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Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 – Grecia / Commissione

(Causa T-241/13)1

[«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Carni bovine – Carni ovine e caprine – Tabacco – Articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 – Articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004»]

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias, S. Papaïoannou e A. Vasilopoulou, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Marcoulli e D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), [Sezione «Garanzia»], del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 67, pag. 20), in quanto esclude talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica

Dispositivo

La decisione di esecuzione 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di talune spese effettuate dagli Stati membri in base al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata in quanto esclude talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica, nel settore del tabacco, a titolo dell’anno di domanda 2006.

2)    Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)    La Commissione europea e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 207 del 20.7.2013.