Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’11 luglio 2018 – Klyuyev / Consiglio
(causa T‑240/16)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Base giuridica – Errore manifesto di valutazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto di proprietà – Diritto alla reputazione – Eccezione di illegittimità»
1. Diritto dell’Unione europea – Valori e obiettivi dell’Unione – Valori – Rispetto dello Stato di diritto – Stato di diritto – Nozione
(Artt. 2 TUE e 49 TUE)
(v. punti 62, 63)
2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi delle persone responsabili di distrazione di fondi pubblici appartenenti allo Stato ucraino – Distrazione di fondi pubblici – Nozione – Fatti di distrazione di fondi o di beni pubblici idonei a pregiudicare i fondamenti istituzionali e giuridici dell’Ucraina e il rispetto dello Stato di diritto in tale paese
[Decisione del Consiglio 2014/119/PESC, art. 1, § 1, a), come modificata dalla decisione 2015/143/PESC; regolamento del Consiglio n. 208/2014, art. 3, § 1, come modificato dal regolamento 2015/138]
(v. punti 61, 64‑67, 209)
3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo per il Consiglio di verificare sistematicamente gli elementi di prova forniti dalle autorità di un paese terzo – Insussistenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 47; decisioni del Consiglio (PESC) 2016/318 e 2017/381; regolamenti del Consiglio 2016/311 e 2017/374]
(v. punti 73, 113‑117, 122‑126, 133, 212, 213, 234, 236)
4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi delle persone responsabili di distrazione di fondi pubblici appartenenti allo Stato ucraino – Natura di tali misure – Misure puramente cautelari – Natura non penale
[Decisione del Consiglio (PESC) 2016/318; regolamento del Consiglio 2016/311]
(v. punti 120, 121)
5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi delle persone responsabili di distrazione di fondi pubblici appartenenti allo Stato ucraino – Subordinazione dell’adozione di una misura restrittiva alla pronuncia di una condanna penale – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2014/119/PESC, art. 1, § 1, a), come modificata dalla decisione 2015/143/PESC; regolamento del Consiglio n. 208/2014, art. 3, § 1, come modificato dal regolamento 2015/138]
(v. punto 132)
6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi delle persone responsabili di distrazione di fondi pubblici appartenenti allo Stato ucraino – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione
(v. punto 137)
7. Diritti fondamentali – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, e 47; decisione del Consiglio (PESC) 2016/318; regolamento del Consiglio 2016/311]
(v. punti 151‑153)
8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi delle persone responsabili di distrazione di fondi pubblici appartenenti allo Stato ucraino – Violazione del diritto di proprietà e del diritto alla reputazione – Insussistenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17, § 1; decisione del Consiglio (PESC) 2016/318; regolamento del Consiglio 2016/311]
(v. punti 168‑183)
Oggetto
| Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1) e, dall’altro, della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive. |
Dispositivo
1) | | La decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati, nella parte in cui il nome del sig. Andriy Klyuyev è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive. |
2) | | Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) | | Il sig. Klyuyev è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nel ricorso. |
4) | | Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Klyuyev, per quanto riguarda la domanda di annullamento parziale della decisione 2017/381 e del regolamento di esecuzione 2017/374, formulata nella memoria di adattamento. |