può dimostrare l’entità del danno subìto dalle ricorrenti. Infatti, non esiste alcuna correlazione tra il volume delle catture effettivamente realizzato dal complesso della flotta francese e il volume delle catture che le ricorrenti avrebbero potuto realizzare.

123    Nei limiti in cui il pregiudizio lamentato dalle ricorrenti si basa sul solo fatto che la flotta francese ha effettuato catture in eccedenza rispetto al suo legittimo contingente, occorre respingere gli argomenti da esse presentati.

124    Va, poi, osservato che il danno ipotetico lamentato dalle ricorrenti presenterebbe carattere reale e certo se risultasse che le catture di acciughe effettuate dalla flotta francese nella zona CIEM VIII sul contingente supplementare assegnato alla Repubblica portoghese nella detta zona hanno ristretto le possibilità effettive, per la flotta spagnola attiva in tale zona, di pescare le acciughe, impedendo a quest’ultima di realizzare catture addizionali nel limite del 90% delle possibilità di pesca nella zona CIEM VIII, tenuto conto del contingente che la Repubblica portoghese è stata autorizzata a pescare in questa zona.

125    Al riguardo è tuttavia necessario constatare che, se le ricorrenti hanno posto in evidenza le quantità eccedenti pescate dalla flotta francese rispetto al contingente di cui essa disponeva legittimamente nella zona CIEM VIII, esse non hanno, per contro, mai cercato di quantificare il volume delle catture addizionali che avrebbero potuto realizzare in assenza delle disposizioni annullate.

126    Per altro verso, occorre osservare che non viene contestato che, nel corso del periodo compreso tra il 1996 e il 2001, il Regno di Spagna non ha mai esaurito il suo contingente del 90% del TAC fissato inizialmente per la zona CIEM VIII, contingente che corrisponde, per ciascuno degli anni in causa, a 29 700 tonnellate di acciughe.

127    Poiché la flotta spagnola non ha, per nessuno degli anni in causa, esaurito il proprio contingente di acciughe nella zona CIEM VIII, il fatto che la flotta francese abbia, dal canto suo, superato il contingente che ad essa era stato legittimamente assegnato è privo di rilievo per dimostrare che la flotta spagnola abbia subìto un danno, in quanto, comunque, questa flotta aveva la possibilità di effettuare maggiori catture di acciughe nella zona CIEM VIII nell’ambito del TAC fissato per questa zona.

128    Va, al riguardo, osservato che le ricorrenti non hanno, peraltro, sostenuto che la flotta spagnola si sarebbe imposta un limite nelle catture allo scopo di ripartirle su tutto l’anno senza superare il contingente di 29 700 tonnellate, di modo che, se la detta flotta fosse stata informata del fatto che disponeva di un contingente supplementare di acciughe, essa ne avrebbe pescato un maggior quantitativo.

129    D’altra parte, poiché nella fattispecie la quota non utilizzata delle possibilità di pesca ha sempre superato il 25% del contingente, raggiungendo addirittura più del 50% tra il 1996 e il 1998, non si può sostenere che la flotta spagnola si sia applicata una qualsiasi limitazione nelle sue attività di pesca all’acciuga.

130    In ogni caso, anche supponendo che l’eccedenza delle catture realizzate dalla flotta francese nella zona CIEM VIII sia tale da dimostrare che la flotta spagnola abbia subìto limitazioni nelle sue possibilità di pesca, va constatato che nella fattispecie le ricorrenti non possono far valere alcun danno reale e certo al riguardo. Infatti, le possibilità di pesca all’acciuga non utilizzate dalla flotta spagnola nel contingente assegnato al Regno di Spagna nel corso del periodo compreso tra il 1996 e il 2001 hanno sempre raggiunto un volume superiore alle eccedenze di catture realizzate dalla flotta francese, come determinate dalle ricorrenti, in questa zona nel corso del detto periodo.

131    Pertanto, anche qualora le catture francesi fossero state effettuate a detrimento delle catture spagnole, risulta che le ricorrenti disponevano ancora di possibilità di pesca non esaurite e assegnate al Regno di Spagna nel rispetto del limite del 90% del TAC fissato per la zona prima del trasferimento autorizzato dalle disposizioni annullate, cioè 29 700 tonnellate.

132    L’impossibilità per la flotta spagnola di esaurire il contingente assegnato al Regno di Spagna, o almeno di utilizzarne una parte sostanziale, è ancora attestata dal fatto che, in virtù del punto 1, 1.2, secondo comma, sub ix), dell’allegato IV del regolamento n. 685/95, il Regno di Spagna ha accettato di cedere alla Repubblica francese, su base annua, 9 000 tonnellate (12 000 tonnellate nel 2000) delle sue possibilità di pesca del TAC di acciughe della zona CIEM VIII, a partire dal 1996, di modo che il contingente effettivo di cui poteva disporre il Regno di Spagna nella detta zona a partire dal 1996 ammontava, in realtà, non a 29 700 tonnellate, ma a 20 700 tonnellate (17 700 tonnellate nel 2000). Pertanto, mentre le ricorrenti fanno valere, con il presente ricorso, di aver subito un danno per il fatto che la Repubblica francese è stata autorizzata a pescare circa 5 000 tonnellate supplementari nella zona CIEM VIII oltre il contingente iniziale di 3 300 tonnellate assegnate in virtù dell’Atto di adesione, risulta che, allo stesso tempo, il Regno di Spagna ha ceduto quasi un terzo del contingente ad esso assegnato in questa zona dall’Atto di adesione.

133    Per questi motivi, le ricorrenti non possono sostenere di aver subìto una limitazione delle loro effettive possibilità di pesca nella zona CIEM VIII. Ciò è del resto confermato dal fatto che, secondo i dati forniti dal Consiglio, non contestati dalle ricorrenti, risulta che, tanto nel 1994, cioè prima che la Repubblica portoghese disponesse dell’autorizzazione di pesca delle acciughe nella zona CIEM VIII, quanto nel 2002, cioè dopo l’annullamento di tale autorizzazione, il Regno di Spagna era ben lungi dall’esaurire il suo contingente, considerato che le catture di acciughe effettuate nella zona VIII per i detti anni sono state, rispettivamente, di 11 230 e di 7 700 tonnellate. Ne risulta che le ricorrenti non hanno, pertanto, subito alcuna limitazione reale e certa delle loro possibilità di pesca nel corso del periodo in causa.

134    Di conseguenza, per l’insieme dei motivi esposti in precedenza, si deve concludere che né il fatto che le ricorrenti non abbiano beneficiato del 90% delle possibilità di pesca che spettavano al Regno di Spagna nella zona CIEM VIII, né il fatto che la flotta francese abbia realizzato eccedenze di catture in questa zona dimostrano che le ricorrenti abbiano subìto un danno reale e certo in grado di dar luogo a risarcimento nell’ambito del presente ricorso.

135    In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che l’atto illegittimo contestato al Consiglio ha comportato un ribasso dei prezzi e un calo della domanda.

136    Al riguardo è sufficiente constatare che nessun elemento del fascicolo, e in particolare nessun dato prodotto nel rapporto AZTI, dimostra l’esistenza di simile ribasso. In particolare, va osservato che tale rapporto si limita a presentare, secondo una tabella che compare parimenti nel ricorso, la valutazione delle «perdite» finanziarie che la flotta spagnola asserisce di aver subìto, attraverso l’esposizione di formule matematiche i cui parametri non vengono chiariti, senza proporre elementi riguardanti i prezzi di mercato nel corso del periodo in causa. D’altra parte, visti gli elementi prodotti dalle parti in risposta a un quesito scritto posto dal Tribunale, si è verificato che il prezzo medio delle acciughe non è diminuito dal 1996 al 2001. Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti, secondo cui l’atto illegittimo contestato al Consiglio ha comportato un ribasso dei prezzi e un calo della domanda, non possono essere accolti.

137    In terzo luogo, le ricorrenti asseriscono di aver subìto un danno causato dall’indebolimento della loro posizione concorrenziale rispetto alla flotta francese.

138    Al riguardo, come il Consiglio sostiene giustamente, le ricorrenti non hanno addotto alcun elemento concreto in grado di corroborare la tesi dell’indebolimento della loro posizione concorrenziale, ma si limitano a formulare affermazioni vaghe e generiche. Il ricorso è, pertanto, infondato sul punto.

139    In quarto luogo, le ricorrenti sostengono di aver subìto un pregiudizio provocato dall’eccessivo sfruttamento e dall’erosione delle risorse.

140    È necessario constatare, ancora una volta, che le ricorrenti non adducono alcun elemento concreto in grado di corroborare il loro asserto relativo all’erosione delle risorse, ma si limitano al riguardo a formulare affermazioni vaghe e generiche. Esse fanno valere, tutt’al più, che l’erosione sarebbe dimostrata dal fatto che il Regno di Spagna non ha mai potuto esaurire il suo contingente. Tuttavia, questa semplice affermazione appare sprovvista di fondamento, in quanto il TAC per il periodo in causa, che era fissato annualmente tenendo conto, in conformità alle disposizioni degli artt. 4 e 8 del regolamento n. 3760/92, dello stato delle risorse naturali, alla luce dei pareri scientifici disponibili, non è stato modificato nel corso del periodo in causa, ma è stato mantenuto a 33 000 tonnellate.

141    Infine, nei limiti in cui le ricorrenti chiedono il risarcimento di un danno futuro, è sufficiente constatare che esse non hanno dimostrato che tale danno lamentato fosse imminente e prevedibile con sufficiente certezza (v., in questo senso, sentenza Hameico Stuttgart e a./Consiglio e Commissione, citata al precedente punto 110, punto 63).

142    Le ricorrenti sostengono, al riguardo, che il TAC di acciughe si sarebbe ridotto a 11 000 tonnellate nel 2003. Orbene, questa affermazione è erronea. Infatti, risulta dall’allegato I D del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2341, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 356, pag. 12), che il TAC di acciughe per la zona CIEM VIII, relativo all’anno 2003, è stato fissato a 33 000 tonnellate. Del resto, va osservato che il detto TAC è stato mantenuto a 33 000 tonnellate tanto nel 2002 [allegato I D del regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 2001, n. 2555, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 347, pag. 1)] quanto nel 2004 [allegato I B del regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 2003, n. 2287, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 344, pag. 1).

143    Infine, per quanto riguarda la domanda di provvedimenti istruttori presentata dalle ricorrenti il 31 maggio 2005, occorre ricordare che una domanda di provvedimenti istruttori presentata dopo la chiusura della fase orale può essere accolta soltanto se riguarda fatti che possono esercitare un’influenza decisiva sulla soluzione della controversia e che l’interessato non aveva potuto far valere prima della chiusura della fase orale (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑227/92 P, Hoechst/Commissione, Racc. pag. I‑4443, punto 104). Nella fattispecie, va osservato, da un lato, che le ricorrenti non hanno addotto la minima giustificazione al fine di dimostrare che, all’atto della proposizione del ricorso, esse non avevano potuto corroborare il loro asserto riguardante l’eccessivo sfruttamento e l’erosione delle risorse. In particolare, esse non chiariscono per quale ragione non è stato loro possibile, allo stadio del ricorso e almeno della replica, chiedere una perizia. Ne deriva che la domanda è irricevibile.

144    È necessario, inoltre, constatare che, in ogni caso, la domanda di provvedimenti istruttori è priva di pertinenza. Va, infatti, osservato che nessuno dei documenti forniti dalle ricorrenti dimostra e neppure formula l’ipotesi che la diminuzione delle catture o le cattive condizioni biologiche dello stock ittico nel 2005 potrebbero essere dovute alle disposizioni annullate dalla sentenza 18 aprile 2002 o ad un precedente eccessivo sfruttamento dell’acciuga. Ben al contrario, risulta dal rapporto «Arrantza 2003», elaborato dall’Instituto Tecnológico Pesquero y Alimentario, allegato alla controreplica, che il ciclo di vita dell’acciuga è molto breve e che lo stock delle acciughe è assai variabile, di modo che possono esservi da un anno all’altro periodi di crisi nello stock, o anche periodi di scarsità della risorsa. Così, secondo il detto rapporto, nel 2002, la biomassa dei riproduttori si situava entro limiti biologici sicuri, essendo stimata a 56 000 tonnellate, cioè al di là della biomassa di attenzione di 36 000 tonnellate. Ciò considerato, i documenti forniti dalle ricorrenti non possono avere un’influenza decisiva sulla soluzione della controversia.

145    Occorre, pertanto, respingere la domanda di provvedimenti istruttori presentata dalle ricorrenti.

146    Per l’insieme di questi motivi, occorre concludere che le ricorrenti non hanno fornito la prova dell’esistenza dei danni che esse sostengono di aver subìto.

147    Poiché le ricorrenti non hanno provato né l’esistenza di una violazione sufficientemente grave e manifesta di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli né l’esistenza del danno lamentato, occorre concludere che non vi è responsabilità della Comunità, senza che sia necessario verificare se la condizione relativa al nesso di causalità tra l’illegittimità fatta valere e il danno lamentato sia dimostrata.

148    Risulta da quanto precede che il ricorso proposto dalle ricorrenti dev’essere respinto in quanto infondato, senza che occorra statuire sugli argomenti riguardanti la ricevibilità.

 Sulle spese

149    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, risultata soccombente, dev’essere condannata alle spese, in conformità delle conclusioni del convenuto.

150    Ai sensi dell’art. 87, n. 4, del medesimo regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce :

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Le ricorrenti sopportano le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.

3)      La Repubblica francese e la Commissione sopportano le proprie spese.

Jaeger

Tiili

Czúcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 ottobre 2005.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Lingua processuale: lo spagnolo.