Language of document : ECLI:EU:T:2018:433





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’11 luglio 2018 – Klyuyev / Consiglio

(causa T240/16)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Base giuridica – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto di proprietà – Diritto alla reputazione – Eccezione di illegittimità»

1.      Diritto dell’Unione europea – Valori e obiettivi dell’Unione – Valori – Rispetto dello Stato di diritto – Stato di diritto – Nozione

(Artt. 2 TUE e 49 TUE)

(v. punti 62, 63)

2.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi delle persone responsabili di distrazione di fondi pubblici appartenenti allo Stato ucraino – Distrazione di fondi pubblici – Nozione – Fatti di distrazione di fondi o di beni pubblici idonei a pregiudicare i fondamenti istituzionali e giuridici dell’Ucraina e il rispetto dello Stato di diritto in tale paese

[Decisione del Consiglio 2014/119/PESC, art. 1, § 1, a), come modificata dalla decisione 2015/143/PESC; regolamento del Consiglio n. 208/2014, art. 3, § 1, come modificato dal regolamento 2015/138]

(v. punti 61, 6467, 209)

3.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo per il Consiglio di verificare sistematicamente gli elementi di prova forniti dalle autorità di un paese terzo – Insussistenza

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 47; decisioni del Consiglio (PESC) 2016/318 e 2017/381; regolamenti del Consiglio 2016/311 e 2017/374]

(v. punti 73, 113117, 122126, 133, 212, 213, 234, 236)

4.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi delle persone responsabili di distrazione di fondi pubblici appartenenti allo Stato ucraino – Natura di tali misure – Misure puramente cautelari – Natura non penale

[Decisione del Consiglio (PESC) 2016/318; regolamento del Consiglio 2016/311]

(v. punti 120, 121)

5.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi delle persone responsabili di distrazione di fondi pubblici appartenenti allo Stato ucraino – Subordinazione dell’adozione di una misura restrittiva alla pronuncia di una condanna penale – Insussistenza

[Decisione del Consiglio 2014/119/PESC, art. 1, § 1, a), come modificata dalla decisione 2015/143/PESC; regolamento del Consiglio n. 208/2014, art. 3, § 1, come modificato dal regolamento 2015/138]

(v. punto 132)

6.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi delle persone responsabili di distrazione di fondi pubblici appartenenti allo Stato ucraino – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione

(v. punto 137)

7.      Diritti fondamentali – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, e 47; decisione del Consiglio (PESC) 2016/318; regolamento del Consiglio 2016/311]

(v. punti 151153)

8.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi delle persone responsabili di distrazione di fondi pubblici appartenenti allo Stato ucraino – Violazione del diritto di proprietà e del diritto alla reputazione – Insussistenza

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17, § 1; decisione del Consiglio (PESC) 2016/318; regolamento del Consiglio 2016/311]

(v. punti 168183)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1) e, dall’altro, della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati, nella parte in cui il nome del sig. Andriy Klyuyev è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il sig. Klyuyev è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nel ricorso.

4)

Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Klyuyev, per quanto riguarda la domanda di annullamento parziale della decisione 2017/381 e del regolamento di esecuzione 2017/374, formulata nella memoria di adattamento.