Language of document : ECLI:EU:T:2002:206

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

10 settembre 2002 (1)

«Art. 238 CE - Clausola compromissoria - Programma Thermie - Risoluzione unilaterale del contratto da parte della Commissione - Domanda di non luogo a provvedere»

Nella causa T-287/01,

Bioelettrica SpA, con sede in Pisa, rappresentata dall'avv. O. Fabe Dal Negro,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. Støvbaek e R. Amorosi, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. M. Moretto, con domicilio eletto a Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda diretta a far constatare la nullità e l'illegittimità della risoluzione, notificata dalla Commissione alla ricorrente il 6 settembre 2001, del contratto BM 1007/94 IT/DE/UK/PO, del 12 dicembre 1994, relativo all'attuazione del progetto intitolato «Energy Farm: an IGCC plant for the production of electricity and heat through gasification of SRF biomass (Phase I)» e, d'altro lato, una domanda di condanna della Commissione al risarcimento del danno che la ricorrente asserisce aver subìto a seguito del comportamento della Commissione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

1.
    In applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1990, n. 2008, riguardante la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma Thermie) (GU L 185, pag. 1), ora abrogato, il 20 dicembre 1994 la Commissione ha concluso con sette società, la Enel SpA (in prosieguo: l'«Enel»), la Lurgi Energie und Umwelt GmbH, la Lurgi Italiana SpA, la Cooperativa Agricola «Le Rene» (in prosieguo: «Le Rene»), la South Western Power Ltd (in prosieguo: la «SWP»), la European Gas Turbines Ltd (in prosieguo: la «EGT») e la EDP Electricidade de Portugal, SA (in prosieguo: la «EDP»), il contratto BM 1007/94 IT/DE/UK/PO (in prosieguo: il «contratto»), relativo all'attuazione del progetto intitolato «Energy Farm: an IGCC plant for the production of electricity and heat through gasification of SRF biomass (Phase I)» [Fattoria energetica: un impianto IGCC per la produzione di elettricità e di calore mediante gassificazione di biomassa SRF (Fase I); in prosieguo: il «progetto»). La Lurgi Energie und Umwelt Gmbh e la Lurgi Italiana SpA - divenuta Lurgi SpA - appartengono al gruppo Lurgi, che comprendeva anche, durante il periodo considerato, la Lurgi Envirotherm GmbH, la società MG Engineering Lurgi e la Lurgi AG. Le diverse società di tale gruppo coinvolte nei fatti all'origine della presente causa saranno in prosieguo designate, indistintamente, con la denominazione «Lurgi».

2.
    In un primo tempo la durata del progetto era fissata in 48 mesi, tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1998 (art. 2, n. 1, del contratto). Il costo totale del progetto era stimato in ECU 36 698 720 (art. 3, n. 1, del contratto). Il contributo finanziario della Commissione era, originariamente, entro il limite massimo di ECU 10 197 229 (art. 3, n. 2, del contratto).

3.
    Ai sensi dell'art. 9 del contratto, quest'ultimo è regolato dalla legge italiana.

4.
    A norma dell'art. 8, n. 2, lett. f), delle condizioni generali enunciate nell'allegato II del contratto, la Commissione poteva risolvere quest'ultimo qualora un contraente non avesse iniziato i lavori alla data specificata nel contratto e nel caso in cui considerasse inadeguata qualsiasi altra data proposta. Conformemente all'ultima frase dell'art. 8, n. 2, di tali condizioni generali, la risoluzione del contratto, in tale ipotesi, deve essere oggetto di un preavviso di un mese, comunicato per iscritto ai contraenti con avviso di ricevimento o mediante lettera raccomandata. Ai sensi dell'art. 8, n. 4, in caso di risoluzione del contratto in base all'art. 8, n. 2, lett. f), la Commissione può esigere il rimborso totale o parziale del contributo finanziario, maggiorato degli interessi calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento del pagamento al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle sue operazioni in ECU, aumentato di due punti.

5.
    Ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali, solo la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia relativa al contratto.

6.
    La Bioelettrica SpA (in prosieguo: la «Bioelettrica») è stata costituita il 18 luglio 1995 dalla CISE SpA (in prosieguo: la «CISE») - detenuta al 99% dall'Enel -, dalla Lurgi, dalla South Western Power Investments Ltd - detenuta al 100% dalla SWP -, dall'Energia Verde SpA - detenuta al 62% dalla Le Rene - e dalla EDP. A norma dell'art. 5 del suo statuto, il suo oggetto sociale è la costruzione e l'esercizio di una centrale termica di generazione di energia elettrica in Italia, alimentata da biomasse vegetali e basata sull'integrazione di un sistema di gassificazione atmosferica a letto fluido con un ciclo combinato (IGCC).

7.
    In forza dell'addendum n. 1 del contratto, sottoscritto dalle parti nel gennaio 1996, la Bioelettrica è divenuta parte del contratto e ha rilevato la funzione di coordinatore del progetto fino ad allora assunta dall'Enel. Con lo stesso addendum, la EGT si è ritirata dal contratto pur mantenendo la veste di «contraente associato». Secondo l'addendum n. 2 del contratto, sottoscritto dalle parti tra l'ottobre 1996 e il dicembre 1998, la SWP ha receduto dal contratto e nei suoi diritti e obblighi sono subentrati gli altri contraenti. A norma dell'addendum n. 3 del contratto, sottoscritto dalle parti tra marzo e giugno 1997, la Bioelettrica è divenuta, in quanto coordinatrice del progetto, responsabile della gestione dei pagamenti effettuati dalla Commissione, compreso l'anticipo versato ai sensi dell'art. 4, n. 1, del contratto.

8.
    Il 30 maggio 1997 è stato concluso tra la Bioelettrica, in qualità di committente, e la Lurgi, in qualità di appaltatore, un contratto del valore di 35 miliardi di lire italiane (ITL), diretto alla realizzazione da parte di quest'ultima di lavori di progettazione, realizzazione, installazione ed avviamento all'esercizio dell'isola di gassificazione destinata alla centrale termica di cui supra al punto 6 (in prosieguo: il «contratto in data 30 maggio 1997»). Secondo il punto 1.1 delle condizioni speciali allegate a tale contratto, i lavori dovevano essere realizzati entro 30 mesi.

9.
    Con l'addendum n. 4 del contratto, sottoscritto dalle parti tra gennaio e dicembre 1998, il contributo finanziario massimo della Commissione è stato elevato a ECU 10 897 229. Esso è stato infine portato a ECU 11 897 229 con l'addendum n. 5 del contratto, sottoscritto dalle parti nel dicembre 1998.

10.
    Con fax del 7 aprile 1999 la Lurgi ha comunicato alla Bioelettrica che riteneva necessario apportare alcune modifiche alle specifiche tecniche presenti nel contratto in data 30 maggio 1997 per migliorare l'efficacia dell'isola di gassificazione. Essa ha aggiunto che tali modifiche, specificate nel fax, avrebbero inevitabilmente comportato un aumento dei costi del progetto.

11.
    A seguito di uno scambio di corrispondenza tra la Lurgi e la Bioelettrica destinato a consentire a quest'ultima di comprendere la necessità delle modifiche tecniche raccomandate, il 16 settembre 1999 la Bioelettrica e la Lurgi hanno firmato un protocollo d'accordo che definiva le modifiche essenziali da apportare al progetto relativo all'isola di gassificazione e che prevedeva che il corrispettivo destinato alla Lurgi per l'esecuzione di tale progetto sarebbe stato portato a ITL 46 300 000 000.

12.
    Con lettera 23 dicembre 1999 la Bioelettrica, basandosi sui termini del protocollo d'accordo di cui al punto precedente, faceva sapere alla Lurgi che i termini fissati in tale protocollo per l'esecuzione delle azioni convenute, in particolare, per l    a conclusione di un accordo di modifica dei termini del contratto in data 30 maggio 1997 e per l'invio da parte della Lurgi dei documenti bancari relativi all'aumento dei costi dei lavori erano scaduti senza che fosse stata avviata nessuna di tali azioni. Essa ha suggerito che le parti si accordassero urgentemente riguardo al contenuto delle modifiche da apportare al contratto di cui trattasi e che la Lurgi fornisse i documenti bancari citati.

13.
    Il 5 gennaio 2000 la Commissione ha inviato alla Bioelettrica una lettera per informarla che accettava di prorogare la durata di esecuzione del progetto fino al 31 dicembre 2003.

14.
    In risposta ad una domanda della Bioelettrica in data 31 aprile 2000 diretta ad ottenere informazioni destinate a consentire a quest'ultima di valutare ancora una volta le sue raccomandazioni di specifiche tecniche, la Lurgi ha affermato, in una lettera inviata alla Bioelettrica il 5 maggio 2000, di ritenere obsoleta la tecnologia da essa inizialmente progettata nel contratto in data 30 maggio 1997. Essa ha inoltre fatto sapere che, in attesa di un chiarimento a tal riguardo, aveva deciso di sospendere l'esecuzione dei lavori.

15.
    Con lettera 23 maggio 2000 la Lurgi ha inviato alla Bioelettrica un nuovo elenco delle modifiche tecniche ritenute necessarie e ha indicato che tali modifiche avrebbero comportato un aumento globale dei costi dei lavori pari a marchi tedeschi (DEM) 27 563 099.

16.
    In una lettera inviata alla Lurgi il 6 giugno 2000, la Bioelettrica ha respinto le

le pretese da quella avanzate nella lettera menzionata nel punto precedente, pur indicando che essa era disposta a procedere in conformità delle modifiche definite nel protocollo d'accordo sottoscritto nel settembre 1999. Essa ha aggiunto che, qualora ciò fosse risultato impossibile, si sarebbe vista costretta a ritornare ai termini del contratto 30 maggio 1997.

17.
    Il 27 giugno 2000 la Bioelettrica ha scritto al sig. Millich, della direzione generale (DG) della Commissione «Energia e trasporti», per informarlo degli sviluppi avutisi dopo il 1999 e delle difficoltà connesse alle pretese della Lurgi, nonché della sua intenzione di ingiungere a quest'ultima di riprendere le sue attività entro quindici giorni.

18.
    In una lettera inviata il 28 giugno 2000 alla Lurgi la Bioelettrica le ha comunicato che essa non poteva sospendere l'esecuzione dei lavori e le ha ingiunto di riprenderli e di fornire un piano per la loro esecuzione entro quindici giorni.

19.
    Il 24 luglio 2000 ha avuto luogo a Bruxelles una riunione tra rappresentanti della Commissione e della Bioelettrica.

20.
    Con lettera in data 14 settembre 2000 il sig. Millich ha chiesto alla Lurgi dettagliati chiarimenti riguardo alle diverse modifiche tecniche suggerite e al costo di queste ultime.

21.
    Alla luce delle indicazioni fornitegli dalla Bioelettrica il 14 novembre 2000 riguardo allo stato delle richieste della Lurgi, e a seguito di una riunione tenutasi a Bruxelles il 18 e 19 dicembre 2000 tra rappresentanti della Commissione e della Bioelettrica, con lettera in data 4 gennaio 2001 inviata alla Bioelettrica, all'Enel, alla Lurgi, alla EDP e alla Le Rene, il sig. Hanreich, della DG «Energia e trasporti», ha palesato la preoccupazione dei suoi servizi riguardo alla validità dal punto di vista economico della tecnologia suggerita dalla Lurgi. Egli lasciava ai destinatari della lettera un lasso di tempo fino al 9 febbraio 2001 per fornirgli giustificazioni atte a dimostrare che le soluzioni tecnologiche proposte dalla Lurgi erano in grado di produrre risultati in un termine accettabile. Alternativamente proponeva loro di sottoporre alla valutazione della Commissione un'altra soluzione tecnica, basata su una tecnologia innovativa e compatibile con le condizioni del contratto, sottolineando tuttavia che la Commissione non avrebbe autorizzato nessuna proroga della durata di quest'ultimo. Li ha inoltre avvisati che, in mancanza di una risposta soddisfacente da parte loro, il contratto sarebbe stato risolto.

22.
    Con lettera in data 6 febbraio 2001 indirizzata alla Bioelettrica il sig. Hanreich comunicava che la Commissione accettava la proroga del termine di risposta di cui al punto precedente sino al 9 marzo 2001.

23.
    Il 28 febbraio 2001 si è tenuta a Pisa una riunione tra rappresentanti delle imprese contraenti per tentare di ridurre i costi dei lavori relativi all'isola di gassificazione. Nel corso di tale riunione la Lurgi ha affermato, in particolare, di essere sempre disposta ad eseguire tali lavori e che i problemi riscontrati erano d'ordine economico e non tecnico.

24.
    Con lettera in data 9 marzo 2001 la Bioelettrica ha informato la Commissione del contenuto della riunione di cui al punto precedente. Essa ha indicato che, poiché era in attesa di informazioni da parte della Lurgi, le era impossibile fornire le giustificazioni richieste dalla Commissione prima del 16 marzo 2001. Essa ha fatto del pari sapere che, parallelamente alle trattative con la Lurgi, stava valutando la fattibilità di altre soluzioni tecniche. Informava inoltre la Commissione della composizione del suo azionariato e del suo consiglio di amministrazione.

25.
    Con lettera datata 16 marzo 2001 la Lurgi comunicava alla Commissione la sua disponibilità a riprendere i lavori. Essa aggiungeva tuttavia che, a seguito di una lettera della Bioelettrica datata 5 marzo 2001 che metteva in discussione il contenuto dell'accordo raggiunto nel corso della riunione di Pisa, non era in grado di proseguire le proprie attività. Essa richiedeva pertanto l'intervento della Commissione per consentire la prosecuzione del progetto.

26.
    A seguito di numerose ingiunzioni inviate dalla Bioelettrica e dall'Enel alla Lurgi, con lettera in data 13 aprile 2001 la Bioelettrica comunicava alla Lurgi che, poiché non aveva ancora ricevuto le informazioni tecniche richieste e tenuto conto della sospensione da parte della Lurgi di qualsiasi attività connessa con il progetto da più di un anno, essa aveva deciso di risolvere il contratto in data 30 maggio 1997.

27.
    Con lettera datata 24 aprile 2001 inviata alla Lurgi la Bioelettrica confermava la decisione menzionata nel punto precedente.

28.
    In una nota datata 20 aprile 2001 la Bioelettrica riassumeva per la Commissione i fatti verificatesi dopo l'adozione del protocollo di accordo di cui supra al punto 11. Essa presentava una serie di soluzioni alternative e indicava che quella presentata dalla società finlandese Carbona le sembrava la più appropriata. Essa dichiarava di essere disposta ad avviare trattative con la Carbona, previo accordo della Commissione.

29.
    Con lettera 24 maggio 2001 la Bioelettrica informava la Commissione di diverse importanti decisioni adottate dal suo consiglio di amministrazione riguardo al progetto.

30.
    Il 28 maggio 2001 con fax inviato alla Bioelettrica il sig. Millich, in risposta alla lettera menzionata al punto precedente, ha sottolineato che non vi era stato un effettivo progresso nell'esecuzione del contratto. Egli ha tuttavia dichiarato che la Commissione era disposta a discutere con la Bioelettrica gli ultimi sviluppi avutisi.

31.
    Nell'agosto 2001 la Bioelettrica ha inviato alla Commissione l'undicesimo rapporto tecnico intermedio relativo al contratto, che riguardava il periodo tra il 1° ottobre 2000 e il 30 giugno 2001. In tale rapporto sono state presentate le soluzioni alternative proposte per la costruzione dell'isola di gassificazione, in particolare quella presentata da Carbona, ritenuta la più valida dalla Bioelettrica. La Bioelettrica ha fatto sapere che la conclusione di un contratto di appalto con la Carbona era prevista per ottobre 2001 e che il progetto sarebbe stato realizzato prima della scadenza del termine di cui supra al punto 13.

32.
    Il 6 settembre 2001 il sig. Hanreich, della DG «Energia e trasporti» ha inviato alla Bioelettrica una lettera (in prosieguo: la «lettera 6 settembre 2001») del seguente tenore:

«A seguito delle mie lettere in data 4 gennaio 2001 (...) e 6 febbraio 2001 (...), e sulla base delle affermazioni contenute nella lettera del sig. Fratti (...) e nell'undicesimo rapporto tecnico fornito dalla Bioelettrica il 16 agosto 2001, i miei servizi hanno concluso che è impossibile realizzare il programma di lavoro relativo al progetto nel termine previsto dal contratto.

La Commissione ha pertanto deciso di risolvere il contratto in conformità dell'art. 8, paragrafo [2], lett. f), delle condizioni generali contenute nell'allegato II. La Commissione ha del pari deciso, conformemente all'art. 8, paragrafo [4], di tali condizioni generali, di chiedere il rimborso integrale del suo contributo finanziario, maggiorato degli interessi a decorrere dalla data in cui sono stati ricevuti i versamenti.

I servizi della Commissione prenderanno contatto con lei per fornirle le istruzioni riguardo all'importo e alla procedura di rimborso.

In quanto coordinatore, la prego di voler informare tutti i contraenti del contenuto della presente».

33.
    La lettera 6 settembre 2001 è stata inviata dalla Bioelettrica agli altri contraenti.

34.
    Con lettera in data 18 settembre 2001 inviata alla Commissione la Bioelettrica ha contestato la fondatezza della decisione di quest'ultima di risolvere il contratto. Essa sosteneva che una parte dei lavori relativi al progetto era stata realizzata e che il mancato compimento dell'altra parte di tali lavori era imputabile all'inadempimento da parte della Lurgi delle sue obbligazioni contrattuali. Essa ricordava il calendario d'azione fissato nell'undicesimo rapporto tecnico e si diceva convinta di poter terminare i lavori per dicembre 2001. Essa chiedeva alla Commissione di riesaminare la decisione di risolvere il contratto e di organizzare una riunione per trovare una soluzione alla controversia.

35.
    Con lettera in data 10 ottobre 2001 inviata alla Commissione la Bioelettrica rinnovava la sua richiesta di organizzare una riunione con la Commissione.

36.
    L'8 novembre 2001 essa inviava una lettera alla Commissione che riprendeva il contenuto della sua lettera del 18 settembre 2001. Lo stesso giorno essa inviava una copia delle due lettere sopra menzionate, della lettera 6 settembre 2001 e della sua lettera 10 ottobre 2001 ad una serie di responsabili della Commissione e della rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso l'Unione europea al fine di sensibilizzarli riguardo a tale questione.

Procedimento

37.
    In tale contesto, con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 novembre 2001, la Bioelettrica (in prosieguo: la «ricorrente») ha presentato il ricorso in esame, ai sensi dell'art. 238 CE.

38.
    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° marzo 2002 la Commissione ha presentato una domanda di non luogo a statuire a norma dell'art. 113 del regolamento di procedura.

39.
    Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 9 marzo 2002 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni riguardo alla domanda di non luogo a statuire.

Conclusioni delle parti

40.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare ricevibile il ricorso;

-    dichiarare che la risoluzione del contratto contenuta nella lettera 6 settembre 2001 è nulla e che di conseguenza il contratto è valido ed efficace;

-    accertare che la risoluzione del contratto è illegittima nei confronti della ricorrente e che, di conseguenza, il contratto è valido ed efficace;

-    condannare la Commissione al pagamento di una somma il cui importo verrà determinato nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente;

-    dichiarare che la ricorrente non è tenuta ad alcun rimborso nei confronti della Comunità;

-    condannare la Commissione alle spese.

41.
    La ricorrente domanda inoltre l'adozione di misure istruttorie consistenti nell'audizione di una serie di testimoni.

42.
    Nella sua domanda di non luogo a statuire la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare che il ricorso è privo d'oggetto e che non vi è più luogo a statuire;

-    ripartire le spese di giudizio.

43.
    Nelle sue osservazioni sulla domanda di non luogo a statuire la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso ricevibile;

-    accertare e dichiarare che la revoca del recesso del contratto relativa alla lettera del 6 settembre 2001 si è verificata solo con il deposito della memoria della Commissione il 1° marzo 2002;

-    accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Commissione e, di conseguenza, condannare quest'ultima a versare alla ricorrente una somma, il cui importo sarà fissato nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento dei danni subiti da quest'ultima;

-    condannare la Commissione alle spese;

-    adottare le misure istruttorie indicate nel ricorso.

Sulla domanda di non luogo a statuire

Argomenti delle parti

44.
    La Commissione sostiene che il 20 novembre 2001, a seguito della lettera della ricorrente in data 18 settembre 2001 di cui supra al punto 34, essa ha inviato a quest'ultima una lettera (in prosieguo: la «lettera datata 20 novembre 2001») con cui l'informava di aver deciso di accordarle un termine di 30 giorni per consentirle di precisare il lasso di tempo necessario per giungere alla stipulazione del contratto d'appalto con la Carbona. Essa avrebbe chiesto inoltre alla ricorrente spiegazioni dettagliate in merito alle reali possibilità di portare a termine, entro la fine del 2002, le diverse fasi (costruzione, assemblaggio, installazione e avvio dell'attività) che precedono la fase di controllo. Avrebbe inoltre precisato che, alla luce delle indicazioni fornite dalla ricorrente, avrebbe potuto riesaminare la sua posizione. La ricorrente tuttavia avrebbe presentato il ricorso in esame prima di aver ricevuto la lettera di cui trattasi della Commissione.

45.
    In risposta alla lettera datata 20 novembre 2001 la ricorrente avrebbe indicato, in una lettera inviata alla Commissione il 19 dicembre 2001, che, secondo l'undicesimo rapporto tecnico, la completa messa in marcia del sistema di gassificazione proposta dalla Carbona avrebbe richiesto 27 mesi a partire dalla conclusione del contratto di appalto, inizialmente prevista per la fine del mese di settembre 2001. Essa avrebbe tuttavia aggiunto che, a seguito della decisione della Commissione di risolvere il contratto, essa avrebbe interrotto le trattative con la Carbona e che non era stato firmato con quest'ultima alcun contratto, cosicché i termini indicati nel rapporto di cui trattasi non potevano più essere rispettati. Essa inoltre avrebbe condiviso il parere della Commissione secondo cui la fase di controllo non poteva più essere conclusa nei termini, ma sottolineava che tale fase era di carattere accessorio. La Commissione sottolinea di non essersi ancora pronunciata sulla risposta fornita dalla ricorrente nella lettera in data 19 dicembre 2001.

46.
    La Commissione sostiene che, avendo offerto alla ricorrente, con la lettera datata 20 novembre 2001, la possibilità di dimostrare che il progetto poteva essere effettivamente realizzato nel rispetto delle condizioni e delle scadenze fissate nel contratto, essa ha reso inefficace la risoluzione contenuta nella lettera in data 6 settembre 2001. Il contratto sarebbe pertanto tuttora in vigore.

47.
    La Commissione conclude che, a seguito della lettera in data 20 novembre 2001, il ricorso è divenuto privo d'oggetto e che non vi è più luogo a statuire ai sensi dell'art. 113 del regolamento di procedura.

48.
    La ricorrente ribatte che i termini della lettera 20 novembre 2001 non consentono di considerarla una revoca del recesso contenuto nella lettera 6 settembre 2001. Dal momento che tale recesso era stato formulato dalla Commissione in maniera chiara    e inequivoca nella lettera datata 6 settembre 2001, quest'ultima, a parere della ricorrente, avrebbe dovuto procedere in maniera analoga per quanto riguarda la revoca di tale recesso. Poiché la Commissione non aveva mai precisato alla ricorrente il senso della lettera 20 novembre 2001 prima di depositare il 1° marzo 2002 la memoria contenente la domanda di non luogo a statuire, si dovrebbe concludere che tale revoca è avvenuta solo con il deposito della memoria di cui trattasi, nella quale sarebbero esposte chiaramente le intenzioni della Commissione.

49.
    La ricorrente ricorda di aver preso conoscenza della lettera in data 20 novembre 2001 prima del deposito del ricorso, come risulta dalle indicazioni che compaiono sui fax riguardanti, rispettivamente, l'invio del suo ricorso al Tribunale e l'invio da parte della Commissione della lettera di cui trattasi. Tale lettera tuttavia avrebbe confermato il recesso notificato il 6 settembre 2001, cosicché la ricorrente sarebbe stata costretta a presentare il ricorso dopo aver ricevuto tale lettera, a pena di decadenza.

50.
    Essa sostiene che, pur se la revoca del recesso formulata dalla Commissione nella sua memoria del 1° marzo 2002 è atta a rendere prive d'oggetto le sue conclusioni dirette alla constatazione della nullità e dell'illegittimità del recesso, nondimeno il suo ricorso contiene anche una domanda diretta ad accertare la responsabilità contrattuale della Commissione e alla condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni relativi all'inadempimento contrattuale conseguente al recesso avvenuto il 6 settembre 2001. Ebbene, il recesso di cui trattasi non eliminerebbe il danno subìto dalla ricorrente in conseguenza di tale recesso. Al contrario, tale danno non avrebbe cessato di aggravarsi per l'indecisione mostrata dalla Commissione, con la sua lettera datata 20 novembre 2001, con la mancanza di reazioni alle richieste della ricorrente di organizzare un incontro e dalla sua mancata presa di posizione riguardo alla lettera della ricorrente del 19 dicembre 2001, in relazione dalla volontà di proseguire o meno nell'esecuzione del contratto. La ricorrente considera pertanto che la causa non è divenuta priva d'oggetto e che vi sia ancora luogo a statuire.

51.
    Essa aggiunge che le sue argomentazioni relative alla responsabilità della Commissione connessa al comportamento adottato da quest'ultima dopo la proposizione del ricorso devono essere dichiarate ricevibili in quanto costituiscono un'estensione della sua domanda di risarcimento fondata sulla responsabilità contrattuale della Commissione, formulata nell'atto introduttivo (v. sentenza della Corte 19 maggio 1983, causa 306/81, Verros/Parlamento, Racc. pag. 1755; sentenze del Tribunale 27 febbraio 1997, causa T-106/95, FFSA e a./Commissione, Racc. pag. II-229, e 17 luglio 1998, causa T-118/96, Thai Bicycle Industry/Consiglio, Racc. pag. II-2991). Nell'ipotesi in cui tali argomentazioni dovessero essere considerate quale nuovo motivo, esso dovrebbe essere dichiarato ricevibile, a norma dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, in quanto fondato su un fatto emerso nel corso della causa, ovvero la revoca del recesso effettuata dalla Commissione nella sua memoria del 1° marzo 2002. Poiché l'atto introduttivo del ricorso individua, secondo la ricorrente, i diversi elementi costitutivi della responsabilità contrattuale della Commissione, le sue conclusioni non dovrebbero essere modificate, ma semplicemente precisate in funzione del comportamento tenuto dalla Commissione dopo il deposito del ricorso (in tal senso, sentenza della Corte 3 marzo 1982, causa 14/81, Alpha Steel/Commissione, Racc. pag. 749).

52.
    Facendo rinvio a quanto formulato nel ricorso in materia di responsabilità contrattuale della Commissione per il periodo precedente il deposito del ricorso, la ricorrente denuncia, riguardo al comportamento tenuto dalla Commissione dopo tale deposito, l'inerzia di quest'ultima nonostante le reiterate richieste di revocare il recesso e di organizzare una riunione con i servizi della Commissione riguardo a tale questione. A causa dell'inerzia della Commissione e dell'incertezza da essa suscitata riguardo alla sorte del contratto, la ricorrente sarebbe stata costretta a sospendere qualsiasi attività, in particolare le trattative con la Carbona. Con la sua posizione ambigua, inoltre, la Commissione avrebbe impedito, e continuerebbe ad impedire, alla ricorrente di eseguire il contratto nei termini previsti, cosicché il ritardo verificatosi nella realizzazione del progetto sarebbe imputabile alla Commissione. Per tutte queste ragioni, la Commissione avrebbe violato nella fattispecie il principio dell'esecuzione del contratto secondo buona fede, sancito dall'art. 1375 del codice civile e dalla giurisprudenza e dottrina italiane.

53.
    In relazione al danno la ricorrente afferma che esso deriva dall'inerzia della Commissione tanto prima quanto dopo la proposizione del ricorso, cosicché esso non possa essere considerato riparato dalla revoca del recesso dal contratto. Essa aggiunge che, per il persistere dell'incertezza e del ritardo relativi all'inerzia della Commissione, essa è tuttora nell'impossibilità di valutare il danno con certezza. Senza escludere che il ritardo accumulato nell'esecuzione del progetto possa divenire a tal punto significativo da rendere definitivamente impossibile la realizzazione di tale progetto, essa sottolinea la rilevanza del danno che le deriverebbe dal fallimento totale di tale progetto. Essa domanda pertanto, fondandosi sull'art. 49 dello Statuto della Corte di giustizia, che la determinazione del danno sia effettuata in un giudizio successivo, diverso da quello che accerterà l'illegittimità del comportamento della Commissione nella fattispecie.

54.
    Riguardo alle spese la ricorrente sostiene che esse debbono essere sopportate integralmente dalla Commissione, ai sensi dell'art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura e della giurisprudenza della Corte secondo la quale una parte, anche se non soccombente, può essere condannata a rimborsare all'altra le spese di un procedimento determinato dal suo comportamento (sentenza della Corte 29 ottobre 1981, causa 125/80, Arning/Commissione, Racc. pag. 2539). Inoltre, nella fattispecie sarebbe ancora pendente una domanda diretta a fare accertare la responsabilità contrattuale della Commissione e ad ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno subìto dalla ricorrente.

Giudizio del Tribunale

55.
    Il Tribunale rileva, in primo luogo, che la lettera datata 20 novembre 2001 inviata dal sig. Hanreich alla ricorrente, invocata dalla Commissione a sostegno della sua domanda di non luogo a statuire, è formulata nei termini seguenti:

«Egregio sig. Carloni,

La ringrazio per le lettere in data 18 settembre e 8 novembre 2001.

In tali lettere, Lei sostiene che la Bioelettrica è in grado di eseguire il contratto nel rispetto delle condizioni previste da quest'ultimo.

I miei servizi tecnici sono del parere che sia materialmente impossibile portare a termine il contratto secondo le specificazioni previste all'allegato I intitolato “Allegato tecnico”. E' questa la ragione per la quale l'11mo rapporto tecnico non è stato accettato dalla Commissione e di conseguenza ha dato luogo alla lettera della Commissione in data 6 settembre 2001.

Tale valutazione costituisce tuttora la nostra posizione dopo gli argomenti avanzati nelle lettere sopra citate. Gradirei tuttavia che ci inviasse, entro 30 giorni a decorrere dal ricevimento della presente missiva, una risposta chiara riguardo ai punti sollevati qui di seguito.

1. Il 27 luglio 2001, data in cui è stato inviato l'11mo rapporto tecnico, non era stato ancora stipulato alcun contratto con la Carbona. Le sarei grato se potesse precisare il lasso di tempo necessario per la stipulazione di tale contratto e farci pervenire un impegno della Carbona a concludere tale contratto nel termine da voi previsto.

2. Il contratto è stato sottoscritto il 22 dicembre 1994 e scade il 31 dicembre 2003. Dopo aver prorogato la data originaria di scadenza dal 31 dicembre 1998 al 31 dicembre 2003, i miei servizi L'hanno più volte informata riguardo al fatto che la Commissione non avrebbe ammesso una proroga supplementare della durata del contratto. Il contratto prevede una fase di monitoraggio di 12 mesi, il che implica che la costruzione, l'assemblaggio e il commissioning dell'impianto devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2002. Le sarei grato se volesse fornire alla Commissione spiegazioni e giustificazioni dettagliate atte a dimostrare che ciò sia possibile. Voglia inoltre fornirci la conferma della Carbona e degli altri contraenti circa il tempo richiesto per l'esecuzione dei lavori.

In funzione della sua risposta e degli argomenti che saranno avanzati, la Commissione potrebbe riesaminare la propria posizione.

(...)».

56.
    Si deve constatare che, nella lettera riprodotta al punto precedente, la Commissione permane sulla propria posizione, espressa nella lettera datata 6 settembre 2001, circa la sua decisione di risolvere il contratto alla luce delle conclusioni dei suoi servizi tecnici riguardo all'impossibilità materiale di realizzare il progetto secondo i termini di tale contratto, e afferma che un eventuale riesame di tale posizione dipenderà dalle indicazioni fornite dalla ricorrente in risposta alle sue richieste di chiarimenti. I termini della lettera datata 20 novembre 2001 non consentono quindi di considerare che essa contenga la revoca della decisione di recesso contenuta nella lettera in data 6 settembre 2001.

57.
    Quanto alle affermazioni della Commissione, formulate nella memoria del 1° marzo 2002, secondo cui essa ha annullato gli effetti del recesso notificato con la lettera in data 6 settembre 2001 cosicché il contratto è tuttora in vigore, va sottolineato che tale affermazione deriva da un'interpretazione della lettera datata 20 novembre 2001 che è smentita dai termini in cui quest'ultima è formulata. Tale affermazione è pertanto inesatta e va respinta.

58.
    Tenuto conto dell'analisi effettuata nei tre punti precedenti, si deve considerare che la decisione di recesso contenuta nella lettera in data 6 settembre 2001 non è stata revocata dalla lettera del 20 novembre 2001.

59.
    In secondo luogo, il Tribunale constata, dalla lettura del ricorso, che quest'ultimo contiene, al punto F della parte «In diritto», una domanda di risarcimento del danno che la ricorrente asserisce aver subìto a cagione della presunta illegittimità della decisione di risoluzione del contratto che le è stata notificata con la lettera datata 6 settembre 2001, nonché per l'inerzia di cui la Commissione avrebbe dato prova nella fattispecie. Anche ammesso che la Commissione abbia revocato successivamente la sua decisione di recesso contenuta in tale lettera, quod non, il Tribunale deve pertanto pronunciarsi, per esaminare la domanda di risarcimento menzionata, sulla legittimità del comportamento della Commissione riguardo all'adozione di tale decisione e all'inerzia di cui fa menzione la ricorrente.

60.
    Per le ragioni che precedono la domanda di non luogo a statuire deve essere respinta.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

1)    La domanda di non luogo a statuire è respinta.

2)    Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 10 settembre 2002

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

M. Jaeger


1: Lingua processuale: l'italiano.