Language of document : ECLI:EU:F:2015:115

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(Prima Sezione)

6 ottobre 2015

Causa F‑132/14

CH

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Assistenti parlamentari accreditati – Articolo 266 TFUE – Provvedimenti di esecuzione di una sentenza di annullamento del Tribunale – Annullamento di una decisione di licenziamento – Annullamento di una decisione recante rigetto di una domanda di assistenza formulata ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto – Portata dell’obbligo di assistenza in presenza di un principio di prova di molestie psicologiche – Obbligo dell’AACC di svolgere un’indagine amministrativa – Facoltà per il funzionario o l’agente di promuovere un procedimento giudiziario nazionale – Comitato consultivo sulle molestie psicologiche e relativa prevenzione sul luogo di lavoro che esamina denunce di assistenti parlamentari accreditati nei confronti di membri del Parlamento – Ruolo e prerogative – Danni materiali e morali»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis, con cui CH chiede: l’annullamento della decisione del Parlamento europeo del 3 marzo 2014, nella parte in cui detta istituzione ha rifiutato, a titolo dei provvedimenti che comportava l’esecuzione della sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F‑129/12, EU:F:2013:203; in prosieguo: la «sentenza CH»), ai sensi dell’articolo 266 TFUE, di avviare un’indagine amministrativa intesa a stabilire la realtà dei fatti, che chiamano in causa un membro del Parlamento, come denunciati nella sua domanda di assistenza formulata il 22 dicembre 2011; l’annullamento della decisione del Parlamento del 2 aprile 2014, nella parte in cui, mediante tale decisione, esso ha rifiutato di versare a CH un importo di EUR 5 686 corrispondente alla differenza di retribuzione cui la ricorrente riteneva di aver diritto a titolo dei provvedimenti che comportava l’esecuzione della sentenza CH ai sensi dell’articolo 266 TFUE; l’annullamento della decisione del Parlamento del 4 agosto 2014, con cui il Parlamento ha respinto il reclamo proposto dalla ricorrente avverso le due decisioni citate del 3 marzo e del 2 aprile 2014; la condanna del Parlamento a versare alla ricorrente gli importi, rispettivamente, di EUR 144 000 e di EUR 60 000, a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali.

Decisione:      La decisione del Parlamento europeo del 2 aprile 2014, come confermata dalla decisione del 4 agosto 2014, recante rigetto del reclamo, è annullata nella parte in cui il Parlamento europeo, in violazione dell’articolo 266 TFUE, ha negato a CH il versamento di un importo supplementare di EUR 5 686 in esecuzione della sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F‑129/12, EU:F:2013:203). La decisione del Parlamento europeo del 3 marzo 2014, come confermata dalla decisione del 4 agosto 2014, recante rigetto del reclamo, è annullata nella parte in cui, a seguito dell’annullamento disposto dalla sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F‑129/12, EU:F:2013:203), della decisione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012, recante rigetto della domanda di assistenza di CH del 22 dicembre 2011, il Parlamento europeo non ha deciso di avviare un’indagine amministrativa sui presunti episodi di molestie psicologiche e ha pertanto violato l’articolo 266 TFUE. Per il resto, le domande di annullamento sono respinte. Il Parlamento europeo è condannato a versare a CH un importo di EUR 5 686, maggiorato, a decorrere dal 1º luglio 2014, data di scadenza dell’incarico di CH, di interessi moratori al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, aumentato di due punti. Il Parlamento europeo è condannato a versare a CH un importo di EUR 25 000 a titolo di risarcimento del danno morale sofferto, maggiorato, a decorrere dal 4 agosto 2014, di interessi moratori al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, aumentato di due punti. Per il resto, le domande di risarcimento sono respinte. Il Parlamento europeo sostiene le proprie spese ed è condannato a sostenere le spese affrontate da CH.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Annullamento di una decisione di licenziamento di un assistente parlamentare accreditato – Calcolo delle retribuzioni dovute – Detrazione dell’indennità di ferie percepita da un datore di lavoro privato – Inammissibilità

(Art. 266 TFUE)

2.      Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Annullamento di una decisione di licenziamento di un assistente parlamentare accreditato – Dispensa dallo svolgimento delle mansioni professionali nell’interesse del servizio – Obbligo di restituire all’interessato gli strumenti di lavoro relativi al suo impiego – Insussistenza

(Art. 266 TFUE)

3.      Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Potere discrezionale dell’amministrazione – Rigetto da parte dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di una domanda di assistenza senza indagine amministrativa – Mancata considerazione degli elementi forniti dall’autore della domanda e di quelli noti all’amministrazione – Inammissibilità

(Statuto dei funzionari, art. 12 bis e 24)

4.      Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto impugnato che non garantisce il congruo risarcimento del danno materiale – Risarcimento di una perdita di opportunità di assunzione – Criteri

(Art. 340 TFUE)

1.      A seguito dell’annullamento, da parte del giudice dell’Unione, di una decisione di licenziamento, in applicazione dell’articolo 266 TFUE l’istituzione convenuta è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comportava situandosi alla data in cui era stata assunta la decisione di licenziamento annullata con la citata sentenza. In proposito, essendo l’interessato vincolato da un contratto d’assunzione quale assistente parlamentare accreditato (APA), il ripristino della situazione giuridica nella quale quest’ultimo si trovava precedentemente all’adozione della decisione di licenziamento annullata implicava il versamento al medesimo della differenza tra, da un lato, l’importo della retribuzione cui l’interessato avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio e avesse effettivamente svolto mansioni di APA e, dall’altro, la retribuzione o le indennità di disoccupazione effettivamente percepite da altre fonti. Orbene, prendere in considerazione l’importo dell’indennità di ferie ricevuta da un datore di lavoro privato a titolo di retribuzione o di indennità sostitutiva percepita nel corso del periodo di doppio reddito, vale a dire il periodo che intercorre tra la data del licenziamento illegittimo e la data in cui l’interessato aveva cessato di ricevere una retribuzione dal datore di lavoro privato, equivarrebbe a prendere in considerazione un reddito che, certamente, è già stato corrisposto a titolo di anticipo, ma che, in realtà, dovrà essere in linea di principio successivamente detratto dallo stipendio percepito e risulta quindi destinato a retribuire periodi di ferie che saranno presi al di fuori del periodo di doppio reddito e che si presumono coperti, in termini retributivi, dall’indennità stessa.

(v. punti 61, 62 e 65)

2.      A titolo di provvedimenti di esecuzione di una sentenza d’annullamento di una decisione di licenziamento di un assistente parlamentare accreditato (APA), e atteso che gli APA, tenuto conto del loro peculiare status caratterizzato e giustificato dall’esistenza di un rapporto di fiducia con un membro del Parlamento che sono incaricati di assistere, non sono destinati a occupare un impiego permanente, l’autorità abilitata a concludere i contratti d’assunzione dell’istituzione poteva ritenere di non essere tenuta ad assegnare l’interessato, in forma temporanea o permanente, a un impiego nell’ambito di uno dei propri servizi che potesse essere occupato da un agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti o da un agente contrattuale ai sensi dell’articolo 3 bis dello stesso regime.

In proposito, benché i funzionari e gli altri agenti dell’istituzione interessata in attività dispongano normalmente, per l’esercizio delle loro funzioni, di un diritto di accesso permanente ai locali dell’istituzione e siano loro rilasciati uno specifico titolo d’accesso, sotto forma di tessera identificativa, nonché, se del caso, di un contrassegno di accesso ai parcheggi dell’istituzione che consentono loro l’esercizio di tale diritto, in considerazione dell’esonero dall’adempimento delle proprie mansioni di APA di cui beneficiava l’interessato per la restante durata del suo contratto di lavoro, l’istituzione interessata non aveva l’obbligo di restituire la tessera identificativa e il contrassegno richiesti, quale provvedimento di esecuzione derivante direttamente dalla sentenza d’annullamento.

Inoltre, se l’istituzione può consentire, secondo opportunità, ai propri funzionari e agenti di utilizzare, al di fuori delle ore dedicate al lavoro, le proprie infrastrutture, anche informatiche, a fini estranei al servizio, tale facoltà dell’istituzione non può essere elevata a diritto statutario dei funzionari e degli agenti, soprattutto in una situazione in cui l’interessato è stato dispensato dall’adempimento delle proprie mansioni professionali nell’interesse del servizio.

(v. punti 68, 70, 71 e 74)

3.      In presenza di asserite molestie, l’obbligo di assistenza comporta, in particolare, il dovere da parte dell’amministrazione di esaminare seriamente, con rapidità e in assoluta riservatezza, la denuncia per molestie psicologiche e di informare l’autore della denuncia stessa del seguito riservato a quest’ultima. Per quanto riguarda i provvedimenti da adottare, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale, sotto il controllo del giudice dell’Unione, nella scelta dei provvedimenti e dei mezzi di applicazione dell’articolo 24 dello Statuto. Il sindacato del giudice dell’Unione consiste quindi unicamente nel valutare se l’istituzione interessata si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente erronea.

Ciò posto, in materia di molestie psicologiche, quando la persona chiamata in causa sia una persona investita di un mandato elettivo previsto dai Trattati, l’istituzione può adottare sanzioni disciplinari o di altro genere nei confronti della persona oggetto di una denuncia per molestie, che si tratti o meno di un superiore gerarchico della presunta vittima, solo quando i provvedimenti istruttori disposti dimostrino con certezza che la persona accusata dal funzionario o dall’agente ha adottato un comportamento lesivo del buon funzionamento del servizio o della dignità e della reputazione della presunta vittima.

Pertanto, ove gli elementi d’informazione prodotti in occasione della domanda di assistenza, respinta senza avvio di un’indagine amministrativa, e quelli rivelati successivamente, in occasione della domanda di provvedimenti di esecuzione di una sentenza di annullamento, costituiscano indizi tali da far sorgere seri dubbi circa il rispetto delle condizioni enunciate dall’articolo 12 bis dello Statuto, l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, per effetto dell’annullamento della decisione di rigetto della domanda di assistenza, viene nuovamente investita della domanda di assistenza che era rimasta in sospeso. Di conseguenza, l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Parlamento ha l’obbligo, nell’ambito dei provvedimenti di esecuzione della sentenza di annullamento, di dare un congruo seguito alla domanda di assistenza, segnatamente avviando un’indagine amministrativa, tanto più che nulla impedisce al Parlamento, invocando l’articolo 9, paragrafo 2, del suo regolamento interno, di invitare un membro del Parlamento a collaborare a un’indagine amministrativa, allo scopo di verificare l’asserito comportamento contrario all’articolo 12 bis dello Statuto, di cui l’interessato sosteneva di essere vittima.

(v. punti 86, 88‑90, 93 e 94)

Riferimento:

Corte: sentenza del 9 novembre 1989, Katsoufros/Corte di giustizia, 55/88, EU:C:1989:409, punto 16

Tribunale di primo grado: sentenze del 28 febbraio 1996, Dimitriadis/Corte dei conti, T‑294/94, EU:T:1996:24, punto 39; del 15 settembre 1998, Haas e a./Commissione, T‑3/96, EU:T:1998:202, punto 54; del 4 maggio 2005, Schmit/Commissione, T‑144/03, EU:T:2005:158, punti 98 e 108; del 25 ottobre 2007, Lo Giudice/Commissione, T‑154/05, EU:T:2007:322, punto 137

Tribunale della funzione pubblica: sentenze del 27 novembre 2008, Klug/EMEA, F‑35/07, EU:F:2008:150, punto 74; del 16 settembre 2013, Faita/CESE, F‑92/11, EU:F:2013:130, punto 98; del 26 marzo 2015, CN/Parlamento, F‑26/14, EU:F:2015:22, punto 56, e del 26 marzo 2015, CW/Parlamento, F‑124/13, EU:F:2015:23, punti 38, 39 e 143, oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑309/15 P

4.      Nell’ambito di una domanda di risarcimento del danno materiale derivante da una perdita di opportunità di essere assunti, da una parte, l’opportunità perduta dev’essere stata reale e, dall’altra, tale perdita dev’essere definitiva. Così, quanto al grado di certezza del nesso di causalità, esso è raggiunto qualora l’illecito commesso da un’istituzione dell’Unione abbia, in maniera certa, privato l’interessato non necessariamente di un’assunzione, cui egli non potrà mai provare di aver avuto diritto, bensì di una seria possibilità di essere assunto come funzionario o agente, che gli cagioni un danno materiale consistente in un mancato guadagno.

In un caso come quello di un assistente parlamentare accreditato (APA), ove risulta che l’assunzione e l’eventuale prosecuzione del suo rapporto di lavoro ovvero il rinnovo del suo contratto di lavoro sono, per definizione, subordinati all’esistenza di un rapporto di fiducia con un membro del Parlamento cui questi presta assistenza, l’APA che esercita le proprie funzioni al servizio di un membro del Parlamento non può avere la garanzia di essere assunto per assistere un altro membro del Parlamento, né la certezza che, a seguito della sua assunzione, lo stesso membro del Parlamento, nuovamente eletto, continui ad avvalersi dei suoi servizi. Quanto alla riduzione dell’opportunità di essere assunto da un membro del Parlamento di nuova elezione a causa della tardiva messa a disposizione degli strumenti di lavoro, è utile sottolineare che, se tali aspetti possono facilitare i contatti, essi non rappresentano né forniscono in alcun modo una garanzia di impiego o di accesso a un impiego. Essi non possono quindi essere innalzati, in via speculativa, a elementi costitutivi di un’opportunità reale e certa di assunzione.

(v. punti 109‑112)

Riferimento:

Corte: sentenza del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punto 54

Tribunale di primo grado: sentenze del 5 ottobre 2004, Eagle e a./Commissione, T‑144/02, EU:T:2004:290, punto 165, e del 6 giugno 2006, Girardot/Commissione, T‑10/02, EU:T:2006:148, punto 96

Tribunale della funzione pubblica: sentenze del 5 luglio 2011, V/Parlamento, F‑46/09, EU:F:2011:101, punto 159; del 17 ottobre 2013, BF/Corte dei conti, F‑69/11, EU:F:2013:151, punto 73, e del 19 maggio 2015, Brune/Commissione, F‑59/14, EU:F:2015:50, punto 76