Language of document :

Ricorso proposto il 29 giugno 2011 - Event / UAMI - CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS)

(Causa T-353/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Event Holding GmbH & Co. KG (Colonia, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Schoenen e V. Töbelmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: CBT Comunicación Multimedia, SL (Getxo, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 marzo 2011 nel procedimento R 939/2010-2;

condannare il convenuto a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente;

condannare la controinteressata a sopportare le proprie spese in caso di intervento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS" per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 41 e 42 - domanda di marchio comunitario n. 6483606

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo "Event" registrato in Germania con il n. 39 548 073.6 per servizi delle classi 35, 36, 42 e 43

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha concluso erroneamente nel senso dell'insussistenza di impedimenti alla registrazione del marchio comunitario "eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS". Data la somiglianza dei marchi e dei servizi da essi contraddistinti, sussiste un rischio di confusione tra i due marchi.

____________