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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’8 ottobre 2015 – FT / ESMA

(Causa F-39/14)1

(Funzione pubblica - Agente temporaneo – Contabile – Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato – Autorità competente – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova – Regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: FT (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (rappresentanti: inizialmente R. Vasileva Hoff, agente, D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati, successivamente R. Vasileva Hoff e A. Lorenzet, agenti, D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente e di concedere il risarcimento del danno morale asseritamente subito.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

FT sopporta le proprie spese ed è condannato a quelle sostenute dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

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1 GU C 421 del 24/11/2014, pag. 58.