Language of document : ECLI:EU:C:2024:70

Causa C58/22

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Curtea de Apel Craiova)

 Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 gennaio 2024

«Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Azioni penali esercitate in rem – Ordinanza di archiviazione adottata da un pubblico ministero – Ammissibilità di ulteriori azioni penali esercitate in personam per i medesimi fatti – Condizioni che devono essere soddisfatte per poter considerare che nei confronti di una persona è stata pronunciata una sentenza penale definitiva – Necessità di un’istruzione approfondita – Mancata audizione di un eventuale testimone – Mancata audizione della persona interessata in qualità di “indagato”»

1.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Domanda di interpretazione della Carta dei diritti fondamentali – Normativa nazionale che costituisce una misura di attuazione del diritto dell’Unione – Competenza della Corte

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, § 1; decisione quadro del Consiglio 2003/568, artt. 2 e 4; decisione della Commissione 2006/928, allegato)

(v. punti 40‑42)

2.        Diritti fondamentali – Principio del ne bis in idem – Presupposti d’applicazione – Esistenza di una decisione anteriore definitiva – Criteri di valutazione – Estinzione dell’azione penale – Decisione definitiva pronunciata al termine di una valutazione nel merito della causa preceduta da una istruzione approfondita – Valutazione da parte del giudice nazionale

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 50)

(v. punti 48, 52, 61, 62, 64)

3.        Diritti fondamentali – Principio del ne bis in idem – Ambito di applicazione – Ordinanza di archiviazione adottata da un pubblico ministero senza esaminare la responsabilità penale dell’imputato – Esclusione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 50)

(v. punti 70, 71, 73‑75 e dispositivo)

Sintesi

Adita in via pregiudiziale dalla Curtea de Apel Craiova (Corte d’appello di Craiova, Romania), la Corte fornisce chiarimenti sui due elementi «bis» e «idem» di cui è composto il principio del ne bis in idem, enunciato all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») (1), nel contesto di una causa in cui le indagini penali avviate nei confronti di una persona nell’ambito di un secondo procedimento sono state archiviate a motivo dell’esistenza di un’ordinanza di archiviazione adottata da un pubblico ministero in un primo procedimento, dalla quale non risulta con evidenza che la situazione giuridica di tale persona in qualità di responsabile, sul piano penale, dei fatti integrativi del reato addebitato sia stata esaminata.

Il 30 aprile 2015, durante una riunione della società cooperativa BX, NR, presidente di tale società, avrebbe preteso da taluni suoi dipendenti il pagamento di un importo di denaro di cui essa era debitrice, a pena della risoluzione dei loro contratti di lavoro. Poiché la sua richiesta non è stata soddisfatta, NR ha adottato e firmato decisioni recanti risoluzione di tali contratti.

I dipendenti di cui trattasi hanno quindi presentato due denunce penali nei confronti di NR, che sono state registrate, rispettivamente, presso il Parchet de pe lângă Judecătoria Slatina (Procura presso il Tribunale di primo grado di Slatina, Romania), con il numero di ruolo 673/P/2016, e presso il Parchet de pe lângă Tribunalul Olt (Procura presso il Tribunale superiore di Olt, Romania), con il numero di ruolo 47/P/2016.

Nel procedimento 673/P/2016, dopo aver esercitato azioni penali in rem per il reato di estorsione, il pubblico ministero incaricato di tale procedimento ha adottato, sulla base della relazione dell’organo di polizia responsabile delle indagini, un’ordinanza di archiviazione (in prosieguo: l’«ordinanza di archiviazione controversa»). Tale ordinanza non è stata contestata dai denuncianti entro i termini impartiti. Inoltre, la domanda di riapertura del procedimento proposta dal procuratore capo non è stata confermata dalla sezione preliminare dell’organo giurisdizionale competente.

Nel procedimento 47/P/2016 sono state esercitate azioni penali in personam a carico di NR, per il reato di corruzione passiva, da cui ha avuto origine l’adozione, da parte del Tribunalul Olt (Tribunale superiore di Olt, Romania), di una sentenza con cui quest’ultima è stata condannata a una pena privativa della libertà, con sospensione condizionale della pena. All’esito di un appello proposto da NR, detta sentenza è stata annullata dalla corte d’appello di Craiova, giudice del rinvio, con la sentenza penale n. 1207/2020, sulla base dell’asserita violazione del principio del ne bis in idem consacrato all’articolo 50 della Carta.

Adita di un ricorso in cassazione proposto dal Parchet de pe lângă Curtea de Apel Craiova (Procura presso la Corte d’appello di Craiova) avverso quest’ultima sentenza, l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) ha considerato, in sostanza, che erroneamente il giudice del rinvio aveva dichiarato che era applicabile il principio del ne bis in idem, dato che l’ordinanza di archiviazione controversa non era stata preceduta da alcuna valutazione sul merito del procedimento 673/P/2016 e non era stata debitamente motivata, sicché non si potrebbe ritenere che essa abbia determinato l’estinzione dell’azione penale. Tale organo giurisdizionale ha, pertanto, annullato la sentenza penale n. 1207/2020 e rinviato la causa dinanzi al giudice del rinvio, ai fini del riesame.

Nell’ambito di tale riesame il giudice del rinvio ha deciso di interrogare la Corte in merito all’applicabilità del principio del ne bis in idem, consacrato all’articolo 50 della Carta, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale.

Giudizio della Corte

La Corte ricorda che l’applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta a una duplice condizione, vale a dire, da un lato, che vi sia una decisione definitiva anteriore (condizione «bis») e, dall’altro, che gli stessi fatti siano oggetto tanto della decisione anteriore quanto del procedimento o della decisione successivi (condizione «idem»).

Per quanto riguarda la condizione «bis», affinché una persona possa essere considerata come giudicata con «sentenza penale definitiva» per i fatti che le sono addebitati, ai sensi dell’articolo 50 della Carta, è necessario, in primo luogo, che l’azione penale sia definitivamente estinta, in conformità al diritto nazionale. Nel caso di specie, dato che, da un lato, l’ordinanza di archiviazione controversa non è stata contestata dai denuncianti nel procedimento principale entro i termini impartiti e, dall’altro, la domanda di conferma della riapertura delle indagini penali disposta dal procuratore capo Procura presso il Tribunale di primo grado di Slatina è stata respinta, risulta che, nel procedimento 673/P/2016, l’azione penale si è definitivamente estinta e che l’ordinanza di archiviazione controversa è divenuta definitiva, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare.

In secondo luogo, affinché si possa considerare che nei confronti di una persona è stata pronunciata una «sentenza penale definitiva» per i fatti che le sono addebitati, ai sensi dell’articolo 50 della Carta, è necessario che la decisione che pone fine ad azioni penali sia stata adottata a seguito di un esame condotto nel merito della causa e non sulla base di meri motivi procedurali. Nel caso di specie, la condizione relativa all’esame nel merito del procedimento 673/P/2016 può essere ritenuta soddisfatta dall’ordinanza di archiviazione controversa solo nei limiti in cui tale ordinanza contiene una valutazione degli elementi materiali del reato addebitato, quali, segnatamente, l’analisi della responsabilità penale di NR, in qualità di autore presunto di tale reato. Tuttavia, la mancata audizione dei testimoni presenti durante la riunione della società cooperativa BX del 30 aprile 2015 potrebbe costituire un indizio dell’assenza di una tale analisi, fatte salve le verifiche che incombono al giudice del rinvio.

Per quanto attiene alla condizione «idem», dalla formulazione stessa dell’articolo 50 della Carta discende che esso vieta di perseguire o sanzionare penalmente una stessa persona più di una volta per lo stesso reato. A tal riguardo la Corte precisa che per poter considerare che nei confronti di una persona è stata pronunciata una «sentenza penale definitiva», ai sensi di detto articolo 50, deve risultare in modo chiaro dalla decisione adottata nei suoi confronti che, nelle indagini che hanno preceduto tale decisione, siano esse state avviate in rem o in personam, la situazione giuridica di detta persona, in qualità di responsabile, sul piano penale, dei fatti integrativi dei reati addebitati è stata esaminata e, nell’ipotesi di una ordinanza di archiviazione, esclusa. Qualora tale non fosse l’ipotesi che ricorre, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare, il principio del ne bis in idem non è applicabile e, di conseguenza, detta persona non può essere considerata come definitivamente assolta, ai sensi dell’articolo 50 della Carta.


1      In base a tale disposizione, «[n]essuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».