Language of document : ECLI:EU:F:2015:142

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

25 novembre 2015

Causa F‑125/14

Michela Curto

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Assistenti parlamentari accreditati – Licenziamento – Atto lesivo – Reclamo tardivo – Inosservanza della procedura precontenziosa – Irricevibilità manifesta»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Curto chiede l’annullamento della decisione del Parlamento europeo, del 5 dicembre 2013, recante risoluzione del suo contratto di assistente parlamentare accreditato e, ove necessario, l’annullamento del suo reclamo diretto contro tale decisione, nonché la condanna del Parlamento a versarle EUR 65 000 a titolo di risarcimento danni.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. La sig.ra Curto sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Atto meramente confermativo – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 1)

1.      Gli artt. 90 e 91 dello Statuto subordinano la ricevibilità di un ricorso proposto da un funzionario o da un agente temporaneo contro l’istituzione cui esso appartiene alla condizione del rituale svolgimento del procedimento amministrativo previo che essi contemplano.

Una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina può formare oggetto di un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Secondo tale disposizione, il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l’interessato ne prende conoscenza, se si tratta di misura di carattere individuale.

Il termine di tre mesi per presentare un reclamo contro un atto che arreca pregiudizio, previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, è di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne, in quanto è stato istituito al fine di garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche, nonché la certezza del diritto. Il giudice dell’Unione è quindi tenuto d’ufficio a verificare se esso sia stato rispettato.

(v. punti 27-29)

Riferimento:

Corte: ordinanza 4 giugno 1987, P./CES, 16/86, EU:C:1987:256, punto 6

Tribunale di primo grado: ordinanze 11 maggio 1992, Whitehead/Commissione, T‑34/91, EU:T:1992:64, punto 18, e 7 settembre 2005, Krahl/Commissione, T‑358/03, EU:T:2005:301, punto 35, e giurisprudenza citata

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza 10 settembre 2007, Speiser/Parlamento, F‑146/06, EU:F:2007:153, punto 21

2.      Un reclamo amministrativo e il ricorso in giudizio che ne deriva devono essere diretti entrambi avverso un atto che arreca pregiudizio al ricorrente, ai sensi degli articoli 90, paragrafo 2, e 91, paragrafo 1, dello Statuto; l’atto che arreca pregiudizio è quello che incide direttamente ed immediatamente sulla posizione giuridica dell’interessato.

Un ricorso di annullamento proposto contro una decisione meramente confermativa di una precedente decisione non tempestivamente impugnata è irricevibile. Una decisione è meramente confermativa di una precedente decisione quando non contiene nessun elemento nuovo rispetto all’atto anteriore e non è stata preceduta da un riesame della posizione del destinatario di detto atto anteriore.

Una lettera dell’amministrazione che contiene la decisione di risolvere il contratto di un agente temporaneo conformemente all’articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del Regime applicabile agli altri agenti non lascia alcun dubbio in merito alla volontà dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di porre fine al contratto dell’interessato e costituisce quindi un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

Per contro, una lettera rivolta all’interessato che stabilisce la data di conclusione del suo contratto non può che essere qualificata come mera conferma della precedente decisione di risoluzione del contratto.

(v. punti 30, 33, 35 e 36)

Riferimento:

Corte: sentenze 9 marzo 1978, Herpels/Commissione, 54/77, EU:C:1978:45, punti 11-14; 10 dicembre 1980, Grasselli/Commissione, 23/80, EU:C:1980:284, punto 18, e 21 gennaio 1987, Stroghili/Corte dei conti, 204/85, EU:C:1987:21, punto 6

Tribunale di primo grado: ordinanze 27 giugno 2000, Plug/Commissione, T‑608/97, EU:T:2000:167, punto 22, e 7 settembre 2005, Krahl/Commissione, T‑358/03, EU:T:2005:301, punto 38

Tribunale della funzione pubblica: ordinanze 19 dicembre 2006, Suhadolnik/Corte di giustizia, F‑78/06, EU:F:2006:141, punto 31; 10 settembre 2007, Speiser/Parlamento, F‑146/06, EU:F:2007:153, punto 23; 15 luglio 2008, Pouzol/Corte dei conti, F‑28/08, EU:F:2008:100, punto 45, e 8 settembre 2011, Pachtitis/Commissione, F‑51/11 R, EU:F:2011:130, punto 28