Language of document : ECLI:EU:T:2005:265

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

30 giugno 2005 (*)

«Fondo sociale europeo – Riduzione del contributo finanziario – Subappalto – Diritti acquisiti – Termine ragionevole»

Nella causa T-347/03,

Eugénio Branco, Lda, con sede in Lisbona (Portogallo), rappresentata dall’avv. B. Belchior, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dalla sig.ra A. Alves Vieira e dal sig. A. Weimar, successivamente dai sigg. P. Andrade e Weimar, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 23 ottobre 2002, C (2002) 3455, che riduce il contributo finanziario del Fondo sociale europeo, oggetto della pratica n. 870302 P3,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 gennaio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 123 del Trattato CE (divenuto art. 146 CE) istituisce il Fondo sociale europeo (FSE) al fine di migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell’ambito del mercato interno e di contribuire così al miglioramento del tenore di vita, in particolare attraverso la formazione professionale. L’art. 124, primo comma, del Trattato CE (divenuto art. 147, primo comma, CE) stabilisce che l’amministrazione del Fondo spetta alla Commissione.

2        In forza dell’art. 5, nn. 1 e 2, della decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 38), il contributo del Fondo è concesso nella proporzione del 50% delle spese imputabili, senza che esso possa però superare l’importo del contributo finanziario dei pubblici poteri dello Stato membro interessato.

3        Il Consiglio ha adottato, per l’attuazione della detta decisione, il regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l’applicazione della decisione 83/516/CEE (GU L 289, pag. 1).

4        Il Consiglio ha successivamente adottato il regolamento del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9). In esecuzione di tale regolamento, il Consiglio ha adottato il regolamento del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4255, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374, pag. 21). Esso ha anche adottato il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (GU L 374, pag. 1).

5        L’art. 10, n. 2, del regolamento n. 4255/88 ha abrogato il regolamento n. 2950/83, «fatti salvi l’art. 15 del regolamento (CEE) n. 2052 e l’art. 33 del regolamento n. 4253». In forza di tali due disposizioni, le domande d’intervento presentate sotto il regime di una regolamentazione precedente dovevano essere esaminate ed approvate in base alla detta regolamentazione.

6        Il regolamento n. 4255/88 è stato a sua volta abrogato dall’art. 11 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 1999, relativo all’FSE (GU L 213, pag. 5), il cui art. 9 rinvia alle disposizioni transitorie previste dall’art. 52 del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1). Quest’ultima disposizione prevede in particolare che «il presente regolamento non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dal Consiglio o dalla Commissione in base (…) a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 1999».

7        Dal combinato disposto dell’insieme di tali disposizioni discende che il regolamento n. 2950/83 continuava ad applicarsi al contributo di cui trattasi e che la decisione impugnata doveva, in particolare, essere ad esso conforme.

8        L’art. 1 del regolamento n. 2950/83 elenca le spese che possono beneficiare del contributo dell’FSE.

9        L’autorizzazione dell’FSE ad una domanda di finanziamento comporta, a norma dell’art. 5, n. 1, del regolamento n. 2950/83, il versamento, alla data prevista per l’inizio dell’azione di formazione, di un anticipo del 50% del contributo. In forza dell’art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83, le domande di pagamento del saldo contengono una relazione particolareggiata sul contenuto, i risultati e gli aspetti finanziari dell’azione considerata. Lo Stato membro certifica l’esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento.

10      Ai sensi dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, qualora il contributo del Fondo non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni. Il n. 2 di tale articolo dispone che le somme versate che non sono state utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione di approvazione vengono recuperate.

11      Conformemente all’art. 7, n. 1, del regolamento n. 2950/83, tanto la Commissione quanto lo Stato membro considerato possono controllare l’uso del contributo.

12      Infine, l’art. 7 della decisione della Commissione 22 dicembre 1983, 83/673/CEE, relativa alla gestione del Fondo Sociale europeo (GU L 377, pag. 1), prescrive che, quando la gestione di un’azione per la quale è stato accordato un contributo forma oggetto di un’indagine a causa di una presunzione d’irregolarità, lo Stato membro ne avverte la Commissione senza indugio.

 Antefatti della lite

13      La ricorrente ha presentato due domande di contributo finanziario di scudi portoghesi (PTE) 11 736 792 (pratica n. 870302 P3) e di PTE 82 700 897 (pratica n. 870301 P1) per programmi d’informazione destinati, rispettivamente, agli adulti e ai giovani.

14      Il ricorso verte sulla decisione finale adottata quanto alla prima alle dette pratiche.

15      Con decisione 30 aprile 1987, la convenuta ha accettato la prima domanda fino a concorrenza di PTE 5 809 712.

16      Il 24 luglio 1987 la ricorrente ha riscosso, in forza del Fondo Sociale europeo, un anticipo di PTE 2 904 856, a norma dell’art. 5, n. 1, del regolamento n. 2950/83.

17      All’inizio del luglio 1988, vale a dire al termine delle formazioni svoltesi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, la ricorrente ha presentato, presso il Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (dipartimento per le pratiche del Fondo sociale europeo; in prosieguo: il «DAFSE»), una domanda di pagamento del saldo del contributo.

18      Avendo certificato l’esattezza fattuale e contabile delle indicazioni contenute nella detta domanda, in applicazione dell’art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83, il DAFSE ha presentato una domanda di pagamento alla Commissione il 17 ottobre 1988.

19      Il 22 agosto 1988 il DAFSE ha tuttavia chiesto all’Inspecçao Geral de Finanças (Ispettorato generale delle Finanze; in prosieguo: l’«IGF») di effettuare, in applicazione dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 2950/83, un controllo sulla domanda di pagamento del saldo.

20      L’IGF ha rilevato, il 5 maggio 1989, l’esistenza d’irregolarità. Queste riguardavano, da un lato, un subappalto affidato dalla ricorrente alla «EB – Contabilidade e Estudos Económicos Lda» (in prosieguo: «EB Lda ») e, d’altro lato, gli importi collegati ad ammortamenti di beni immobili nonché a rendite di leasing.

21      Il DAFSE ha informato la convenuta che aveva sospeso il versamento del saldo, in applicazione dell’art. 7 della decisione 83/673.

22      Il 16 maggio 1989 l’IGF ha consegnato, per informazione, la sua relazione alla polizia giudiziaria.

23      Il 30 luglio 1990, il DAFSE ha informato la Commissione che, a seguito di controlli effettuati dall’IGF, considerava che talune spese erano inammissibili. Le critiche riguardavano, da un lato, i costi relativi al subappalto affidato alla EB Lda e, dall’altro, i costi di leasing.

24      Con lettere datate lo stesso giorno, il DAFSE ha intimato alla ricorrente di restituirgli entro un termine di dieci giorni gli anticipi versati dall’FSE e dalla Repubblica portoghese a titolo del contributo nazionale.

25      La ricorrente ha chiesto alla convenuta, con lettera 30 maggio 1994, la ragione per la quale questa non aveva ancora adottato la decisione finale quanto alle sue pratiche.

26      Con lettera 16 giugno 1994, la convenuta ha risposto che le autorità portoghesi l’avevano avvertita che i fascicoli di cui trattasi costituivano oggetto di un’indagine, in forza dell’art. 7 della decisione 83/673, a causa di una presunzione di irregolarità.

27      La ricorrente ha chiesto l’annullamento di una decisione asseritamente adottata dalla convenuta che comportava, da un lato, il rigetto di una domanda di pagamento del saldo dei contributi finanziari accordati dall’FSE e, dall’altro, la riduzione dei detti contributi finanziari e la ripetizione degli anticipi versati dall’FSE e dalla Repubblica portoghese.

28      Tale ricorso è stato dichiarato irricevibile con sentenza del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-271/94, Branco/Commissione (Racc. pag. II‑749), in quanto la Commissione non si era pronunciata sulla domanda di pagamento del saldo.

29      Il 25 ottobre 1996 la convenuta è stata informata dell’avvio di un procedimento di indagine dinanzi al Tribunal de Instruçao Criminal da Comarca de Porto (Tribunale competente in materia di istruttorie penali del distretto di Comarca de Porto), per frode quanto all’ottenimento di sovvenzioni e sviamento di queste ultime, in relazione alle azioni di formazione finanziate dall’FSE.

30      Con lettera 27 febbraio 1997, pervenuta alla Commissione il 3 marzo 1997, la ricorrente ha intimato alla convenuta di adottare una decisione sulla domanda di pagamento del saldo.

31      Il 17 aprile 1997 la convenuta ha inviato al DAFSE un progetto di decisione di sospensione del contributo.

32      La ricorrente ne ha ricevuto copia il 5 maggio 1997 e ha comunicato le sue osservazioni in due lettere datate 19 e 21 maggio 1997.

33      La ricorrente ha proposto un ricorso per carenza. Questa causa è stata registrata nella cancelleria del Tribunale col numero T-194/97.

34      Il 17 febbraio 1998 la Commissione ha adottato la decisione di sospendere il contributo finanziario di cui trattasi.

35      Il 26 maggio 1998 la ricorrente ha proposto ricorso di annullamento contro tale decisione di sospensione. Tale causa è stata registrata nella cancelleria del Tribunale con il numero T-83/98.

36      Con sentenza 27 gennaio 2000, cause riunite T‑194/97 e T-83/98, Branco/Commissione (Racc. pag. II‑69), il Tribunale ha riunito i due ricorsi. Esso ha giudicato irricevibile il ricorso per carenza e ha respinto nel merito il ricorso di annullamento.

37      Il 4 maggio 2000 il Tribunal da relaçao (Corte d’appello) di Lisbona ha dichiarato prescritti i procedimenti penali avviati contro la ricorrente.

38      La convenuta ne è stata informata con lettera datata 11 luglio 2001. A seguito della detta decisione, il DAFSE ha del pari comunicato alla convenuta che non si doveva più presumere l’esistenza d’irregolarità nell’ottenimento del contributo di cui trattasi. Esso ha del pari invitato la Commissione ad adottare la decisione finale che autorizzava il versamento del saldo.

39      L’8 gennaio 2002 la Commissione ha inviato al DAFSE un progetto di decisione di riduzione del contributo finanziario per la pratica in esame. Essa proponeva di fissare l’importo finale del contributo dell’FSE nella misura di PTE 1 368 910.

40      Il 24 aprile 2002 il DAFSE ha comunicato alla convenuta che non aveva alcuna obiezione da formulare contro il progetto di decisione, aggiungendo che la ricorrente aveva ricevuto notifica del progetto di decisione e non aveva presentato osservazioni sul suo contenuto.

41      La ricorrente ha tuttavia presentato osservazioni, che sono pervenute al DAFSE il 7 maggio 2002.

42      Il 23 ottobre 2002 la Commissione ha adottato la decisione C(2002) 3455, che riduce l’importo del contributo finanziario accordato alla ricorrente. La Commissione vi ha esposto quanto segue: «[L’]analisi della domanda di pagamento del saldo ha evidenziato che, quanto al contributo totale di un importo di PTE 5 809 712 inizialmente approvato per la pratica 870302 P3, la società [EB Lda] non ha utilizzato l’importo di PTE 2 012 647. Sulla base della relazione di controllo contabile citata nella lettera (…) del 30 luglio 1990, il contributo deve essere ridotto nella misura di PTE 2 428 128. Esso è quindi ridotto per tale importo e fissato a PTE 1 368 910». Si tratta della decisione controversa.

43      Tale decisione è stata inviata alle autorità portoghesi già il giorno seguente, vale a dire il 24 ottobre 2002, e queste erano tenute a informarne la ricorrente.

44      Di conseguenza, la Repubblica portoghese ha chiesto alla ricorrente il rimborso, in forza dell’FSE, di un importo di EUR 7 661,27 (PTE 1 535 946).

45      La ricorrente ha accusato ricevimento della decisione controversa e della summenzionata domanda di rimborso il 31 luglio 2003.

 Procedimento e conclusioni delle parti

46      Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 ottobre 2003, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

47      Sulla relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha invitato le parti a depositare taluni documenti e ha posto loro per iscritto alcuni quesiti. Le parti hanno risposto e prodotto i documenti entro il termine impartito.

48      Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 18 gennaio 2005.

49      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione della Commissione 23 ottobre 2002, C(2002) 3455, che riduce il contributo finanziario del FSE, oggetto del fascicolo 870 302 P3;

–        condannare la convenuta alle spese.

50      La convenuta chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso,

–        condannare la ricorrente alle spese.

 Sulla ricevibilità

51      Risulta che la decisione di cui trattasi è stata trasmessa dalla Commissione al DAFSE sotto forma di lettera che ad esso notificava che, in forza dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, il contributo dell’FSE era ridotto ad un importo inferiore all’importo inizialmente autorizzato.

52      Entro tali limiti, la decisione controversa, benché rivolta alla Repubblica portoghese, riguarda individualmente e direttamente la ricorrente ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, in quanto priva quest’ultima di una parte dell’aiuto che le era stato inizialmente concesso, senza che lo Stato membro disponga al riguardo di un potere discrezionale proprio (sentenze della Corte 7 maggio 1991, causa C-291/89, Interhotel/Commissione, Racc. pag. I-2257, punti 12 e 13, e 4 giugno 1992, causa C-157/90, Infortec/Commissione, Racc. pag. I‑3525, punti 16 e 17).

53      Peraltro, e senza per questo sollevare un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, la convenuta si meraviglia del fatto che nove mesi sono trascorsi tra l’adozione della decisione controversa e la sua trasmissione alla ricorrente. Essa si meraviglia anche del fatto che quest’ultima non abbia chiesto chiarimenti sullo stato di avanzamento del procedimento, mentre era informata del progetto di decisione dal 10 marzo 2002. La convenuta invoca, al riguardo, l’ordinanza del Tribunale 30 settembre 1997, causa T-151/95, INEF/Commissione (Racc. pag. II-1541, punto 47).

54      Il Tribunale ricorda, in primo luogo, che spetta alla parte che fa valere la tardività di un ricorso fornire la prova della data alla quale si è verificato l’evento che fa decorrere il termine (ordinanza del Tribunale 13 aprile 2000, causa T-263/97, GAL Penisola Sorrentina/Commissione, Racc. pag. II-2041, punto 47). Di conseguenza, meri stupori della convenuta non possono indurre il Tribunale ad affermare l’irricevibilità del ricorso. Per di più, il ritardo delle autorità portoghesi nel notificare la decisione impugnata alla ricorrente non può essere rimproverato a quest’ultima.

55      In secondo luogo, il Tribunale ha effettivamente affermato, nell’ordinanza INEF/Commissione, citata supra al punto 53 (punto 45), che il ricorrente che ha conoscenza dell’esistenza di un atto che lo riguarda ha, a pena di irricevibilità, l’obbligo di chiederne il testo integrale entro un termine ragionevole, al fine di ottenere un’esatta conoscenza del suo contenuto e della sua motivazione. Tuttavia, il Tribunale ha constatato, in tale ordinanza, che la ricorrente aveva ricevuto comunicazione di una lettera nella quale la posizione finale della Commissione era indicata in modo non equivoco. Orbene, nella fattispecie, la ricorrente non ha ricevuto tale lettera. Le è stato comunicato soltanto un progetto di decisione, sul quale essa ha presentato le sue osservazioni. Stando così le cose, la ricorrente non era tenuta ad informarsi dell’eventuale adozione della decisione controversa.

56      Le obiezioni della convenuta riguardo alla ricevibilità del ricorso non possono quindi essere accolte.

 Nel merito

57      La ricorrente adduce quattro motivi. Il primo riguarda la violazione dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 e della decisione 83/156. Il secondo motivo attiene alla violazione dei diritti acquisiti. Il terzo si basa sui principi di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Il quarto motivo concerne la violazione del principio di proporzionalità.

58      I primi due motivi sono collegati dall’obiezione di merito che essi comportano contro la motivazione che è alla base della decisione impugnata. Occorre quindi esaminarli congiuntamente.

A –  Sul primo e sul secondo motivo, relativi, da un lato, ad una violazione del regolamento n. 2950/83 e della decisione 83/516 e, dall’altro, alla violazione dei diritti acquisiti

1.     Argomenti delle parti

59      La ricorrente deduce che l’atto impugnato viola l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 e la decisione 83/156. Essa sostiene anche che la decisione di approvazione della sua domanda di contributo ha creato diritti soggettivi a suo favore e che essa ha pertanto il diritto di chiedere il pagamento.

60      La ricorrente fa valere in primo luogo che, avendo realizzato economie rispetto all’importo inizialmente approvato dalla Commissione, essa non può ammettere una riduzione supplementare del contributo a PTE 2 965 124.

61      La ricorrente osserva, in secondo luogo, che la decisione impugnata censura il suo ricorso al subappalto a favore della EB Lda. Essa afferma di essersi avvalsa dei servizi specializzati della EB Lda nell’ambito di un contratto di subappalto, riguardante l’apporto di personale docente, la realizzazione di lavori di assistenza tecnica e pedagogica e di orientamento professionale, nonché i lavori di gestione e di controllo di bilancio. Orbene, il subappalto sarebbe consentito tanto dal regolamento n. 2950/83 quanto dalla decisione iniziale di approvazione. Inoltre, il ricorso all’EB Lda sarebbe stato menzionato nella domanda di contributo. Sarebbe peraltro inesatto che l’EB Lda abbia fatturato alla ricorrente servizi «a prezzi straordinamente elevati», come è sostenuto dall’IGF nella sua relazione 5 maggio 1989. I costi del personale docente fatturati dall’EB Lda corrisponderebbero ai costi accettati dal Ministero portoghese del Lavoro, tenuto conto del livello di studi dei tirocinanti. Le altre sue prestazioni, vale a dire i servizi di pianificazione, di preparazione dei concorsi, di gestione di bilancio, di orientamento professionale nonché di assistenza tecnica e pedagogica, corrisponderebbero ai prezzi del mercato. Tutte tali spese sarebbero state sostenute conformemente alla legislazione portoghese e alla regolamentazione comunitaria; le stesse sarebbero state provate nella domanda di contributo e non avrebbero superato gli importi inizialmente approvati. Tali spese sarebbero anche giustificate da fatture e da altre prove di pagamento. Infine, l’IGF non avrebbe tenuto conto delle spese di consumo d’acqua e di elettricità, del costo di taluni impianti o anche di spese di gestione o risultanti dal ricorso a collaboratori esterni. Orbene, anche tutte tali spese sarebbero state sostenute dall’EB Lda.

62      La ricorrente contesta, in terzo luogo, le correzioni apportate all’ammortamento degli immobilizzi e al costo di vari leasing. Fa valere che, nel suo fascicolo di candidatura accettato dalla Commissione, gli investimenti per le attrezzature erano considerati nel senso che miravano unicamente all’azione di formazione di cui trattasi. Essa avrebbe tuttavia imputato gli ammortamenti ad un periodo di dieci mesi, corrispondente al periodo di preparazione dei corsi e alla formazione vera e propria. La ricorrente sostiene inoltre di avere diviso il valore dei beni acquistati mediante leasing per il numero di anni figuranti nel contratto di leasing. Tali operazioni sarebbero state effettuate conformemente tanto al suo atto di candidatura presentato all’FSE quanto alle disposizioni portoghesi vigenti all’epoca. La ricorrente sostiene inoltre che il fisco portoghese ha accettato la totalità degli affitti di leasing relativi a un contratto di locazione, di modo che la totalità degli affitti degli altri leasing dovrebbe del pari essere integralmente accettata.

63      Sulla scia di quanto precede, la ricorrente rileva, in quarto luogo, altre incoerenze. Esso osserva che le retribuzioni degli insegnanti per l’operazione effettuata nel 1987 sarebbero state accettate «in modo totalmente arbitrario e disparato rispetto ad altre azioni realizzate da [essa] nel 1988». Inoltre, il DAFSE avrebbe accettato come spese ammissibili i premi di assiduità dei tirocinanti e taluni ammortamenti per l’anno 1987, ma non per l’anno 1988.

64      La ricorrente fa valere, in quinto luogo, ch’essa ha omesso di menzionare varie spese nella sua domanda di pagamento del saldo del contributo finanziario. Essa chiede, nel ricorso, che se ne sia tenuto conto.

65      La convenuta contesta tali argomenti e sostiene l’infondatezza del motivo.

2.     Giudizio del Tribunale

a)     Sulla violazione dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 e della decisione 83/516

66      La ricorrente sostiene di provare la violazione dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 e della decisione 83/516, basandosi su vari argomenti che occorre esaminare uno ad uno.

 Argomento dedotto dalle economie realizzate

67      La ricorrente adduce, innanzi tutto, le economie che essa avrebbe realizzato, rispetto alla domanda iniziale di contributo.

68      Tuttavia, il fatto che essa non abbia effettuato tutte le spese previste non poteva indurre la Commissione ad ammettere gli esborsi di cui trattasi. Infatti, il pagamento del saldo di un contributo finanziario dipende dalla realtà delle spese effettuate per l’azione di formazione (sentenza della Corte 25 gennaio 2001, causa C-413/98, Frota Azul-Transportes e Turismo, Racc. pag. I-673, punto 27), nei limiti ammessi dalla decisione di approvazione iniziale.

 Argomento dedotto dall’omissione di talune spese

69      La ricorrente segnala anche che essa avrebbe omesso di menzionare, nella sua domanda di pagamento del saldo, alcune spese effettivamente sostenute.

70      La ricorrente ha tuttavia precisato all’udienza che gli elementi in questione, elencati nel ricorso, non sono alla base della sua domanda. In ogni caso, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto in base all’art. 230 CE, la legittimità dell’atto comunitario considerato deve essere valutata in funzione degli elementi di fatto portati a conoscenza dell’istituzione alla data in cui tale atto è stato adottato. Non si può quindi rimproverare alla Commissione di non aver tenuto conto di somme di cui la ricorrente non aveva chiesto il pagamento prima dell’adozione dell’atto impugnato.

 Argomento dedotto da errori che viziano la motivazione della decisione impugnata

71      La ricorrente considera che le spese contestate, relative al ricorso al subappalto, agli ammortamenti e ai leasing, erano giustificate.

72      Dall’art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 risulta che la Commissione può ridurre un contributo dell’FSE quanto questo non è utilizzato alle condizioni fissate nella decisione di approvazione.

73      Orbene, il Tribunale ha già affermato, nella sentenza 27 gennaio 2000, Branco/Commissione, citata supra al punto 36 (punto 74), che dalla dichiarazione di accettazione della decisione di approvazione risultava che la ricorrente si era espressamente impegnata a rispettare le norme nazionali e comunitarie vigenti. Il Tribunale ha del pari rilevato al riguardo, al punto 75 della precitata sentenza, che il diritto portoghese e il diritto comunitario subordinano l’uso dei fondi pubblici ad un obbligo di corretta gestione finanziaria.

74      È compito quindi del Tribunale accertare se la Commissione abbia fatto un’accettabile applicazione di tale nozione.

75      Peraltro, poiché l’applicazione dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 poteva indurre la Commissione a procedere alla valutazione di situazioni fattuali e contabili complesse, la Commissione stessa dispone in materia di un ampio potere discrezionale. Di conseguenza, il sindacato del Tribunale su tali valutazioni deve limitarsi all’accertamento della mancanza di un manifesto errore di valutazione dei dati di cui trattasi (sentenze del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-142/97, Branco/Commissione, Racc. pag. II-3567, punto 67; cause riunite T-180/96 e T‑181/96, Mediocurso/Commissione, Racc. pag. II‑3477, punto 120; 27 gennaio 2000, Branco/Commissione, citate supra al punto 36, punto 76; 14 maggio 2002, causa T-80/00, Associação Comercial de Aveiro/Commissione, Racc. pag. II-2465, punto 51, e causa T‑81/00, Associação Comercial de Averio/Commissione, Racc. pag. II-2509, punto 50).

–       Sulle censure relative al ricorso al subappalto

76      È pacifico che la ricorrente ha subappaltato all’EB Lda le azioni di formazione per le quali essa avrebbe ottenuto il contributo dell’FSE.

77      Nessuna disposizione della regolamentazione relativa all’FSE o della decisione di approvazione impedisce il ricorso al subappalto. Tuttavia, tale modo di procedere non può servire ad aumentare artificialmente i costi di un’azione di formazione, in spregio dell’obbligo di una corretta gestione finanziaria (sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, Branco/Commissione, citata supra al punto 75, punti 77 e 78). Il ricorso al subappalto deve quindi giustificarsi per il fatto che il subappaltatore è in grado di effettuare taluni lavori specializzati chiaramente individuati e appartenenti alle sue attività abituali. La ricorrente non lo nega e, al contrario, ha qualificato l’EB Lda come «impresa specializzata» nelle sue memorie.

78      Nella specie, l’IGF ha constatato nella sua relazione 5 maggio 1989 che l’EB Lda era «la più grande prestatrice di servizi» della ricorrente, poiché la sua fattura ammontava a PTE 39 239 750 per le due formazioni a favore degli adulti e dei giovani.

79      L’IGF ha del pari osservato che, in mancanza di una struttura adeguata, l’EB Lda aveva, a sua volta, subappaltato servizi relativi alla preparazione dei corsi, nonché la stessa formazione. Essa ha in particolare rilevato al riguardo che una preparazione dei corsi era stata subappaltata per un importo di PTE 1 000 000 alla Cooperativa de Serviçio na Àréa Administrativa de Empresas, CRL (in prosieguo: la «cooperativa») e che, tra le somme sostenute per la formazione nella misura di PTE 16 000 000, 7 500 000 erano stati fatturati a nome di questa stessa cooperativa.

80      Orbene, l’IGF ha osservato che la direzione della cooperativa era costituita da tre dei più importanti collaboratori della ricorrente, la quale aveva esattamente gli stessi soci della società EB Lda.

81      In mancanza di spiegazione quanto all’utilità dell’intervento dell’EB Lda, e tenuto conto del sistema delle spese dovute all’intervento di tre società, l’IGF ha proposto di non tener conto dei costi dovuti all’intervento dell’EB Lda e di prendere in considerazione soltanto gli importi effettivamente spesi per le formazioni.

82      In tale ottica, l’IGF ha esaminato le varie spese sostenute. Essa ha ridotto i costi relativi alla retribuzione dei formatori nella misura in cui il tasso applicato per ora era superiore ai limiti fissati da un decreto portoghese. La ricorrente controdeduce che il costo del personale docente è stato calcolato conformemente al detto decreto, ma essa non corrobora tale affermazione.

83      Quanto all’importo fatturato dalla cooperativa all’EB Lda per la preparazione dei corsi, l’IGF ha rilevato che il solo documento giustificativo di tali servizi non consentiva di provare un nesso con le azioni di formazione cui si riferiva il contributo finanziario accordato alla ricorrente.

84      Peraltro, e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la convenuta non ha trascurato di tener conto di altre spese, quali l’elettricità, l’acqua, il telefono, il riscaldamento e il materiale per il segretariato. Risulta infatti dalla relazione dell’IGF, cui fa riferimento la Commissione, che le spese in questione sono state considerate nella misura in cui esse erano direttamente collegate all’azione considerata. Altre spese hanno costituito oggetto di una ponderazione in relazione all’importanza relativa dell’attività sovvenzionata.

85      Tenuto conto dei precedenti elementi, l’IGF non ha commesso un manifesto errore di valutazione giudicando economicamente inesplicabile l’intervento dell’EB Lda e della cooperativa. Infatti, l’EB Lda in particolare ha potuto avvalersi di una struttura artificiale, che non poteva, in ogni caso, essere considerata come veramente «specializzata» nei lavori che le erano stati affidati dalla ricorrente. Essa ha infatti unicamente servito come intermediaria, ricevendo in tale occasione un utile o una provvigione. Inoltre, l’IGF e quindi la Commissione hanno adottato un modo di procedere collegato con lo scopo perseguito di corretta gestione finanziaria, che non lede il beneficiario del contributo al di là di quanto sia necessario a tale scopo. La Commissione ha così escluso soltanto le spese che non erano collegate con le azioni autorizzate e che superavano i costi effettivamente sostenuti. Essa peraltro ha respinto soltanto le spese dovute ad una concatenazione artificiale del numero di intervenienti richiesti, in quanto i vari gradi creati apparivano, in mancanza di spiegazioni da parte della ricorrente, privi di effettivo valore aggiunto. La Commissione non ha per contro inteso escludere, al di fuori delle circostanze particolari della specie, la possibilità, per il beneficiario di un contributo finanziario, di ricorrere a un subappalto.

–       Sulle censure relative agli ammortamenti e ai leasing

86      La ricorrente collega nel ricorso la questione degli ammortamenti a quella dei leasing. Essa contesta il modo in cui l’IGF e quindi la Commissione hanno valutato gli «ammortamenti» delle spese di locazione.

87      L’IGF ha rilevato, per quanto riguarda «l’affitto delle attrezzature» utilizzate, che, nonostante il fatto che si trattasse di impianti di cui la ricorrente disponeva grazie ai leasing, gli importi addebitati dalla ricorrente non corrispondevano agli affitti effettivamente versati alla società di locazione, ma al deprezzamento dei beni in base a un tasso annuale del 33,33%. L’IGF ha considerato che tale tasso era eccessivo e ha considerato un tasso del 20%. La ricorrente sostiene tuttavia di aver rispettato le regole contabili vigenti all’epoca in Portogallo, ma essa non fornisce precisazioni al riguardo e non corrobora la sua tesi.

88      Peraltro, l’IGF ha rettificato del pari i conti della ricorrente alla luce della doppia contabilizzazione di addebiti relativi a taluni importi. Essa li ha anche corretti a causa di contabilità precedenti alla data dell’inizio delle azioni, vale a dire il mese di giugno 1987 e non il mese di aprile, di modo che le spese da prendere in considerazione potevano riguardare soltanto un periodo di sette mesi e non di nove. La ricorrente sostiene al riguardo che le attrezzature di cui trattasi sono state utilizzate durante la preparazione della formazione. La ricorrente non ha tuttavia sviluppato la sua affermazione, né l’ha maggiormente corroborata.

–       Argomento dedotto dalle incoerenze della Commissione

89      Infine, la ricorrente sostiene di dimostrare l’incoerenza della convenuta. Essa sostiene che le retribuzioni degli insegnanti per l’operazione attuata nel 1987 sarebbero state accettate «in modo totalmente arbitrario e disparato rispetto ad altre azioni effettuate dalla ricorrente nel 1988». Tale argomento è irricevibile per la sua imprecisione. Per di più, non è comprovato da altri elementi. Essa fa valere inoltre che il DAFSE ha accettato come spese ammissibili, per il 1987, premi di assiduità dei tirocinanti e ammortamenti, contrariamente alla posizione adottata per un’azione intrapresa nel 1988. Tuttavia, ancora una volta, tale argomento non è suffragato da elementi e la ricorrente non precisa di quale ammortamenti si tratti.

 Conclusione quanto alla violazione del regolamento n. 2950/83

90      In generale, la ricorrente non ha affatto corroborato le sue critiche con elementi probanti e precisi, atti a rimettere in discussione le valutazioni dei fatti considerate a sostegno della decisione impugnata. Di conseguenza, tali critiche sono chiaramente insufficienti a provare che la Commissione abbia commesso un manifesto errore di valutazione (sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-380/94, AIUFASS e AKT/Commissione, Racc. pag. II-2169, punto 59), e si condivide l’opinione dell’IGF, secondo la quale la formazione di cui trattasi non aveva rispettato gli obblighi di una corretta gestione finanziaria, inerenti alle condizioni iniziali di approvazione.

91      Ne consegue che la Commissione non ha violato l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83.

b)     Sulla violazione dei diritti acquisiti

92      Sebbene una decisione di approvazione generi in capo al destinatario di un contributo dell’FSE il diritto di esigere il pagamento del contributo stesso, ciò vale soltanto nel caso in cui il contributo sia stato utilizzato nel rispetto delle condizioni fissate da tale decisione (sentenze del Tribunale 15 settembre 1998, Branco/Commissione, citata supra al punto 75, punto 105, e 27 gennaio 2000, Branco/Commissione, citata supra al punto 36, punto 94).

93      Orbene, dai punti 71 e seguenti di cui sopra risulta che la convenuta non ha commesso un manifesto errore di valutazione considerando che la formazione sovvenzionata non è stata assicurata nel rispetto delle condizioni della decisione iniziale di approvazione.

94      La ricorrente non aveva così alcun diritto al versamento del saldo del contributo di cui trattasi.

95      I primi due motivi non sono quindi fondati.

B –  Sul terzo motivo, relativo ad una violazione del principio del legittimo affidamento e del principio della certezza del diritto

96      Tale motivo comporta due parti.

1.     Sulla prima parte (legittimo affidamento creato dalla certificazione dei dati contabili della domanda di pagamento)

a)     Argomenti delle parti

97      La ricorrente sostiene che la certificazione da parte del DAFSE, nel 1988, dell’esattezza fattuale e contabile dei dati contenuti nella domanda di pagamento del saldo avrebbe fatto sorgere a suo favore il diritto ad ottenere il pagamento del contributo.

98      L’atto impugnato metterebbe in discussione tale decisione, mentre i fatti sarebbero rimasti immutati. In particolare, i giudici portoghesi avrebbero archiviato i procedimenti giudiziari proposti contro la ricorrente, ponendo così fine alla presunzione di irregolarità a suo carico.

99      Inoltre, la ricorrente osserva che la competenza ad effettuare una certificazione in Portogallo spetterebbe esclusivamente al DAFSE.

100    La certificazione, intervenuta nel 1988, avrebbe fatto sorgere a suo favore un legittimo affidamento di ottenere il pagamento, che poteva essere messo in discussione dalla Commissione soltanto se non fossero state rispettate le condizioni stabilite nella decisione di approvazione iniziale, e non perché altre valutazioni avrebbero contraddetto successivamente costi e spese certificate.

101    La convenuta confuta tali argomenti e sostiene l’infondatezza del motivo.

b)     Valutazione del Tribunale

102    Il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento presuppone la presenza contemporanea di tre presupposti. In primo luogo, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione comunitaria. In secondo luogo, tali assicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative nella persona a cui si rivolgono. In terzo luogo, siffatte assicurazioni devono essere conformi alle norme applicabili (sentenze del Tribunale 6 luglio 1999, causa T-203/97, Forvass/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-129 e II‑705, punto 70, e 7 novembre 2002, causa T-199/01, G/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A-207 e II-1085, punto 38).

103    Nella specie, il fatto che l’autorità nazionale in un primo momento abbia certificato l’esattezza fattuale e contabile della domanda di pagamento del saldo non poteva creare un legittimo affidamento in capo al beneficiario del contributo quanto al pagamento del saldo.

104    In primo luogo, dall’art. 2, n. 2, della decisione 83/156 risulta che gli Stati membri interessati garantiscono il buon fine delle azioni finanziate dall’FSE. Inoltre, in forza dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 2950/83, la Commissione può procedere ad accertamenti delle domande di pagamento del saldo, «salvi restando i controlli effettuati dagli Stati membri». Tali obblighi e poteri degli Stati membri non costituiscono oggetto di alcuna limitazione temporale. Ne consegue che la certificazione fattuale e contabile degli elementi contenuti nella domanda di pagamento del saldo di un’azione di formazione, ai sensi dell’art. 5, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 2950/83, non impedisce ad uno Stato membro di procedere ad un riesame successivo della domanda di pagamento del saldo (ordinanza della Corte 12 novembre 1999, causa C-453/98 P, Branco/Commissione, Racc. pag. I-8037, punto 77, e sentenza Frota Azul‑Transportes e Turismo, citata supra al punto 68, punto 62). Nulla osta, peraltro, a che, per procedere a tale riesame, il DAFSE ricorra a un organismo specializzato in controlli contabili e finanziari, quale l’IGF (ordinanza Branco/Commissione, cit., punto 78, e sentenza 27 gennaio 2000, Branco/Commissione, citata supra al punto 36, punto 68).

105    In secondo luogo, l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 riserva alla Commissione la competenza ad adottare la decisione finale sulla domanda di pagamento del saldo. La Commissione non era quindi vincolata dalla certificazione che il DAFSE le aveva fornito. Questa non poteva quindi apparire come una garanzia quanto al pagamento del saldo proveniente da un organo avente l’autorità necessaria al riguardo.

106    In terzo luogo, la decisione finale rimane subordinata, in base alla menzionata disposizione, al rispetto, da parte del beneficiario, delle condizioni stabilite per la concessione del contributo finanziario (ordinanza Branco/Commissione, citata supra al punto 104, punti 87-89). Orbene, l’esame dei primi due motivi ha evidenziato che la Commissione non aveva commesso un manifesto errore di valutazione quando ha considerato che la ricorrente non aveva rispettato gli obblighi di corretta gestione finanziaria rientranti nelle condizioni cui era subordinato il contributo di cui trattasi.

107    In quarto luogo, lo svolgimento del procedimento non ha potuto far sorgere nella ricorrente un qualsivoglia legittimo affidamento. Infatti, il DAFSE le ha ingiunto, con lettera 30 luglio 1990, di restituirgli gli anticipi versati dal FSE e dalla Repubblica portoghese. Successivamente, essa è stata informata dell’esistenza di una presunzione d’irregolarità, ai sensi dell’art. 7 della decisione 83/673, e poi dell’avvio di un procedimento giudiziario dinanzi al Tribunal de Instrução Criminal da Comarca de Porto per frode nell’ottenimento di sovvenzioni e uso di queste per uno scopo non consentito, rispetto alle azioni di formazioni finanziate dall’FSE. Essa ha inoltre ricevuto comunicazione di una decisione di sospensione del contributo finanziario di cui trattasi, contro la quale ha presentato un ricorso di annullamento che è stato respinto. Infine, dopo l’archiviazione dei procedimenti per prescrizione, ha ricevuto, perché presentasse osservazioni, un progetto di decisione di riduzione del contributo finanziario.

108    Il fatto che i procedimenti penali avviati contro la ricorrente siano cessati non può legittimare il suo asserito legittimo affidamento quanto al pagamento del contributo. Infatti, dall’art. 6 del regolamento n. 2950/83 emerge che il diritto comunitario non dà una qualificazione penale agli atti di indebita utilizzazione di un contributo dall’FSE (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-186/98, Nunes e de Matos, Racc. pag. I-4883, punti 7 e 8). Pertanto, anche se il principio di buona amministrazione, che obbliga l’istituzione comunitaria a decidere con piena cognizione di causa, giustifica il fatto che la Commissione sospenda il procedimento quando un giudice nazionale deve in particolare statuire sull’effettività di fatti di frode, ciò non costituiva tuttavia un ostacolo a che la Commissione proseguisse l’esame di un’eventuale riduzione del suo intervento, in base all’indagine amministrativa dell’IGF, dopo l’archiviazione dei procedimenti per prescrizione.

109    Ne consegue che la prima parte del terzo motivo è infondata.

2.     Sulla seconda parte (mancanza di certezza giuridica durante un periodo ragionevole e violazione di un legittimo affidamento)

a)     Argomenti delle parti

110    La ricorrente sostiene che i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto sono stati violati in quanto, anche se la Commissione non è vincolata ad un termine determinato, essa tuttavia deve adottare la sua decisione entro un termine ragionevole.

111    Orbene, il termine di quindici anni che ha preceduto l’atto impugnato sarebbe eccessivo. La ricorrente considera, in particolare, che la cessazione dei procedimenti contro di essa ha fatto venir meno qualsiasi motivo di non approvare la sua domanda di pagamento.

112    Essa fa valere del pari che, man mano che la scadenza di tale termine avanzava, sorgeva in essa un legittimo affidamento quanto al fatto che la Commissione avrebbe adottato una decisione conforme alla certificazione del DAFSE, che aveva accettato, nel 1988, la domanda di pagamento del saldo.

113    La convenuta contesta tali argomenti e sostiene l’infondatezza del motivo.

b)     Giudizio del Tribunale

 Sulla ragionevolezza o meno del termine di cui trattasi e sulla certezza del diritto

114    Per giurisprudenza costante, la durata ragionevole del procedimento amministrativo si valuta sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica e, in particolare, del contesto della stessa, delle varie fasi procedurali espletate, della complessità della pratica, nonché degli interessi delle parti nella contesa (sentenze del Tribunale 19 marzo 1997, causa T-73/95, Oliveira/Commissione, Racc. pag. II-381, punto 4; 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II-1739, punto 57; 15 settembre 1988, cause riunite T-180/96 e T-181/96, Mediocurso/Commissione, Racc. pag. II-3477, punto 61, e 16 settembre 1999, causa T-182/96, Partex/Commissione, Racc. pag. II-2673, punto 177).

115    È in quest’ottica che occorre valutare la ragionevolezza del lasso di tempo trascorso fra la presentazione da parte della ricorrente, nel luglio 1988, della domanda di pagamento del saldo e l’adozione, il 23 ottobre 2002, della decisione impugnata.

116    Orbene, tra il luglio 1988 e il maggio 1989, il DAFSE ha accertato i conti della ricorrente e l’IGF ha proceduto, in applicazione dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 2950/83, ad un controllo finanziario approfondito volto a verificare la realtà attuale e contabile delle spese effettuate dalla EB Lda.

117    Tenuto conto dell’esistenza di indizi di irregolarità, il DAFSE e la Commissione hanno in seguito atteso che i tribunali portoghesi si pronunciassero sui procedimenti penali avviati contro la ricorrente. Nella sentenza 27 gennaio 2000, Branco/Commissione, citata supra al punto 36 (punto 51), il Tribunale ha ammesso che, «poiché nel caso di specie, da un lato, la Commissione nutriva gravi riserve in ordine alla regolarità dell’utilizzo dei contributi in seguito al verbale dell’IGF e, dall’altro, dinanzi a un giudice penale portoghese era pendente, al momento della diffida notificata alla Commissione, un procedimento a carico del beneficiario dei contributi riguardante talune operazioni compiute nell’ambito dei progetti sovvenzionati, la Commissione non era tenuta ad adottare una decisione definitiva sulla domanda di pagamento del saldo».

118    Così, soltanto a partire dal momento in cui la Commissione è stata informata dalle autorità portoghesi della cessazione dei procedimenti, nel luglio 2001, essa ha avuto la certezza che la pratica non sarebbe più andata avanti sul piano penale. Essa era quindi tenuta a riprenderne l’esame sul piano amministrativo, con tanta più cura e circospezione in quanto nessuna sentenza era stata emessa sulle attività della ricorrente, e in quanto l’azione penale si era estinta, dopo l’appello, soltanto per prescrizione.

119    A partire dalla detta data la Commissione ha preparato un progetto di decisione di riduzione del contributo finanziario, basato sugli accertamenti della relazione dell’IGF, con la prudenza richiesta dal contesto descritto al punto precedente. La Commissione ha in seguito trasmesso tale progetto per osservazioni alle autorità portoghesi, l’8 gennaio 2002, conformemente all’art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83. Il procedimento è stato sospeso fintantoché anche lo Stato membro non abbia portato tale progetto a conoscenza della ricorrente, per consentirle di formulare anch’essa le sue osservazioni. La ricorrente non ha presentato osservazioni entro il termine impartitole. Il 24 aprile 2002 il DAFSE ha comunicato alla convenuta che il progetto di decisione non richiedeva alcuna obiezione da parte sua. Gli uffici della Commissione hanno ottenuto in seguito l’accordo sul progetto di decisione dalla direzione generale «Bilancio», dal servizio giuridico e dalla direzione generale «Controllo finanziario». La decisione controversa è stata adottata il 23 ottobre 2002.

120    Da tale successione di eventi, dall’intersecazione tra i procedimenti giudiziario e amministrativo, nazionale e comunitario, nonché dall’impossibilità nella quale la Commissione si è in definitiva trovata di basarsi su una sentenza penale risulta che ciascuna delle fasi procedurali che ha preceduto l’atto impugnato si è svolta in un termine ragionevole.

121    La ricorrente sostiene tuttavia che il termine da prendere in considerazione decorre fino alla notifica della decisione controversa, che incombeva alle autorità nazionali, avvenuta il 31 luglio 2003.

122    Nelle circostanze del caso di specie, occorre tuttavia constatare che la decisione controversa è stata notificata in tempo utile dalla Commissione alla sua destinataria, vale a dire la Repubblica portoghese, con obbligo, per quest’ultima, di informarne la ricorrente. È vero che la Repubblica portoghese ha notificato con ritardo tale decisione, ma ciò non può essere addebitato alla Commissione. Orbene, soltanto le lungaggini imputabili a quest’ultima potrebbero indurre a concludere per l’inosservanza del termine ragionevole. Di conseguenza, l’asserita incertezza del diritto che la ricorrente pone in relazione con tale termine non può comportare l’annullamento della decisione controversa.

 Sul legittimo affidamento che sarebbe stato generato dal tempo impiegato dalla Commissione per statuire

123    La ricorrente deduce che il tempo irragionevole impiegato dalla Commissione per statuire sulla domanda di pagamento del saldo del contributo avrebbe fatto sorgere un suo legittimo affidamento quanto al pagamento del saldo stesso.

124    Tuttavia, tenuto conto delle considerazioni svolte ai punti 120 e 122 di cui sopra, tale argomento si basa su una premessa errata e deve essere respinto. Peraltro, il legittimo affidamento implica in particolare che assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, siano state fornite all’interessato dall’amministrazione comunitaria. Orbene, come si è già rilevato (v. supra, punti 102-109), ciò non si è verificato nella specie.

125    Inoltre, l’esame della prima parte di motivo ha evidenziato che la certificazione accordata inizialmente dal DAFSE e il prosieguo del procedimento non potevano giustificare un legittimo affidamento quanto al detto pagamento.

126    In tali circostanze il terzo motivo deve essere respinto in entrambe le parti.

C –  Sul quarto motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità

1.     Argomenti delle parti

127    Secondo la ricorrente, la convenuta ha violato il principio di proporzionalità non rispettando il suo impegno di rimborsare, in esecuzione della decisione iniziale di approvazione, le spese legittimamente sostenute nell’ambito dell’azione di formazione.

128    La convenuta lo nega.

2.     Giudizio del Tribunale

129    Nel caso di specie, le riduzioni operate dalla Commissione sono direttamente collegate alle irregolarità comunicatele dalle autorità portoghesi e mirano soltanto ad escludere il rimborso delle spese illegittime o inutili.

130    Tali diminuzioni sono quindi conformi al principio di proporzionalità.

131    Ne consegue che il quarto motivo deve essere respinto.

132    Di conseguenza, il ricorso deve essere interamente respinto.

 Sulle spese

133    Ai termini dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della convenuta.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La ricorrente è condannata alle spese.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 giugno 2005.

Il cancelliere

 

      Il presidente

H. Jung

 

      M. Vilaras


* Lingua processuale: il portoghese.