Language of document : ECLI:EU:F:2015:54

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(Seconda Sezione)

9 giugno 2015

Causa F‑126/14

Nicolas Henri Astier

contro

Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
e
Commissione europea

«Funzione pubblica – Personale del SEAE – Agente contrattuale – Incidenti processuali – Eccezione di irricevibilità – Decisione del SEAE – Ricordo diretto in parte contro il SEAE e in parte contro la Commissione – Irricevibilità parziale»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui il sig. Astier chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) di fissare l’importo da rimborsare al sig. Astier per il trasloco dal luogo di sua assegnazione al suo luogo di origine a EUR 7 960, in luogo di EUR 17 940, come da quest’ultimo richiesto, e di sottoporre tale rimborso a talune condizioni.

Decisione:      Il ricorso nella causa F‑126/14 è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto contro la Commissione europea. Il sig. Astier sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del procedimento riguardante l’eccezione d’irricevibilità. Il Servizio europeo per l’azione esterna sopporterà le proprie spese sostenute nell’ambito del procedimento sull’eccezione d’irricevibilità. Le spese nel procedimento principale sono riservate.

Massime

Ricorsi dei funzionari – Qualità di parte convenuta – Ricorso di un ex agente contrattuale del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) – Decisione del SEAE relativa al rimborso delle spese – Ricorso proposto contro la Commissione – Irricevibilità

[Statuto dei funzionari, art. 1 ter, a); decisione del Consiglio 2010/427, artt. 5, § 2, e 6, § 5]

Con riferimento agli agenti contrattuali della Commissione in servizio presso le delegazioni dell’Unione nei paesi terzi, secondo la decisione della Commissione del 4 giugno 2013 relativa all’esercizio dei poteri conferiti dallo Statuto all’autorità che ha il potere di nomina, e dal Regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, i poteri dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione riguardanti il rimborso delle spese sono esercitati dal Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

Pertanto, un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento delle decisioni del SEAE relative al rimborso delle spese di trasloco di un ex agente contrattuale in servizio presso una delegazione di un paese terzo dev’essere dichiarato irricevibile nella parte in cui è diretto contro la Commissione.

(v. punti 22 e 24)