Language of document : ECLI:EU:T:2014:424

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

5 giugno 2014

Causa T‑269/13 P

Markus Brune

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Concorso generale – Non iscrizione nell’elenco di riserva – Nuova decisione della Commissione adottata in seguito ad annullamento da parte del Tribunale della funzione pubblica – Mancata partecipazione alla prova orale»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 21 marzo 2013, Brune/Commissione (F‑94/11).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Markus Brune sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Annullamento della decisione di una commissione giudicatrice di concorso di non iscrivere un candidato nell’elenco di riserva – Riapertura del concorso nei confronti del solo ricorrente – Modalità di esecuzione adeguata

(Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 27 e 29, § 1, comma 2)

2.      Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Annullamento della decisione di una commissione giudicatrice di concorso di non iscrivere un candidato nell’elenco di riserva – Riapertura del concorso nei confronti del solo ricorrente – Obblighi della commissione giudicatrice e dell’autorità che ha il potere di nomina

(Art. 266 TFUE)

3.      Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Potere discrezionale dell’amministrazione – Possibilità di instaurare un dialogo con la vittima

(Art. 266 TFUE)

1.      In seguito a una sentenza di annullamento, qualora l’esecuzione della sentenza presenti difficoltà particolari, l’istituzione interessata può soddisfare l’obbligo imposto dall’articolo 266 TFUE adottando qualsiasi decisione che sia idonea a compensare equamente uno svantaggio derivante per l’interessato dalla decisione annullata.

Al riguardo, nell’ambito di un concorso generale per la costituzione di un elenco di riserva di assunzione le cui prove siano state viziate, l’organizzazione di una nuova prova può offrire all’interessato, a determinate condizioni, un’equa compensazione per l’illecito subito, quand’anche essa non elimini l’irregolarità.

Per contro, l’iscrizione diretta di detto interessato nell’elenco di riserva violerebbe non soltanto il principio di parità di trattamento, il principio di obiettività del punteggio e il bando di concorso, ma anche l’articolo 27 dello Statuto, il quale stabilisce che l’assunzione deve assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità. Sebbene nessuna disposizione dello Statuto precisi le modalità di valutazione dell’idoneità dei candidati, tuttavia, lo Statuto prevede le modalità di assunzione dei funzionari. Infatti, l’articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto afferma che l’assunzione dei funzionari si effettua tramite «concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami», la cui procedura è determinata all’allegato III dello statuto. Pertanto, risulta espressamente dall’articolo 27 dello Statuto, in combinato con l’articolo 29 dello stesso, che l’assunzione dei funzionari si effettua tramite concorso, alle condizioni previste all’allegato III dello Statuto, al fine di selezionare i candidati dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità.

(v. punti 25, 29, 60 e 64)

Riferimento:

Tribunale: 8 ottobre 1992, Meskens/Parlamento, T‑84/91, Racc. pag. II‑2335, punto 80; Tribunale 26 giugno 2006, De Nil e Impens/Consiglio, T‑91/95, Racc. FP pagg. I‑A‑327 e II‑959, punto 34

2.      Qualora l’istituzione interessata, in esecuzione di una sentenza di annullamento di una decisione di non inserire il ricorrente nell’elenco di riserva, decida di riaprire il procedimento di concorso nei confronti dell’interessato e di organizzare una nuova prova, spetta all’autorità che ha il potere di nomina e alla commissione giudicatrice garantire scrupolosamente che il livello delle prove e i criteri di valutazione siano equivalenti a quelli del concorso iniziale, allo scopo di assicurare il rispetto del principio di parità di trattamento e di obiettività della valutazione dell’interessato rispetto agli altri candidati del concorso.

(v. punto 40)

Riferimento:

Meskens/Parlamento, cit., punto 79

3.      Nell’esercizio del potere discrezionale che l’articolo 266 TFUE le conferisce, spetta all’amministrazione scegliere tra i diversi provvedimenti considerabili, conformi alla motivazione della sentenza di annullamento e ai principi e alle norme del diritto dell’Unione, al fine di contemperare gli interessi del servizio con la necessità di tutelare adeguatamente i diritti della vittima di un illecito. Pertanto, il giudice dell’Unione non può sostituirsi all’autorità amministrativa per stabilire i provvedimenti concreti che l’amministrazione avrebbe dovuto adottare.

Poiché l’azione dell’amministrazione è esercitata unilateralmente, l’amministrazione ha la facoltà, e non l’obbligo, di instaurare un dialogo con detta vittima al fine di addivenire a un accordo che offra a quest’ultima un’equa compensazione.

(v. punti 51 e 52)

Riferimento:

Meskens/Parlamento, cit., punti 78 e 79