Language of document : ECLI:EU:T:2023:725

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

15 novembre 2023 (*)

«Ricorso di annullamento – Rappresentanza tramite un avvocato privo della qualità di terzo indipendente dalla parte ricorrente – Irricevibilità manifesta parziale»

Nella causa T‑261/23,

Roberto Acampora, residente a Napoli (Italia), e le altre parti ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato (1), rappresentati da E. Iorio, avvocata,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da M. Burón Pérez e A. Spina, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da J. Svenningsen, presidente, J. Laitenberger e J. Martín y Pérez de Nanclares (relatore), giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, i ricorrenti – il sig. Roberto Acampora e le altre persone fisiche i cui nomi sono indicati in allegato – chiedono l’annullamento della decisione C(2023) 3436 della Commissione europea, del 21 maggio 2023, che ha rigettato esplicitamente la loro domanda di accesso (GestDem 2023/0263) alla lettera complementare di costituzione in mora del 15 luglio 2022 inviata dalla Commissione alla Repubblica italiana nell’ambito della procedura di infrazione 2016/4081, vertente sulla compatibilità con il diritto dell’Unione europea della normativa nazionale disciplinante il servizio fornito dai magistrati onorari, nonché alla risposta della Repubblica italiana del 15 dicembre 2022.

 Procedimento e conclusioni delle parti ricorrenti

2        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 maggio 2023, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

3        L’atto introduttivo, presentato, segnatamente, dall’avv. Elisa Iorio, è accompagnato da un certificato di iscrizione di quest’ultima all’Ordine degli avvocati del foro di Roma (Italia).

4        I ricorrenti hanno depositato presso la cancelleria il Tribunale una memoria di adattamento in data 22 luglio 2023.

5        A seguito dell’adattamento dell’atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione C(2023) 3436 della Commissione, del 21 maggio 2023, che ha rigettato esplicitamente la loro domanda di accesso alla lettera complementare di costituzione in mora del 15 luglio 2022, inviata dalla Commissione alla Repubblica italiana nell’ambito della procedura di infrazione 2016/4081, nonché alla risposta della Repubblica italiana del 15 dicembre 2022;

–        condannare la Commissione alle spese.

 In diritto

6        Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può decidere di statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

7        Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto sulla base degli atti del fascicolo e decide, in applicazione dell’articolo 126 del regolamento di procedura, di statuire senza proseguire il procedimento.

8        Occorre ricordare che, a norma dell’articolo 19, terzo e quarto comma, e dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabili al Tribunale in virtù dell’articolo 53, primo comma, di detto Statuto, le parti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati parti contraenti dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e dall’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), prevista da detto accordo, devono essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’Accordo sul SEE.

9        Secondo una consolidata giurisprudenza, risulta dalle disposizioni menzionate al punto 8 supra, e in particolare dall’impiego del termine «rappresentate» contenuto nell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che, ai fini della presentazione di un ricorso dinanzi al Tribunale, una «parte», ai sensi di tale articolo, a prescindere dalla sua qualità, non è autorizzata ad agire in prima persona, ma deve ricorrere ai servizi di un terzo che deve essere abilitato al patrocinio dinanzi ad un giudice di uno Stato membro o di uno Stato parte contraente dell’Accordo sul SEE (v. ordinanze del 5 dicembre 1996, Lopes/Corte di giustizia, C‑175/96 P, EU:C:1996:474, punto 11 e la giurisprudenza ivi citata; del 6 aprile 2017, PITEE/Commissione, C‑464/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:291, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata, e del 17 maggio 2018, TW e a./CRU, T‑555/17, non pubblicata, EU:T:2018:300, punto 7 e la giurisprudenza ivi citata).

10      A questo proposito, l’espressione «le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato», che figura all’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, esclude che una parte e il suo difensore possano essere una sola e medesima persona [v. ordinanza dell’8 dicembre 2020, Spieker/EUIPO, C‑455/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:1005, punto 4 (presa di posizione dell’avvocato generale Pikamäe, paragrafo 7 e la giurisprudenza ivi citata)].

11      Nel caso di specie, occorre rilevare che l’avvocata firmataria del ricorso, vale a dire l’avv. Iorio, figura tra i ricorrenti. Ne consegue che l’atto introduttivo del giudizio, in quanto firmato da uno dei ricorrenti, non soddisfa, nella parte che riguarda detta interessata, i requisiti previsti dall’articolo 19, terzo e quarto comma, e dall’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

12      Alla luce di quanto sopra esposto, occorre respingere parzialmente il presente ricorso a motivo di irricevibilità manifesta nella parte in cui è proposto dall’avv. Iorio.

 Sulle spese

13      Poiché il ricorso rimane ricevibile per gli altri ricorrenti, è sufficiente decidere che l’avv. Iorio sopporterà le proprie spese, conformemente all’articolo 133 del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto perché manifestamente irricevibile laddove esso è proposto dall’avv. Elisa Iorio.

2)      L’avv. Iorio sopporterà le proprie spese.

Così deciso a Lussemburgo, il 15 novembre 2023

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

J. Svenningsen


*      Lingua processuale: l’italiano.


1       L’elenco delle altre parti ricorrenti è allegato soltanto alla versione notificata alle parti.